Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17451 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17451 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
suF ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 del TRIBUNALE di MARSALA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME ricorre avverso la sentenza n. 187 del 2023 emessa dal Tribunale di Marsala in composizione monocratica in data 27/0972023, quale giudice di appello della sentenza n. 32 del 2022 del Giudice di pace di Castelvetrano per il reato previsto dall’art. 590 cod. pen. perché alla guida della propria autovettura per colpa generica e per aver violato l’art. 149, comma 4, cod. strada tamponava altro veicolo cagionando al conducente lesioni personali guaribili in giorni tre.
Il ricorrente con un primo motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 649 cod, proc. pen. rilevando che egli è stato già sottoposto a due diversi procedimenti penali e in Particolare al procedimento penale n. 1010 del 2019 nn.r. dove era imputato dei reati di cui agli artt. 189, comma 1 e 6, e 189, commi 1 e 7, cod. strada perché, in occasione dell’incidente stradale per cui si procede dopo aver tamponato l’autoveicolo condotto da NOME, non ottemperava all’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alla stessa.
A quest’ultimo riguardo la difesa sostiene che la sentenza n. 321 del 2021 analizzando i fatti di causa ed il merito della condotta dell’imputato, in relazione al reato di omissione di soccorso stradale, ha escluso la sussistenza della prova del presupposto indefettibile delle norme incriminatrici ovvero il danno alla persona come conseguenza del sinistro. Tale elemento della fattispecie contestata all’COGNOME in quest’ultimo procedimento indurrebbe ad un bis in idem processuale e vieterebbe il nuovo giudizio per l’imputato che è stato già giudicato in via definitiva per lo stesso fatto.
Con un secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 590 cod. pen. nonché per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La sentenza impugnata, a parere della difesa, ha confermato la sentenza resa dal giudice di pace di Castelvetrano fondando il proprio convincimento esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa ritenute nelle due conformi decisioni attendibili nonostante le doglianze rappresentate in sede di appello. Il Tribunale di Marsala, secondo il ricorrente, ha omesso c:Ii considerare la circostanza secondo cui la persona offesa, appresa la mancanza di copertura assicurativa dell’auto di NOME, ha presentato querela nei confronti dello stesso al fine poi di costituirsi parte civile nel procedimento penale derivante per ottenere il ristoro dei danni, circostanza che non può non assumere rilievo nella
valutazione dell’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dalla vittima in sede di giudizio.
In data 7/03/2024 è stata trasmessa comunicazione circa l’avvenuto pagamento a favore della parte civile della somma di euro 600,00 dalla società di assicurazione RAGIONE_SOCIALE, come disposto dal giudice di pace di Castelvetrano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile, in ordine a tutti i motivi di impugnativa.
Il primo motivo di ricorso, invero, intende prospettare una lesione del principio del divieto di bis in idem confondendo due piani diversi delle imputazioni che sono state rivolte al medesimo imputato, per fatti accaduti nel medesimo contesto ma giuridicamente diversi.
Nel procedimento penale per cui si impugna la sentenza del Tribunale di Marsala l’imputato è stato condannato per il fatto lesivo della persona offesa costituito da un trauma distorsivo del rachide cervicale, quindi, per un reato contro la persona. Nel primo procedimento penale l’imputato è stato giudicato, ihvece, per fatti che sono consequenziali al fatto ritenuto lesivo nelle date circostanze storiche, che ne costituisce il presupposto, in particolare per la violazione degli obblighi che attendono alla solidarietà che deve essere prestata, in caso di incidente stradale, al soggetto danneggiato ancorché soltanto apparentemente. Tale solidarietà si costituisce nell’obbligo di fermarsi per il tempo necessario, per l’identificazione e per prestare la dovuta assistenza al soggetto danneggiato.
Si tratta indubbiamente di fatti diversi: quelli per i quali l’imputato è stato già giudicato trattano dell’obbligo di fermarsi e di assistere, sono reati dolosi, diversi, autonomi e conseguenziali all’incidente stradale che avrebbe provocato le lesioni colpose per cui si procede; inoltre riguardano beni giuridici diversi attinenti non soltanto all’obbligo di solidarietà ma anche alla sicurezza della circolazione stradale. Trattandosi, quindi, di fatti diversi, rilevanti sul piano materiale, psicologico e cronologico in momenti e comportamenti autonomi e diversi, che possono anche concorrere nella medesima fattispecie concreta, sono evidentemente rilevanti per escludere una duplicazione dell’azione penale per il medesimo fatto.
5. GLYPH In breve, il primo motivo di ricorso prospetta genericamente una superficiale sovrapposizione di piani e appare, pertanto, inammissibile.
Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto sostanzialmente tende a sottoporre alla Corte di legittimità una rivalutazione di merito circa l’attendibilità delle dichiarazioni della vittima sulla base di una mer asserzione che muove dall’interesse civile della stessa. Si tratta di una mera congettura circa la valutazione del merito della deposizione che comunque esule dallo scrutinio di legittimità e che vuole sovrapporre il legittimo interesse civil della vittima – soprattutto quando ha avuto contezza dell’assenza di una copertura assicurativa, circostanza di certo non imputabile alla vil:tima stessa, alla credibilità intrinseca delle sue dichiarazioni. La congettura difensiva pertanto, non può trovare ingresso in sede di legittimità.
Anche tale argomento di impugnazione appare generico e superficiale tanto da condurre, in definitiva, il Collegio ad una dichiarazione di inammissibilità del ricorso e alla conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2024
Il consigliere estensore