Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41558 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41558 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva fatta pervenire in data 26 marzo 2023, in replica alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale, con le quali si chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, in funzione di Giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza impugnata ha rigettato l’istanza con la quale NOME COGNOME ha chiesto la revoca della sentenza, emessa dal Tribunale in sede, in data 15 febbraio 2013, divenuta irrevocabile il 24 settembre 2013, per violazione del principio del ne bis in idem in relazione ai fatti giudicati con la sentenza della Corte di appello di Napoli, del 9 febbraio 2022, ritenendo che detta ultima sentenza attiene a fatti diversi (quanto al capo E), rispetto a quelli giudicati dal Tribunale di Napoli con la pronuncia del 15 febbraio 2013.
Avverso il detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 649 cod. proc. pen., con ragioni riassunte di seguito, nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Si assume che COGNOME è stato condannato con la sentenza irrevocabile della Corte di appello di Napoli del 2022, con la quale sono stati dichiarati estinti i reat ascritti all’imputato per prescrizione, in relazione al reato di cui al capo D1 (art. 416 comma terzo e quinto, cod. pen.) e al delitto di cui al capo E (artt. 81 comma secondo, 648 cod. pen.) quest’ultimo relativo a ingenti quantitativi di scarpe con marchi contraffatti (Hogan e Nike), nonché giubbini marchio Monclair e rasoi marchio Gillette, risultati contraffatti, commessi in Napoli il 5 aprile 2008 (proc. n. 18771/2006 r.g.n.r).
Il processo concluso con la sentenza del Tribunale di Napoli nel 2013 giudicava, a parere del ricorrente, la medesima condotta, acclarata in data 5 aprile 2008 (proc. n. 18070/2008 r.g.n.r.), ma attribuendo all’imputato la singola condotta di ricettazione, a seguito del deferimento di COGNOME all’autorità giudiziaria conseguente al sequestro della merce, propiziato dalle più ampie indagini in corso che avevano dato corso anche alla contestazione del reato associativo.
Tale identità verrebbe dimostrata, a parere del ricorrente, dal riferimento a pag. 25 della sentenza del Tribunale del 2013, riformata parzialmente in appello, ove vi è specifico richiamo alla ricettazione a seguito di sequestro del 5 aprile 2008, avente ad oggetto scarpe contraffatte, marchi Hogan e Nike, cioè la medesima merce compresa nel più ampio riferimento operato nella sentenza della Corte di appello di Napoli al capo E (ricettazione di ingenti quantitativi di scarpe con marchi contraffatti (Hogan e Nike), nonché giubbini marchio Monclair e rasoi marchio Gillette).
Il Procuratore generale presso questa Corte, COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME, ha chiesto con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
1.1. L’ordinanza oggetto di ricorso evidenzia con ragionamento completo ed immune da manifesta illogicità la diversità dei fatti storici per i quali il ricorrent stato condannato, con particolare riferimento al capo E) della rubrica di cui alla sentenza della Corte di appello del 2022, rispetto alla ricettazione giudicata nel 2013 dal Tribunale di Napoli.
Si spiega, infatti, che si tratta di due ipotesi di ricettazione che hanno ad oggetto beni diversi, perché i beni sequestrati nella disponibilità di COGNOME, nel caso dell’elevata imputazione di cui al capo E giudicato dalla Corte d’appello nel 2022, sono ingenti quantitativi, non precisati, di scarpe con marchi contraffatti (Hogan e Nike), nonché giubbini marchio Monclair e rasoi marchio Gillette, risultati contraffatti, commesso in Napoli il 5 aprile 2008 (proc. n. 18771/2006 r.g.n.r).
Il procedimento concluso con la sentenza del Tribunale di Napoli nel 2013 attiene a n. 8580 scarpe con marchio Nike oltre a 969 paia di scarpe prive di marchio, quindi a beni, quanto alla pronuncia del Giudice dell’esecuzione, da considerarsi diversi.
La motivazione appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l’identità dei fatti storici va desunta dalla realtà empirico-naturalistica, ch nel caso in esame, risulta differente per le ragioni evidenziate nell’impugnata ordinanza.
Del resto, pur reputando deducibile, nel giudizio di cassazione, la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, atteso che la violazione del divieto del bis in idem si risolve in un error in procedendo, ciò, tuttavia, può avvenire a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, dovendo in tale caso essere proposta direttamente in sede di esecuzione (Sez. 6, n. 598 del 05/12/2017, dep. 2018, B., Rv. 271764; nel medesimo senso che il ricorso per cassazione, proposto dall’imputato, che contenga tra i motivi la censura di violazione del divieto del ne bis in idem sostanziale in relazione all’art. 649 cod. proc. pen., comporta un accertamento di merito relativo all’identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, Sez. 3, Ord. n. 57912 del 21/09/2017, Bertinelli, Rv. 273606).
1.2. In ogni caso, anche aderendo all’impostazione difensiva secondo la quale tra le n. 8580 scarpe con marchio Nike oltre a 969 paia di scarpe prive di marchio, sequestrate in data 5 aprile 2008, siano ricomprese anche le scarpe marchio Nike e Hogan di cui al capo E del procedimento definito con la pronuncia di prescrizione del reato resa nel 2022, si osserva che ai sensi dell’art. 669, comm8, cod. proc. pen.
relativo all’esecuzione di più sentenze per lo stesso fatto pronunciate nei confronti del medesimo soggetto, trattandosi di proscioglimento pronunciato per estinzione del reato verificatasi successivamente alla data in cui è divenuta irrevocabile la decisione di condanna (del 2013), andrebbe, comunque, eseguita quest’ultima pronuncia, come notato dal Sostituto Procuratore generale, nella requisitoria scritta.
Sicché alla luce di tale norma, dovrebbe ugualmente eseguirsi la pronuncia di condanna emessa il 15 febbraio 2013, divenuta irrevocabile il 24 settembre 2013, in quanto il proscioglimento pronunciato con la sentenza del 9 febbraio 2022 è dovuto alla intervenuta estinzione del reato verificatasi successivamente alla data in cui è divenuta irrevocabile la decisione di condanna del 2013.
2.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell’ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023
Il Consigliere estensore