Ne bis in idem e ricorso per Cassazione: la specificità è d’obbligo
Il principio del Ne bis in idem rappresenta una garanzia fondamentale nel nostro sistema penale, impedendo che un soggetto venga giudicato due volte per lo stesso fatto. Tuttavia, invocare questo principio davanti alla Suprema Corte richiede un onere di precisione che non può essere trascurato, pena l’inammissibilità del ricorso.
Il caso: evasione e false dichiarazioni
La vicenda trae origine dalla condanna di un’imputata per il reato di evasione e per la violazione dell’art. 496 del codice penale, relativo alle false dichiarazioni sull’identità. Il fatto, inizialmente contestato ai sensi dell’art. 495 c.p., era stato correttamente riqualificato dai giudici di merito. La difesa ha tentato di impugnare la sentenza sostenendo che la condotta di evasione fosse già oggetto di un altro procedimento penale presso un diverso Tribunale.
L’eccezione di Ne bis in idem
L’eccezione di Ne bis in idem sollevata nel ricorso mirava a dimostrare una duplicazione del processo per il medesimo episodio di evasione. Secondo la tesi difensiva, l’esistenza di un procedimento incardinato precedentemente avrebbe dovuto precludere la nuova condanna. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rilevato un vizio insuperabile nella formulazione di tale doglianza.
Il rigetto per aspecificità dei motivi
I giudici di legittimità hanno sottolineato come il motivo di ricorso fosse del tutto generico. La difesa si era limitata a citare un procedimento non meglio individuato, senza fornire date certe, numeri di ruolo o dettagli che permettessero di verificare l’effettiva sovrapposizione dei fatti. Questa indeterminatezza impedisce alla Corte di svolgere il proprio compito di controllo, rendendo il ricorso aspecifico e, di conseguenza, inammissibile.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha ribadito che il ricorso per Cassazione deve contenere l’enunciazione specifica dei motivi. Nel caso di specie, l’omessa indicazione dei dettagli del procedimento asseritamente già pendente ha reso impossibile accertare la violazione del divieto di doppio giudizio. La genericità dell’eccezione si traduce in un difetto di autosufficienza del ricorso, che non permette al giudice di legittimità di riscontrare la fondatezza della tesi difensiva.
Le conclusioni
La decisione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre alla conferma della condanna, l’imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma consistente in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento ricorda l’importanza di una difesa tecnica puntuale e documentata, specialmente quando si invocano principi complessi come quello del divieto di secondo giudizio.
Cosa succede se si invoca il ne bis in idem senza fornire prove precise?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile se non vengono indicati con esattezza gli estremi del precedente procedimento penale che si assume essere identico.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
La parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Si può essere condannati contemporaneamente per evasione e false dichiarazioni?
Sì, se durante l’evasione il soggetto fornisce generalità false alle autorità, si configurano due diverse fattispecie di reato che possono concorrere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 991 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 991 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L’Aquila ne ha confermato la condanna per il reato di evasione, accertato in Silvi il 16 luglio 2019 (capo A) e per il reato di cui all’art. 496 cod. pen., così riqualificato il fatto in origine ricondotto all’art. 495 cod. pen. (capo B);
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che eccepisce la violazione del ne bis in idem rispetto al capo A, è generico: si cita un procedimento, non meglio individuato, per il reato di evasione, che sarebbe stato incardinato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in epoca precedente alla contestazione avvenuta in Silvi il 16 luglio 2019; una tale indeterminatezza impedisce qualunque verifica e si riverbera in termini di aspecificità del motivo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/12/2022