Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42303 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42303 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/03/2024 del Tribunale del riesame di Bari letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del pubblico ministero in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre per l’annullamento dell’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Bari ha confermato quella emessa il 7 febbraio 2024 dal GIP del medesimo Tribunale, applicativa RAGIONE_SOCIALE custodia cautelare in carcere per il reato associativo, in particolare, per partecipazione all’associazione mafiosa armata, denominata originariamente clan
COGNOME, poi COGNOME, operante prevalentemente nel quartiere Japigia di Bari dal 2016 all’attualità.
Articola un unico motivo di ricorso con il quale denuncia la violazione di legge sostanziale e processuale, in particolare, l’erronea applicazione degli artt. 416 bis cod. pen. e 649 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione per avere il Tribunale ha reso una motivazione apparente, senza fornire risposta alle censure formulate con la memoria prodotta in sede di riesame, allegata al ricorso unitamente allo stralcio RAGIONE_SOCIALE sentenza emessa il 13 aprile 2018 dal GUP del Tribunale di Bari.
Deduce che l’ordinanza muove dalla precedente condanna del ricorrente per partecipazione alla stessa associazione mafiosa cui si aggiungono le dichiarazioni del collaboratore COGNOME, che lo colloca nella “società RAGIONE_SOCIALE” costituita per fronteggiare lo scontro armato e allontanare i nemici dal quartiere Japigia, come risulterebbe anche dall’ambientale del 24 febbraio 2018, erroneamente interpretata dal Tribunale, in quanto dal colloquio emerge un quadro diverso.
Era stato, infatti, evidenziato che il COGNOME faceva riferimento ad una società di dieci persone, tra le quali vi era il ricorrente, che non avevano versato denaro, quindi, una società diversa da quella di cui all’imputazione, composta da venti persone che avevano versato delle quote. Si sostiene che il riferimento era ad altra società dedita al traffico di stupefacenti, come si evince dai riferimenti ai clienti e dai sospetti del COGNOME su un’autonoma attività d spaccio del ricorrente, tratto in arresto il 18 gennaio 2018 per detenzione di marijuana. Il Tribunale ha tentato di superare l’obiezione, affermando apoditticamente che gli interlocutori, che non avevano versato alcuna quota, non conoscevano la composizione RAGIONE_SOCIALE “società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” perché composta da membri di due articolazioni criminali.
Un ulteriore difetto di motivazione si riscontra in relazione alla violazion del divieto di bis in idem negata dal Tribunale perché i fatti dei due procedimenti sarebbero diversi e perché la collaborazione del COGNOME e del COGNOME era iniziata dopo la sentenza di condanna per 416 bis cod. pen., emessa il 13 aprile 2018 nel precedente procedimento. Era stato, invece, evidenziato che si trattava RAGIONE_SOCIALE stessa associazione mafiosa con attività protratta sino alla data RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, sicché essendo “la RAGIONE_SOCIALE di faida del 2017″, le conversazioni risalenti al febbraio 2018 e le dichiarazioni dei collaboratori, sebbene successive all’aprile 2018, ma relative a fatti precedenti, si trattava RAGIONE_SOCIALE medesima accusa, non avendo, peraltro, i collaboratori riferito di condotte del ricorrente successive all’aprile 2018 Inoltre, il ricorrente ha troncato ogni rapporto con i sodali dopo l’arresto de gennaio 2018.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é infondato, ai limiti RAGIONE_SOCIALE inammissibilità nella misura in ripropone le stesse censure formulate in sede di riesame, disattese con congrua motivazione.
La difesa sostiene che il NOME è stato già condannato per appartenenza al clan RAGIONE_SOCIALE con sentenza del 13 aprile 2018 e che i fatti oggetto del presente procedimento sono anteriori, come dimostra l’arresto del 19 gennaio 2018 per detenzione di 5 kg di marijuana, che segna l’interruzione dei rapporti con i sodali.
In tale scenario descritto nell’ordinanza (pag. 22) si colloca la posizione del ricorrente, socio finanziatore, ben inserito nel traffico di stupefacenti, c costituiva il terreno di scontro tra i gruppi antagonisti: elemento questo che dimostra la l’inconsistenza delle censure difensive circa la diversa natura RAGIONE_SOCIALE società e la mancanza di dolo.
La sovrapposizione delle imputazioni è smentita dagli stessi atti prodotti dal ricorrente, atteso che la sentenza del 13 aprile 2018 riguarda fatti oggetto di due procedimenti riuniti relativi all’operatività del clan RAGIONE_SOCIALE dal 2010 a richiesta di rinvio a giudizio depositata il 6 ottobre 2016, specie nel settor delle estorsioni (v. capi di imputazione e stralcio RAGIONE_SOCIALE sentenza allegata al ricorso, dalla quale risultano reati fine commessi non oltre il giugno 2014), mentre il protedimento in oggetto riguarda il periodo successivo, in particolare, la faida del 2017 e l’alleanza del clan COGNOME con il clan COGNOME, diretta riaffermare l’egemonia nel quartiere Japigia e frenare le smanie di potere di NOME COGNOME, che con il proprio gruppo mirava ad occupare il vuoto creatosi dopo gli arresti dei vertici dei due clan nel marzo 2016, in particolare, a acquisire il controllo del traffico di cocaina, sottraendo il miglior cliente al Mi e al Gelao, esponenti dei COGNOME. L’omicidio del cliente nel gennaio 2017 aveva scatenato reazioni armate e agguati, che imposero ai due gruppi di unire le forze contro il COGNOME, costituendo e finanziando la cd. società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’appartenenza del ricorrente al clan, già accertata giudizialmente, è confermata dai collaboratori di giustizia COGNOME e COGNOME, che lo indicano come titolare di un grado elevato e fedelissimo del clan, già affiliato al defunto COGNOME NOME e poi al capo clan ed in affari con il figlio di COGNOME NOME, insieme a quale trafficava in sostanze stupefacenti; in particolare, lo descrivono come un grosso trafficante di erba, che disponeva di un canale sicuro con l’Olanda.
Come chiarisce l’ordinanza in base alle dichiarazioni dei collaboratori, la società aveva lo scopo di conseguire profitti illeciti da utilizzare per la guerr contro gli avversari ed era stata finanziata da 20 maggiori esponenti dei due
clan, di cui 18 finanziatori a quota intera e a metà oltre ai due contabili, tenu a rendicontare le spese annotate nel libro mastro, sequestrato presso il Diomede nel settembre 2017.
Secondo le dichiarazioni del COGNOME il ricorrente fu un finanziatore a quota intera e le somme versate erano utilizzate per il traffico di cocaina in modo da unire le forze ed essere soci; tuttavia, né il COGNOME né il cognato NOME COGNOME avevano contribuito, ma erano stati considerati soci per riconoscenza: circostanza questa, perfettamente riscontrata dal colloquio intercettato il 24 febbraio 2018, che la difesa legge diversamente, individuando inesistenti contraddizioni.
La risalente intraneità all’associazione mafiosa, il grado elevato ottenuto, il riconosciuto ruolo fiduciario e di rilievo nel traffico di stupefacenti, essenzia per l’egemonia territoriale del clan al punto da essere settore di conquista e di scontro, nonché il contributo offerto per finanziare la “società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” giustificano la valutazione del Tribunale in punto di gravità indiziaria per il rea associativo, con esclusione, per quanto già detto, RAGIONE_SOCIALE sovrapponibilità RAGIONE_SOCIALE contestazione e dell’identità dei fatti oggetto dei due procedimenti.
Precisato che l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti RAGIONE_SOCIALE manifesta illogicità irragionevolezza RAGIONE_SOCIALE motivazione, nel caso di specie, risulta che gli interlocutori parlavano di dieci persone (tra le quali si includevano e includevano anche il ricorrente, precisando che essi non gli avevano dato soldi), ma facevano riferimento anche ad altri otto-dieci (v. pag. 26 ordinanza) e, come spiegato nell’ordinanza, parlavano delle dieci persone del loro gruppo e ribadivano di non aver versato denaro, ma messo la loro vita a disposizione del gruppo, dal quale si attendevano sostegno economico in caso di detenzione (pag. 27), sicché è logica l’interpretazione del Tribunale secondo la quale nel corso RAGIONE_SOCIALE conversazione gli interlocutori si lamentavano delle modalità di spartizione del denaro all’interno del gruppo. Risulta, inoltre, contrastata anche l’interpretazione difensiva che prospetta il riferimento ad una diversa associazione finalizzata al narcotraffico e ad una autonoma attività di cessione svolta dal ricorrente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Per le ragioni esposte il ricorso va respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-te disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 8 ottobre 2024