Ne bis in idem: la Cassazione chiarisce la distinzione dei fatti per assegni diversi
Il principio del ne bis in idem, che vieta di processare una persona due volte per lo stesso fatto, è un cardine del nostro sistema giuridico. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento sulla sua applicazione in casi complessi, specificamente quando i reati riguardano beni diversi, come assegni, ma provenienti dalla medesima fonte, come un unico carnet. La Corte ha stabilito che la diversità materiale degli oggetti del reato è sufficiente a escludere l’identità del fatto, rendendo legittimi procedimenti distinti.
I Fatti del Caso: Due Procedimenti per Assegni dello Stesso Carnet
Il caso esaminato dalla Suprema Corte nasce da un incidente di esecuzione. Un individuo, già condannato per la ricettazione di un specifico assegno risultato rubato, chiedeva la revoca di tale sentenza. La sua richiesta si basava sull’esistenza di un altro procedimento a suo carico, conclusosi con un non doversi procedere, per l’appropriazione di cosa smarrita relativa ad altri assegni, denunciati come smarriti dalla stessa persona offesa.
L’argomentazione del ricorrente si fondava su due punti principali:
1. Tutti gli assegni, sia quello oggetto di ricettazione sia quelli oggetto di appropriazione, provenivano dallo stesso carnet.
2. L’unicità del carnet avrebbe dovuto qualificare le diverse azioni come un unico fatto di reato, impedendo un secondo giudizio in virtù del principio del ne bis in idem.
Il Tribunale dell’esecuzione aveva però respinto la richiesta, sottolineando che le condotte materiali contestate nei due procedimenti erano diverse, poiché riguardavano titoli di credito distinti.
La Decisione della Corte e il Principio del Ne bis in idem
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella rigorosa interpretazione del concetto di “medesimo fatto”.
Secondo gli Ermellini, per poter invocare il divieto di un secondo giudizio, non è sufficiente che i fatti abbiano un’origine comune (in questo caso, lo stesso carnet di assegni). È invece necessaria una completa coincidenza degli elementi costitutivi del reato, inclusa la condotta materiale.
Nel caso di specie, il primo processo aveva portato a una condanna per la ricettazione di un singolo e specifico assegno. Il secondo procedimento, invece, riguardava l’appropriazione di altri assegni, identificati con numeri di serie differenti. Questa diversità degli oggetti materiali del reato è stata ritenuta decisiva per escludere l’identità del fatto.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ne bis in idem non si applica
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che il ricorrente non aveva mai provato, né adeguatamente argomentato, che la prima condanna per ricettazione riguardasse implicitamente l’intero carnet e non solo il singolo titolo contestato. Il ricorso è stato giudicato carente nel confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, che aveva già chiaramente escluso l’identità dei fatti basandosi sulla diversità dei titoli di credito.
La Cassazione ha ribadito che, in assenza di una condanna per la ricettazione dell’intero blocchetto, i reati contestati restano distinti. La condotta di ricevere un assegno rubato è materialmente diversa da quella di appropriarsi di altri assegni smarriti. Di conseguenza, non sussiste la violazione del principio del ne bis in idem.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità del Fatto Materiale
Questa sentenza riafferma un principio cruciale: l’applicazione del ne bis in idem richiede una valutazione attenta e specifica del fatto storico-naturalistico. La mera provenienza di più beni (come assegni, banconote o altri titoli) da una fonte comune non è sufficiente a unificare le diverse condotte criminali che li riguardano. Ogni azione che si concretizza su un oggetto materiale distinto può costituire un reato autonomo, perseguibile separatamente senza incorrere nel divieto di doppio giudizio. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questa pronuncia serve come monito sull’importanza di definire con precisione l’oggetto materiale di ogni imputazione e di fornire prove concrete a sostegno delle proprie tesi difensive in sede di esecuzione penale.
Si può essere processati due volte per reati commessi su assegni diversi provenienti dallo stesso carnet?
Sì. Secondo la Corte, se le condotte materiali sono diverse (es. ricettazione di un assegno e appropriazione di altri), i fatti di reato sono distinti e non si viola il principio del ne bis in idem, anche se gli assegni provengono dallo stesso blocchetto.
Cos’è necessario per applicare il principio del ne bis in idem?
È necessaria l’identità del fatto di reato. La Corte ha stabilito che se i beni materiali oggetto del reato sono diversi (in questo caso, assegni con numeri di serie differenti), non c’è identità del fatto e quindi il principio non si applica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché non ha contestato adeguatamente la decisione del tribunale, la quale aveva già evidenziato la diversità delle condotte materiali. Inoltre, il ricorrente non ha fornito prove specifiche che la prima condanna riguardasse l’intero carnet di assegni e non solo il singolo titolo specificato nell’imputazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3783 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3783 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ARONA il 16/07/1963
avverso l’ordinanza del 28/05/2024 del TRIBUNALE di NOVARA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento sopra indicato, il Tribunale di Novara, decidendo sull’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di NOME COGNOME volto a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione – ai sensi dell’art. 81 cod. pen. – tra più sentenze di condanna e revoca – ai sensi dell’art. 669 cod. proc. pen. – della sentenza emessa dal Tribunale di Verbania n. 651 del 4/10/2013 e quella emessa dal Tribunale di Busto Arsizio n. 258 del 29/02/2016, rigettava tale ultima richiesta rilevando che non vi fosse il denunciato ne bis in idem poiché le condotte materiali contestate sono risultate essere diverse tra loro. In particolare, nella pr sentenza è stato dal Tribunale rilevato che era contestata la ricettazione dell’assegn 7141325850-090, provento di furto ai danni di NOME COGNOME per la quale è intervenuta condanna, mentre nella seconda era stata contestata l’appropriazione di cosa smarrita, di cui all’art. 647 cod. pen. in relazione agli assegni n. 7141325843-02, 7141325844-03, NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, denunciati come smarriti da NOME COGNOME con dichiarazione di non doversi procedere. Da ciò, è stato ritenuto che si fosse trattato di condotte materiali diverse loro (afferenti diversi titoli di credito) e che il Caserta non è stato condannato per la ricett dell’intero carnet di assegni, nel qual caso – non riscontrato, né riscontrabile dalla pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio poiché priva di ogni tipo di accertamento – vi sarebbe stata l’invoca identità del fatto di reato.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi ad un unico motivo.
Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 6 648 e 669 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione ritenuta mancante, contraddittoria manifestamente illogica rispetto alla valutazione delle sentenze svolta dal Tribunale ne provvedimento impugnato, poiché si assume che, data l’unicità del carnet di assegni, secondo la giurisprudenza in materia (Sez. 5, n. 19372 del 17/04/2013, Rv. 256504) si sarebbero dovute considerare le due diverse pronunce quale un unico fatto di reato anche in virtù della clausola d riserva di cui all’art. 648 cod. pen. per la quale va escluso il concorrente nel reato presuppo (nella specie, colui che aveva acquisito i titoli con l’appropriazione di cui all’art. 647 cod.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto d ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, quindi, meritevole di una dichiarazione d’inammissibilità.
Come chiaramente affermato nel provvedimento impugnato, gli assegni oggetto del delitto di cui all’art. 647 cod. pen. sono diversi da quelli oggetto dell’imputazione di ricett per la quale è intervenuta la condanna di cui era stata richiesta la revoca e non è mai stat contestata la ricettazione del blocchetto, ma solo di specifici titoli. Deve, pertanto, essere ril che l’unica provenienza dei titoli sopra specificati da un unico blocchetto non è stata oggetto allegazione specifica da parte del ricorrente e su tale punto il ricorso non si è adeguatamente confrontato con la decisione qui impugnata nella parte in cui ha escluso che vi fosse stata l condanna per l’intero carnet dando invece per assodato che, in ogni caso, i titoli di credito provenissero dal medesimo blocchetto.
Per le considerazioni appena espresse, il ricorso risulta essere manifestamente infondato per cui va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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