Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9034 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9034 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Piedimonte Matese il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2025 della Corte di appello di Napoli, seconda sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1bis , cod. proc. pen.
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
letta la memoria di replica depositata in data 13/02/2026 dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto preliminarmente la declaratoria di estinzione del reato essendo ad oggi decorso il termine massimo di prescrizione e, in ogni caso, l’accoglimento del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 20/07/2022 con la quale, all’esito di giudizio dibattimentale, NOME COGNOME era stato dichiarato responsabile del delitto di truffa con irrogazione della pena di mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa, condizionalmente sospesa e condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita NOME COGNOME liquidato in euro 1200,00.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi.
2.1. Con il primo si deducono la violazione di legge con riferimento agli artt. 649 cod. proc. pen., 4, protocollo 7, della CEDU ed il vizio di motivazione.
Si assume che l’imputato è già stato condannato per il medesimo fatto storiconaturalistico dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza irrevocabile emessa in data 26/03/2021 in un diverso procedimento nel quale gli era stato contestato il reato di cui all’art. 334 cod. pen. per avere sottratto , in qualità di custode, il veicolo oggetto della imputazione di truffa elevata nel presente giudizio che, seppur sottoposto a sequestro amministrativo a fini di confisca, aveva venduto a NOME COGNOME.
La Corte di appello, pur a fronte della già intervenuta condanna per il medesimo fatto storico, seppur diversamente qualificato, ha escluso il bis in idem con una motivazione apodittica (non avendo fornito risposta alle deduzioni contenute nell’atto di appello ), contraddittoria anche sotto il profilo del travisamento della prova e in palese contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 21 luglio 2016.
2.2. Con il secondo motivo si deducono, con riferimento al giudizio di responsabilità per il delitto di truffa, la violazione di legge in relazione all’art. 640 cod. pen. e ed il vizio di motivazione sotto il triplice profilo della mancanza, dell’ illogicità e della contraddittorietà anche per travisamento.
Non vi è prova di un effettivo contributo dell’imputato al perfezionamento dell’accordo di vendita del veicolo che è intervenuto tra il coimputato NOME COGNOME e il marito della persona offesa; né vi è dimostrazione del conseguimento di un ingiusto profitto da parte del ricorrente in quanto il prezzo di acquisto è stato corrisposto nelle mani della moglie di COGNOME, presente al momento della consegna della vettura e della relativa copia della carta di circolazione; COGNOME non è neppure intervenuto pres so l’RAGIONE_SOCIALE ove è stato formalizzato il passaggio di proprietà del mezzo perché il titolare NOME COGNOME ha riferito
che per tale pratica si era presentata la sola COGNOME, così smentendo la ricostruzione resa d i quest’ultima il cui portato dichiarativo è contraddittorio e pertanto inattendibile, come era stato dedotto nell’atto di appello.
La Corte territoriale non ha risposto alle doglianze difensive in punto di inattendibilità della persona offesa e -così si legge testualmente nel ricorso -ha riportato in sentenza ‘dati incontrovertibilmente diversi rispetto alle dichiarazioni dei testimoni escussi’ .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso in punto di violazione del principio ne bis in idem .
La giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite ha evidenziato come, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem , l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799-01).
La successiva elaborazione ermeneutica di questa Corte è consolidata nell’affermare che il fatto deve intendersi proprio quale accadimento materiale alla stregua delle concrete circostanze e coordinate spazio-temporali, sicchè la preclusione opera allorché il fatto storico già giudicato sia lo stesso di quello oggetto del nuovo giudizio, indipendentemente dalla astratta qualificazione giuridica e, dunque, dalla diversità dei reati contestati nei distinti procedimenti (Sez. 6, n. 32057 del 03/07/2025, COGNOME, Rv. 288633-01; Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, COGNOME, Rv. 287521 -01; Sez. 1, n. 42630 del 27/04/2022, COGNOME, Rv. 283687-01; Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, COGNOME, Rv. 275518-01; Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2027, COGNOME, Rv. 269223-01; Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268502-01).
Anche la Corte costituzionale si è pronunciata sul tema con la sentenza n. 200 del 2016 (richiamata nel ricorso) e ha chiarito che ‘ sulla base della triade condotta – nesso causale – evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in una dimensione empirica ‘; ha, perciò, ritenuto sussistente il contrasto tra l’art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude la medesimezza del fatto ove ricorra un concorso formale di reati tra res iudicata e res iudicanda , e l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, che vieta, invece, di procedere nuovamente
quando il fatto storico è il medesimo (cfr. Grande Camera, sent. 10 febbraio 2009, Zolotoukhine v. INDIRIZZO), a prescindere dalla diversità della qualificazione giuridica.
Tanto premesso, la sentenza impugnata ha escluso la ricorrenza dell’ idem factum , nella accezione sopra richiamata, tra il giudicato per l’illecito di cui all’art. 334 cod. pen. e la contestazione di truffa oggetto del presente giudizio e ciò appare corretto in ragione non solo della diversità delle condotte in concreto serbate (nel primo caso, la mera violazione dei doveri inerenti la qualità di custode del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ed anche oggetto di confisca penale, con conseguente inottemperanza alla consegna del veicolo per l’esecuzione della confisca con riferimento al quale, a seguito di accertamenti, risultava il passaggio di proprietà a NOME COGNOME; nel secondo caso, l’avere raggirato l ‘ acquirente COGNOME tacendo la sussistenza di tali vincoli così inducendola in errore circa la libera disponibilità di tale bene) ma anche dell ‘evento ulteriore , in stretta derivazione causale rispetto al silenzio maliziosamente serbato, realizzato rappresentato dalla percezione di un ingiusto profitto (il pagamento del prezzo corrisposto dalla persona offesa) , con la conseguenza che l’azione fraudolenta ha costituito un quid pluris rispetto alla semplice amotio del mezzo integrante il delitto di cui all’art. 334 cod. pen.
3. Il secondo motivo di ricorso è caratterizzato da evidente genericità.
Per come prospettato, esso denuncia solo apparentemente un errore giuridico e un vizio motivazionale anche per travisamento (quest’ultimo profilo è anche privo di specificità in assenza della allegazione delle prove dichiarative sulle quali si sarebbe verificato un errore sul ‘ significante’) : inoltre, la censura si risolve di fatto nella pedissequa reiterazione di doglianze in punto di giudizio di responsabilità (un mero copiaincolla delle pagg. da 2 a 5 dell’atto di appello) , già puntualmente disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate.
Il Collegio di merito ha infatti analizzato e vagliato i rilievi difensivi secondo cui l’imputato era da ritenersi estraneo alla operazione di compravendita dell’RAGIONE_SOCIALE dalla quale non avrebbe neppure tratto alcun personale profitto (pag. 3 e 4 della sentenza impugnata).
Tali deduzioni sono state ritenute non meritevoli di accoglimento alla luce della deposizione dibattimentale della persona offesa che aveva riferito della trattativa condotta con intermediari (NOME COGNOME e la moglie) all’esito della quale era poi intervenuto personalmente l’imputato -che era proprietario della vettura -per la stipula dell’atto di vendita nel corso del quale era stata maliziosamente taciuta l’esistenza sul mezzo di vincoli ablatori successivamente emersi .
Tale portato dichiarativo è stato sottoposto al doveroso vaglio di attendibilità e ritenuto intrinsecamente credibile perché riscontrato dalla testimonianza dell’intermediario COGNOME e, pertanto, prova idonea della piena partecipazione dell’odierno ricorrente all’ operazione di trasferimento di proprietà del veicolo e alla induzione in errore della persona offesa, a nulla rilevando che la successiva traditio del bene con contestuale versamento della somma concordata per l’acquisto fosse stata curata dagli intermediari.
Si tratta di un costrutto argomentativo immune da manifeste illogicità emergenti dal provvedimento impugnato e, come tale, non sindacabile in questa sede.
La rilevata inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi proposti non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare l ‘estinzione del reato per intervenuta prescrizione il cui termine è maturato in data 15 agosto 2025 e, quindi, solo successivamente alla sentenza qui impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01). Invero, il delitto di truffa risulta essere stato commesso il 28/06/2017 (giorno della stipulazione del contratto di vendita) e il termine di prescrizione massimo (in ragione delle intervenute cause interruttive e in assenza di contestazione di recidiva qualificata) è pari ad anni sette e mesi sei decorrente da tale data, in scadenza il 28/12/2024 a cui devono aggiungersi giorni 230 di sospensione ex lege nel corso del giudizio di appello (decorrenti dal 4 novembre 2024 al 2 2 giugno 2025 per adesione del difensore all’astensione proclamata dagli organi di categoria).
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 19/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME