Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41380 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41380 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Torino DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa 1’8 marzo 2023 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il delitto di evasione commesso in data 10 aprile 2018 non rientrando, dopo il lavoro, presso la casa circondariale di Foggia ove era detenuto.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME deducendo due motivi di ricorso.
2.1 Erronea applicazione degli artt. 533, 535 e 649 cod. proc. pen. in relazione ad un duplice profilo.
In primo luogo, reitera l’eccezione relativa alla preclusione processuale conseguente al fatto che il COGNOME è stato già condannato per il medesimo reato di evasione dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento con sentenza, ancora non definitiva, emessa il 16/9/2019.
In secondo luogo, il ricorrente censura l’applicazione della recidiva non sussistendo alcun legame tra il fatto per cui si procede e quelli per cui ha già riportato condanna.
2.2 Manifesta illogicità della motivazione sui motivi di gravame riguardanti la violazione del ne bis in idem ed il trattamento sanzionatorio.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nella sua requisitoria, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso rilevando, in particolare, sia l’insussistenza nel caso d specie di un’ipotesi di litispendenza soggettiva e oggettiva, rilevante ai fin dell’applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen., non essendosi in presenza di due procedimenti promossi dallo stesso ufficio del pubblico ministero e pendenti dinanzi a giudici egualmente competenti della stessa sede giudiziaria, che il difetto di autosufficienza del ricorso al quale non risulta allegata la sentenza del Tribunale di Benevento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto deduce motivi manifestamente infondati e generici.
La GLYPH questione relativa alla sussistenza della preclusione processuale conseguente alla condanna per il medesimo fatto da parte del Tribunale di Benevento, dedotta sotto il duplice profilo del vizio di violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. e motivazione, è generica e manifestamente infondata.
La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi criticamente, ha legittimamente escluso la sussistenza nel caso di specie della preclusione da litispendenza con argomentazioni coerenti con la giurisprudenza di questa Corte che ne limita l’operatività ai soli procedimenti penali pendenti dinanzi a giudici egualmente
competenti. Invero, come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 34655 del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231800, il principio generale del ne bis in idem riguarda le situazioni di litispendenza non riconducibili nell’ambito dei conflitti di competenza di cui all’art. 28 cod. proc. pen. ed opera in caso di pluralità di procedimenti pendenti per lo stesso fatto e nei confronti dello stesso soggetto dinanzi ad un medesimo ufficio giudiziario. Ciò per l’ovvia ragione che l’ordinamento appresta rimedi specifici (quelli previsti, appunto, dall’art. 28 cit.) per l’ipotesi che due procedimenti, aventi medesimo oggetto e riguardanti lo stesso imputato, siano pendenti dinanzi ad “uffici diversi”, sicché non ricorre la necessità – per ovvie ragioni di economicità e di tutela degli interessi dell’accusato – di fare applicazione del principio della preclusione processuale. Si è, pertanto, affermato che la preclusione in esame impedisce di esercitare l’azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del pubblico ministero, essendosi ormai consumato il potere già esercitato da tale ufficio. Ne consegue che nel procedimento eventualmente duplicato dev’essere disposta l’archiviazione oppure, se l’azione sia stata esercitata, dev’essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità.
Il perimento di operatività della preclusione è stato, dunque, circoscritto alle sole situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente.
Pertanto, nel caso come quello in esame in cui la litispendenza riguarda due procedimenti per lo stesso fatto e a carico della stessa persona, promossi dinanzi ad uffici diversi, non opera, con riferimento all’azione penale esercitata nel secondo procedimento, la preclusione del “ne bis in idem”, in quanto si tratta di una situazione che deve essere regolata dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza (cfr. Sez. 5, n. 10037 del 19/01/2017, Catapano, Rv. 269422)
La seconda questione riguardante i vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla recidiva, anch’essa sottoposta all’esame del Collegio con entrambi i motivi di ricorso, è generica in quanto oltre a reiterare la medesima censura, già considerata generica dalla sentenza impugnata, omette il dovuto confronto critico con le argomentazioni sul punto contenute a pagina 5 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici (cfr. Sez. U,
35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838), ha confermato l’applicazione della recidiva in considerazione della esistenza di un legame, espressivo della maggiore pericolosità del ricorrente, tra le precedenti violazioni risultanti dal casellario giudiziale e la condotta ascritta.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 settembre 2023
Il Consi GLYPH tensore GLYPH
Il Presidente