Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49971 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49971 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SKOPJE( MACEDONIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 ottobre 2022, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto NOME responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 582, 585 cod. pen. (lesioni commesse ai danni di COGNOME NOME in occasione di una rapina), 110. 61 n.2 e 648 cod. pen. (così riqualificata l’originaria imputazione relativa al reato di cui all’art. 648cod. pen.), e 476-482, 61 n.2 cod. pen.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di NOME, osservando che per la rapina commessa in occasione delle lesioni, NOME era stato già condannato con sentenza del Tribunale di Avellino del 22 marzo 2019 acquisita agli atti, per cui la condanna per il reato di lesioni violava il principio del ne bis in idem, atteso che il fatto storico naturalistico appariva il medesimo; rileva che con sentenza n.200 del 2016 la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen. nella parte cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza penale divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale; la sussistenza dell’idem factum emergeva con chiarezza dalla redazione del capo di imputazione, atteso che il Pubblico Ministero, nel descrivere il fatto storico che avrebbe cagionato le lesioni, rinviava alla condotta descritta al capo a), ossia quella di rapina per cui NOME era già stato condannato con sentenza irrevocabile (per la quale era stato condannato un coimputato, non ricorrente),
1.2 II difensore osserva che era stato introdotto l’art. 20 – bis cod. pen. in base al quale, in caso di condanna ad una pena detentiva non superiore a 4 anni, il giudice può applicare la sanzione della semilibertà sostitutiva ovvero della detenzione domiciliare sostitutiva e, in caso di condanna ad una pena detentiva non superiore a tre anni, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; atteso che NOME era stato condannato alla pena della reclusione di anni due e mesi 4, nel caso di specie poteva trovare applicazione la normativa più favorevole: NOME, a mezzo del proprio difensore, proponeva il ricorso in esame al fine di vedersi applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, dell detenzione domiciliare ovvero della semidetenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato quanto al primo motivo.
1.1. La questione oggetto del ricorso in esame può essere così sintetizzata: se, ai fini del divieto del bis in idem processuale, l’identità del fatto ricorre s quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale), o se sussiste anche quando vi sia identità della sola condotta; l’orientamento di questa Corte è costante nel sostenere (Sez. 5, n. 52215 del 30/10/2014, Carbognani, Rv. 261364) che ai fini della preclusione connessa al principio del “ne bis in idem”‘ l’identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suo elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona
Al riguardo, con la sentenza n. 200 del 21/07/2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che i fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale; sulla scorta di tale pronuncia, questa Corte ha rilevato che “ai fini della preclusione connessa al principio del “ne bis in idem”, l’individuazione del “medesimo fatto” ex art. 649 cod. proc. pen., richiede che sì abbia riguardo al fatto storico, inteso in senso complessivo, in tutti i suoi elementi essenziali costituiti dalla condotta dell’imputato, dall’evento naturalistico e dal relativo nesso causale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente la violazione del principio del “ne bis in idem” con riguardo ad un procedimento per i reati di lesioni e minacce nei confronti dell’imputato già condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale per i medesimi fatti storici, ricorrendo l’identità di tutti gli elementi costitutivi)” (Sez.5 n. 50496 19/06/2018, Bosica, Rv. 274448).
Tale pronuncia è perfettamente sovrapponibile al caso in esame, nel quale la sentenza del Tribunale di Avellino, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Napoli e passata in giudicato, aveva condannato il ricorrente per il reato di rapina, da ritenersi in concorso formale con quello di lesioni contestato nel presente procedimento, posto che i due reati sono derivati da una sola azione; pertanto, in ossequio al principio sancito dalla Corte Costituzionale, deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di lesioni, con eliminazione della relativa pena.
1.2 Quanto alla richiesta di applicazione di pena sostitutiva, appare opportuno riportare quanto precisato da questa Corte con sentenza n. 43629 del 21/09/2023 (Lavella, n.m.): “L’applicabilità delle pene sostitutive sin dal giudizio
di cognizione ha imposto una regolamentazione processuale in via transitoria, vista la natura di disciplina penale sostanziale più favorevole dell’innesto normativo entrato in vigore, per consentirne l’applicazione retroattiva in bonam partem anche nei giudizi di impugnazione pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (in tal senso cfr. la citata Sez. 6, n. 34091 del 2023). Si sono previste, così, al comma primo dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, le seguenti indicazioni: le nuove disposizioni introdotte al Capo III della legge 24 novembre 1981, n.689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore della novella (30 dicembre 2022); in caso di procedimento pendente innanzi alla Corte di cassazione al momento dell’entrata in vigore suddetta, il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni potrà rivolgersi al giudice dell’esecuzione, al quale potrà essere presentata l’istanza di applicazione di una delle pene sostitutive, ai sensi dell’articolo 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza, stabilendo, altresì, che, in caso d annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio. 2.2. La questione che si pone, pertanto, in relazione alla disciplina transitoria, è attinente all individuazione del momento in cui può ritenersi “pendente” il processo in grado di legittimità, questione risolta, dalla sentenza n. 34091 del 2023 e dalla sentenza n. 37022 del 2023, condivisibilmente, alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite, nella decisione Sez. U, n. 47008 del 29/10/2009, COGNOME, Rv. 244810, in cui si è affermato che, ai fini dell’operatività delle disposizion transitorie di quella che, all’epoca, era la nuova disciplina della prescrizione (di cui alla legge n. 251 del 2005), la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza in grado d’appello del procedimento, ostativa all’applicazione retroattiva delle norme più favorevoli. Il principio successivamente ribadito da Sez. U, n. 15933 del 24/11/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252012 e da Sez. 3, n. 11622 del 23/10/2020, dep.2021, COGNOME, Rv. 281482, in fattispecie differente), opera anche con riguardo alla disciplina transitoria in tema di pene sostitutive, prevista dall’art. 95 d.lgs. n. 150 de 2022. Quanto all’applicabilità nel giudizio di legittimità della disciplina p favorevole in tema di pene sostitutive, dunque, deve darsi spazio all’interpretazione secondo cui la locuzione “procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione”, al pari di quella riferita alla pendenza in grado di appello, si riferisce al segmento processuale che ha inizio con la pronuncia della sentenza da parte del giudice dell’appello o, nel secondo caso, del giudice di primo grado (così la citata sentenza n. 34091 del 2023, che ha notato come tale Corte di Cassazione – copia non ufficiale
interpretazione abbia il pregio di dare la più ampia applicazione consentita in bonam partem alle nuove disposizioni in tema di pene sostitutive, seguendo così la ratio profonda della novella legislativa)…, e, non può essere seguita la strada, indicata dal ricorrente, dell’annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, che: – sarebbe sfornita di qualsiasi appiglio normativo, non essendo stata prevista in alcun modo tale soluzione dalla disciplina transitoria; – non si concilia con la individuazione sistematica del momento in cui si apre la fase dell’eventuale processo in sede di legittimità, che coincide con l’emissione della sentenza di appello, in adesione ai principi generali dettati dalle Sezioni Unite in materia; – non trova una valida ragione a sostegno della necessità che, sull’istanza di applicazione delle pene sostitutive di nuovo conio, decida il giudice della cognizione piuttosto che quello dell’esecuzione, a parità di effetti.”
Pertanto, il motivo di ricorso volto a chiedere una diversa interpretazione dell’applicazione della disciplina transitoria prevista dall’art. 95 d.lgs. n. 150 de 2022, sostanzialmente limitata ai soli ricorsi già presentati al momento dell’entrata in vigore di tale norma, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni di cui al capo b) per preclusione di precedente giudicato e, per l’effetto, elimina la relativa pena di mesi tre di reclusione ed euro duecento di multa. Rigetta nel resto il ricorso
A
Il Presdnte
Così deciso il 15/11/2023
Il consigliere estensore