Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12002 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12002 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE di APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co. 8 d. Igs. 137/2020
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza pronunciata il 10 gennaio 2018 dal Tribunale di Catania a carico di NOME COGNOME p riciclaggio di autovettura e soppressione delle relative targhe.
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
2.1 Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art.606 lett. b) c.p.p. per inosserv dell’art. 191 c.p.p. con conseguente nullità degli accertamenti irripetibili
COGNOME per gli stessi fatti è già stato giudicato ed assolto per insussistenza del seguito dell’inutilizzabilità degli accertamenti tecnici irripetibili effettuat dell’autovettura senza preavviso al difensore.
2.2 Con il secondo motivo si lamenta violazione clell’art.606 lett. e) c.p.p. per mancan contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
I vizi denunciati sussistono a causa dell’indebito riferimento (sotto il profilo della ma della motivazione) per relationem alla sentenza di primo grado in base a considerazioni
tautologiche nonché ad un verbale di irreperibilità dell’imputato in altro procedimento 6777/2011 conclusosi con assoluzione) già passato in giudicato. Ulteriori profili di cr attengono alla illogicità della sentenza, nella parte in cui non esamina gli elementi di dir fatto e probatori a disposizione nonché alla contraddittorietà della decisione che, a causa travisamento della prova e della mancata valutazione della prova ha omesso di considerare che gli accertamenti tecnici irripetibili vennero considerati inutilizzabili nel process menzionato (n.6777/2011 avanti il RAGIONE_SOCIALE di Catania) conclusosi con sentenza di assoluzion passata in giudicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato mentre il secondo non è consentito. Essi possono essere trattati unitariamente, giacché si riferiscono congiuntamente e promiscuamente ai due punti sollevati nel ricorso, vale a dire l’inutilizzabilit accertamenti effettuati sulla autovettura sequestrata all’imputato e la violazione del divi ne bis in idem. Questi due punti sono oggetto del ricorso, vuoi per violazione di legge, vuoi pe vizio motivazionale.
1.1 Ebbene, in relazione al primo profilo, la Corte non può che rilevare la ripetitivi aspecificità della questione, giacché anche in questa sede viene ribadita la tesi difensiva mancato avviso al difensore di fiducia dell’imputato dell’invito a presenziare alle opera tecniche non ripetibili condotte sul veicolo. La questione, tuttavia, ha già trovato adeg risposta in appello (pg.2 e 3 della decisione) laddove si ribadisce quanto già accertato giudice in primo grado, vale a dire che all’epoca dell’emissione dell’avviso (23 dicembre 201 non vi fosse altro difensore dell’imputato che l’AVV_NOTAIO, difensore d’ufficio nell iniziali del procedimento che fu peraltro presente alla attività tecnica svoltasi 1’8 gennaio Inevitabilmente, ogni comunicazione non poteva avere altro destinatario che l’AVV_NOTAIO. La Corte d’appello ha fondato il rigetto dell’eccezione sull’esito dell’analis documentazione presente nel fascicolo. È opportuno sottolineare che l:ale accertamento non è stato in sé contestato nel ricorso (eventualmente dimostrando la sussistenza all’epoc dell’avviso della nomina in atti) che sotto questo aspetto si presenta come a-specifico e qui generico.
1.2 L’ulteriore motivo (ne bis in idem) non è consentito, trattandosi di questione non formulata in grado d’appello. Essa era stata formulal:a nel corso del giudizio di primo gra tanto da ricevere un’articolata e congruente risposta (negativa) a pg.5 e 6 della sentenza d Tribunale. Ivi si spiega che ‘le condotte contestate nei giudizi de qufbus (cioè l’attuale ed il precedente) non sono in alcun modo sovrapponibili atteso che sono state perpetrate in circostanze fattuali, di tempo e di luogo del tutto dil’ferenti’. Si tratta di un accerta fatto che non è stato confutato con specifico motivo in atto di appello e che non può esse portato innanzi a questa Corte non solo perché non devoluto ma perché non prospettabile tel quel in Cassazione.
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Per il primo aspetto, trova applicazione la regola ricavabile dal combinato disposto degli 606, comma terzo, e 609, comma secondo, c.c.p. Secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di ques rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebb possibile dedurre in grado d’appello. Essa trova la ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnal con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, COGNOME, Rv. 256631).
In relazione al secondo aspetto, questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Sez. 2, n. 617 del 15/01/2021 Pane 17/02/2021 Rv. 280648 – 01) che non è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione la violazione del divieto del ne bis in idem sostanziale, in quanto l’accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedime intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica apprezzamento di merito.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la conda del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deci o in Roma, 13 dicembre 2023