Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2496 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2496 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE d’APPELLO di BRESCIA nel procedimento a carico di: NOME COGNOME nato in MAROCCO il 26/07/1991 avverso la sentenza del 31/05/2024 del TRIBUNALE di BERGAMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la memoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; letta la memoria dell’Avv. NOME COGNOME per l’imputato che ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L.
137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Bergamo, per la parte che ora interessa, ha dichiarato improcedibile il reato di danneggiamento commesso dall’imputato su arredi della cella della Casa Circondariale di Bergamo ove era detenuto, per divieto di secondo giudizio rispetto al procedimento disciplinare che l’imputato aveva già subito, in considerazione delle sanzioni in tale sede irrogate (isolamento ed esclusione dalle attività comuni).
2. Con ricorso presentato dal Procuratore generale della Repubblica presso Corte d’appello di Brescia si deduce violazione di legge ed in particolare del 649 cod. proc. pen. non potendosi ravvisare il rischio di doppio giudizio atte diverse finalità e la complessiva ‘integrazione’ delle sanzioni irrogate con distinti procedimenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va accolto.
Occorre rilevare che nella giurisprudenza di questa corte, se sussi sostanziale consenso sull’ambito di applicazione del principio del ne bis in idem nel caso di concorrenza tra procedimento penale e procedimento amministrativo (sia esso di natura disciplinare, tributario, fiscale o altro) in relazione ad un me fatto, permane una divergenza applicativa nella specifica materia oggetto d presente procedimento.
Infatti, a fronte di alcune sentenze (citate dalla ricorrente) che nega possibilità di riconoscere la valenza di precedente amministrativo ostativo termini di cui all’art. 649 cod. proc. pen. al procedimento disciplinare ed alle sanzioni ivi applicate in ambito custodiale, le sentenze citate dal giudice a quo paiono opinare in senso opposto.
Le due pronunce (la sentenza Sez. 2, n. 9184 del 15/12/2016, dep. 2017, PG in proc. COGNOME, Rv. 269237 – 01 e la sentenza Sez. 1, n. 21348 del 31/03/202 COGNOME, Rv. 281227 – 01, che richiama la prima) non escludono a priori l’eventualità che, in concreto, il bis in idem possa aver luogo poiché la astratta compatibilità tra i procedimenti, penale ed amministrativo, non garantisce che, concreto, le due procedure si integrino senza violare il diritto a non essere perseguiti due volte. Al fine di evitare il rischio di doppio giudizio (bis in idem, double jeopardy), sarebbe necessario verificare, di volta in volta, soddisfacimento del doppio standard della contestualità spaziale e temporale d due riti e della “non eccessiva sproporzione” del risultato complessivo e cumulat della doppia sanzione (penale ed amministrativa), con una valutazione in concret e caso per caso.
Occorre tuttavia prendere atto che l’orientamento così espresso non è mai stato maggioritario ed anzi può considerarsi oramai superato da quella serie arresti, cui questo Collegio intende uniformarsi, che, pur fondandosi su medesime premesse concettuali, osservano, in linea generale, che sanzion disciplinari, quali quelle previste dall’art. 39 ord. penit., che attengono esclusivamente alle modalità di espiazione di una pena detentiva e che hann come finalità quella di garantire la sicurezza nell’istituto di reclusione, oltre che
sanzionare la condotta violenta tenuta dall’imputato, possano essere equipara singolarmente o cumulativamente alla sanzione penale detentiva che comporta la privazione della libertà personale del condannato per il tempo stabilito dal gi (così, tra le altre, Sez. 6, n. 28112 del 25/09/2020, Granata, non massimata; 6, n. 1645 del 12/11/2019, dep. 2020, Montella, Rv. 278099; Sez. 6, n. 3187 del 09/05/2017, Basco, Rv. 270852). Invero, oltre a doversi escludere che sanzioni disciplinari penitenziarie possano qualificarsi penali nel n ordinamento giuridico (non avendone il nomen iuris), esse consistono in una mera diversità esecutiva della restrizione carceraria, con modesto aggravamento afflittività dello status detentionis per durata limitata (al più quindici giorni) e grado di inasprimento (che non comporta mai l’isolamento totale dell’individuo la perdita definitiva di una facoltà).
Tale orientamento rappresenta oramai ius receptum, espresso in una serie assai consistente di sentenze di tutte le Sezioni, anche non massimate (ex multis, Sez 1, n. 24946 del 24 gennaio 2023, COGNOME; Sez. 6, n. 18522 del 12 apr 23, COGNOME e n. 10631 del 2 marzo 2022, COGNOME; Sez. 2, n. 10392 del 10 gennaio 2024, NOME COGNOME) che ha sicuramente superato l’orientamento opposto.
Segue, dall’applicazione al caso concreto dei principi sopra espo l’accoglimento del ricorso: infatti, il giudice ha acriticamente aderi giurisprudenza più favorevole all’imputato, senza fare alcuna valutazione relazione alla “eccessiva sproporzione” del ‘doppio binario’ sanzionatorio, ovv formulare una qualche considerazione sulla particolare afflittività nel caso conc del regime conseguente all’applicazione della sanzione disciplinare in aggiunta a carcerazione.
Da quanto precede, deriva l’annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Brescia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte d’appello Brescia.
Così deciso il 4 dicembre 2024 Il Consi liere relatore
La Presidente