Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49998 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49998 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 17/10/2022, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale NOME era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli art.707 cod. pen e del reato di ricettazione, per avere acquistato o ricevuto una tessera sanitaria intestata a COGNOME NOME, oggetto di furto.
1.1 Al riguardo il difensore osserva che NOME era imputato, in altro procedimento, del reato di furto del motociclo dello stesso COGNOME NOME, che aveva denunciato che all’interno del motociclo vi erano il portafogli, al cui interno vi era la tessera sanitaria; altra anomalia riguardava il fatto che la numerazione del procedimento in esame era identica a quella del procedimento scaturito dall’arresto in flagranza di NOME per il furto di altro motociclo, a seguito d quale NOME era stato condannato dal Tribunale di Ancona, confermata dalla sentenza della Corte di appello m.1907/2018, che aveva precisato che all’interno del portafoglio dell’imputato era stata rinvenuta una tessera sanitaria intestata a COGNOME NOME; pertanto, la contestata ricettazione risultava essere un post factum non punibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato
1.1. La questione oggetto del ricorso in esame può essere così sintetizzata: se, ai fini del divieto del bis in idem processuale, l’identità del fatto ricorre s quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale), o se sussiste anche quando vi sia identità della sola condotta; l’orientamento di questa Corte è costante nel sostenere (Sez. 5, n. 52215 del 30/10/2014, Carbognani, Rv. 261364) ai fini della preclusione connessa al principio del “ne bis in idem” l’identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storiconaturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona
Al riguardo, con la sentenza n. 200 del 21/07/2016, la Corte costituzionale – che ha dichiarato illegittimo l’art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui esclud che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui e iniziato il nuovo procedimento penale.
Ciò premesso, nel caso in esame si deve rilevare come NOME sia stato giudicato per il furto del ciclomotore, al cui interno vi era il portafoglio c conteneva la tessera sanitaria per la quale è stata contestata la ricettazione: è quindi evidente che in questo modo NOME viene processato due volte per lo stesso fatto, dovendosi ritenere unica l’azione compiuta ed unico anche l’evento (l’essersi impossessato di diversi oggetti della persona offesa).
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 620 lett. I) cod. proc.pen., con eliminazione della pena alla quale NOME è stato condannato per il reato di ricettazione di cui al capo b)
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo b) per preclusione di precedente giudicato e, per l’effetto, elimina la relativa pena di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa.
Così deciso il 29/11/2022