Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3466 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3466 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 aprile 2025, la Corte di appello di Napoli in riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 28/02/2019 con cui COGNOME NOME era stata condannata alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, con concessione delle attenuanti generiche, per il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990 – così riqualificata l’originaria imputazione -, ha riconosciuto la continuazione con la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 07/01/2020 (divenuta irrevocabile in data 24/01/2020), rideterminando la pena in complessivi anni due e mesi nove di reclusione ed euro 3.500,00
Avverso tale sentenza, l’imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge in relazione all’art. 649 cod. proc. pen. avendo la COGNOME già subito condanna definitiva con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 07/01/2020 per il medesimo fatto storico e avendo erroneamente la Corte ritenuto che la condotta ivi accertata non sia la medesima di quella contestata nel presente giudizio e, perciò, lamentando l’abusivo frazionamento dell’azione penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile in quanto l’unico motivo proposto risulta riproduttivo di censura già affrontata dalla Corte territoriale senza un effettivo confronto con la motivazione contestata.
Occorre premettere che, secondo gli insegnamenti di questa Suprema Corte, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l’identità del fatt sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi (cfr. Sez 2, n. 52606 del 31/10/2018, COGNOME, Rv. 275518 – 02).
La sentenza impugnata ha condannato la ricorrente per la condotta di detenzione e spaccio di cocaina commessa il 12/12/2018. Il provvedimento impugnato, nel disattendere l’eccezione difensiva, ha osservato (pag. 2), con rilievo dirimente, come, invece, nella sentenza coperta da giudicato )COGNOME sia stata condannata per la condotta di cessione di quantità imprecisata di sostanza stupefacente di tipo crack a NOME per alcuni mesi. Dalla sentenza del GIP del Tribunale di Torre Annunziata si evince, ancora, che la condotta oggetto del giudicato si era ripetuta dal mese di novembre 2018 al 12/12/2018.
Si è quindi in presenza di condotte diverse, attuate in momenti differenti, relative a differenti partite di sostanza stupefacente. Inconferente, ancora, risulta
il richiamo alla sentenza delle Sez. U, n. 11969 del 28/11/2024, dep. 20 Tomaificio, Rv. 287649 – 02, venendo in rilievo, nel caso in esame, reati autonomi realizzati attraverso condotte che differiscono per modalità di esecuzione, elemento soggettivo e circostanze di tempo e luogo.
2.Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., l condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 12/12/2025