Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5677 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5677 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d’appello di Catania nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/07/2025 della Corte d’appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOMEAVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con l ‘ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza di riconoscimento della continuazione presentata nell’interesse di NOME COGNOME limitatamente ai reati oggetto delle sentenze di condanna indicate ai n. 1 e 2 dell’istanza (sentenza della Corte di appello di Catania del 20 dicembre 2011, divenuta definitiva il 4 maggio 2012 e sentenza del Tribunale di Catania del 25 novembre 2009, divenuta definitiva il 19 gennaio 2010), rigettando nel resto la richiesta e rideterminando la pena irrogata in quella di anni due di reclusione ed euro 3200 di multa.
Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, affidando
l’impugnazione a un unico motivo con il quale si deduce inosservanza di norme processuali.
Il ricorrente evidenzia che, con ordinanza del 15 dicembre 2021 divenuta definitiva, la Corte di appello di Catania in accoglimento di analoga istanza della difesa, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le stesse due sentenze, cioè quella emessa dalla Corte d’appello di Catania il 20 dicembre 2011, divenuta definitiva il 4 maggio 2012 nonché quella del tribunale di Catania del 25 novembre 2009, divenuta definitiva il 19 gennaio 2010.
Sicché il parziale accoglimento dell’istanza, operato con il provvedimento oggetto di ricorso, riguarda reati giudicati con le stesse sentenze, già unificati dal vincolo della continuazione con la precedente ordinanza del 15 dicembre 2021, divenuta definitiva.
Si sostiene che il principio del divieto di bis in idem di cui all’art. 649 del codice di rito opera anche in fase esecutiva sicché la pronuncia è stata adottata in violazione della norma citata e se ne invoca l’annullamento.
Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Come si è rilevato nel ricorso della pubblica accusa e ribadito nella requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, questa Corte ha già avuto modo di affermare che il divieto di un secondo giudizio, sancito dall’art. 649 cod. proc. pen., esprime un principio generale dell’ordinamento così da doversi applicare anche nella fase esecutiva, e, quindi, anche alle ordinanze pronunciate, come nell’odierna fattispecie, dal Giudice dell’esecuzione (tra le altre, Sez. 5, n. 34324 del 7/10/2020, Rv. 280033; Sez. 1, n. 45556 del 15/09/2015, COGNOME, Rv. 265234 e Sez. 1, n. 1285 del 20/11/2008, dep. 15/01/2009, Linfeng, Rv. 242750).
Se così è, deve rilevarsi come l’art. 649 cod. proc. pen. preveda il divieto di un “secondo giudizio”, rispetto ad un primo giudizio che sia già divenuto definitivo (“l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto”, e “se ciononostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere”).
Si tratta di principio che, invero, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto applicabile anche quando entrambi i procedimenti siano ancora in corso
(così, Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231800 e la successiva Sez. 4, n. 25640 del 21/05/2008, COGNOME, Rv. 240783).
Nel caso al vaglio, l’unica decisione divenuta già definitiva è quella non oggetto del presente ricorso, che deve pertanto considerarsi preclusiva alla definizione dello stesso, visto che ne comprende l’oggetto, cioè la decisione sul vincolo della continuazione in relazione a reati oggetto di due delle sentenze pronunciate a carico di COGNOME (cfr. ordinanza del 15 dicembre 2021, con la quale la Corte di appello di Catania riconosce il vincolo della continuazione tra reati giudicati con sentenza della Corte di appello di Catania del 20 dicembre 2011, divenuta definitiva il 4 maggio 2012, nonché con sentenza del Tribunale di Catania del 25 novembre, divenuta a definitiva il 19 gennaio 2010, con rideterminazione della pena in quella di anni due mesi quattro di reclusione ed euro 3600 di multa).
Così che l’applicazione del divieto di un secondo giudizio – deducibile anche per la prima volta davanti a questa Corte posto che non comporta la necessità di alcun accertamento di fatto, essendo incontestata dalle parti l’identità del fatto giudicato (Sez. 2, n. 21462 del 20/03/2019, Manco, Rv. 276532), comunque, risultando dal provvedimento allegato al ricorso per l’autosufficienza – non può che condurre all’annullamento senza rinvio del provvedimento oggi impugnato dalla pubblica accusa.
Detta conclusione non trova smentita nell a previsione di cui all’ art. 669 cod. proc. pen. Questa prevede che “se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l’esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre” ed anch’esso è espressione di un principio più generale, così da doversi applicare anche per i provvedimenti, tra loro inconciliabili, adottati dal giudice dell’esecuzione, nei confronti del medesimo condannato e con il medesimo oggetto (Sez. 5, n. 18318 del 04/04/2019, Pmp, Rv. 275917; Sez. 1, n. 26031 del 05/07/2005, COGNOME, Rv. 231932; Sez. 1, n. 28581 del 26/06/2008, COGNOME, Rv. 240482; Sez. 1, n. 14823 del 03/02/2009, COGNOME, Rv. 243737). Tuttavia, tale norma è destinata a risolvere il conflitto creatosi fra sentenze (o provvedimenti) già tutti divenuti definitivi, imponendo al giudice che deve applicarli di individuare quello più favorevole al reo, e non all’eventuale conflitto tra un provvedimento definitivo ed uno ancora sub iudice, come ricorre nell’odierno caso concreto, conflitto che trova soluzione nella diversa regola posta dall’art. 649 codice di rito.
L’annullamento dell’ordinanza oggi impugnata, peraltro, non determina alcun sacrificio del diritto di difesa del condannato posto che la litispendenza dei due diversi procedimenti di esecuzione non è dipesa dall’iniziativa della pubblica accusa, come si presuppone in tema di applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen.,
ma dalla stessa istanza dell ‘ interessato che aveva proposto una nuova richiesta, relativa anche a una terza sentenza di condanna, sempre però comprendendo le due sentenze che avevano giudicato anche i reati già riuniti dal vincolo ex art. 671 cod. proc. pen. con il precedente provvedimento divenuto definitivo.
Segue l’annullamento dell’ordinanz a impugnata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso, il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME