Ne Bis in Idem: Quando la Cassazione Dichiara un Ricorso Inammissibile
Il principio del ne bis in idem, che vieta di processare una persona due volte per lo stesso reato, è un pilastro del nostro ordinamento giuridico. Tuttavia, la sua invocazione richiede precisione e prove concrete. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 16359/2024) chiarisce i requisiti di ammissibilità di un ricorso basato su tale principio, sanzionando la genericità delle argomentazioni difensive. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un uomo condannato in primo e secondo grado per il reato di estorsione continuata ai danni della madre e delle prozie. La pena inflitta era stata calcolata come aumento a titolo di continuazione rispetto ad altri reati estorsivi, già oggetto di una precedente sentenza divenuta irrevocabile nel 2013.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, affidandolo a un unico motivo: la violazione del principio del ne bis in idem. Secondo la difesa, la nuova condanna sarebbe illegittima perché la relativa pena sarebbe già stata ricompresa nel calcolo di un’altra sentenza e, in ogni caso, interamente scontata, come risulterebbe da un ordine di esecuzione emesso in precedenza.
La Violazione del Ne Bis in Idem nell’Argomentazione Difensiva
La tesi difensiva si fondava su due punti principali:
1. Sovrapposizione delle pene: L’imputato sosteneva che la pena per i nuovi episodi di estorsione fosse già stata considerata in un provvedimento del Tribunale di Brindisi del 2022, che ricalcolava la pena complessiva a titolo di continuazione.
2. Pena già scontata: Veniva citato un ordine di esecuzione del 2022 come prova che la pena fosse stata interamente espiata, rendendo la nuova condanna una duplicazione ingiusta.
Questi argomenti miravano a dimostrare che l’imputato era stato, di fatto, sanzionato due volte per la medesima continuità criminosa, in palese violazione dell’art. 649 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sul Ne bis in idem
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. La motivazione della Suprema Corte è netta e si articola su due livelli.
In primo luogo, i giudici hanno chiarito che l’argomento relativo all’ordine di esecuzione era irrilevante. Un provvedimento del Procuratore della Repubblica può avere ad oggetto esclusivamente sentenze di condanna definitive e irrevocabili. La sentenza impugnata nel presente procedimento non lo era ancora, quindi non poteva essere inclusa in alcun ordine di esecuzione precedente. L’eventuale erronea annotazione in tale ordine non poteva inficiare la legittimità della condanna in esame.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, la Corte ha definito il ricorso “palesemente apodittico e generico”. La difesa non ha fornito alcuna prova concreta che i fatti specifici contestati (le estorsioni ai danni dei familiari fino al 27 settembre 2016) fossero già stati oggetto di un altro giudizio conclusosi con sentenza irrevocabile. Invocare il principio del ne bis in idem richiede di dimostrare l’identità del fatto storico, non è sufficiente una semplice affermazione. Senza questa prova, l’argomentazione difensiva rimane una mera asserzione priva di fondamento.
Le Conclusioni: Requisiti di Specificità del Ricorso
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve essere specifico e non può limitarsi a enunciazioni generiche. Quando si lamenta la violazione del ne bis in idem, è onere del ricorrente indicare con precisione la precedente sentenza irrevocabile e dimostrare che essa ha giudicato esattamente gli stessi fatti materiali (stessa condotta, stesso evento, stesso nesso causale) del nuovo procedimento.
La mancanza di tale specificità porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa sentenza serve da monito: i diritti fondamentali, come quello a non essere processati due volte, devono essere difesi con argomentazioni solide e prove concrete, non con affermazioni vaghe e indimostrate.
Perché il ricorso basato sul principio del ne bis in idem è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e apodittico. La difesa non ha fornito alcuna prova concreta che i fatti specifici oggetto della nuova condanna (estorsioni commesse fino al 27/9/2016) fossero già stati giudicati con una precedente sentenza irrevocabile.
Un ordine di esecuzione della pena può riguardare una sentenza non ancora definitiva?
No. La Corte ha chiarito che un provvedimento del Procuratore della Repubblica che dispone l’esecuzione della pena può avere ad oggetto solo sentenze di condanna definitive. Pertanto, un riferimento a una condanna non ancora irrevocabile in un ordine di esecuzione è irrilevante ai fini della decisione sulla colpevolezza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se la Corte ravvisa profili di colpa nella proposizione di un ricorso manifestamente infondato, può condannare il ricorrente al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16359 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16359 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MESAGNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE di APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D. L. 137/2020 e successive modifiche ed integrazioni
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Lecce con sentenza del 28/6/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brindisi in data 29/5/2018, che aveva condanNOME NOME COGNOME per il reato ascrittogli alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa a titolo di continuazione con altri reati giudicati con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi del 31/3/2013, confermata dalla Corte di appello di Lecce in data 18/9/2013, irrevocabile il 3/11/2013.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 649 cod. proc. pen.
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Evidenzia la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, atteso che la pena irrogata in primo grado e confermata in appello sarebbe ricompresa nel calcolo effettuato dal Tribunale di Brindisi nella sentenza emessa in data 3/3/2022 con riferimento agli aumenti effettuati a titolo di continuazione; che in ogni caso detta pena sarebbe stata anche interamente scontata, come si evincerebbe dal contenuto dell’ordine di esecuzione emesso in data 7/9/2022.
Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato l’unico motivo cui è affidato.
Invero, da entrambe le sentenze di merito risulta evidente che il COGNOME è stato condanNOME per il reato di estorsione continuata posto in essere in danno della madre e delle prozie fino al 27/9/2016, nonchè per ulteriori episodi estorsivi, giudicati con sentenza irrevocabile il 3/11/2013, ai quali l’odierna contestazione è stata ritenuta legata dal vincolo della continuazione (cfr. dispositivo della sentenza di primo grado).
Quanto all’erronea annotazione nell’ordine di esecuzione, rilevato dalla Corte territoriale con riferimento ad una delle condanne, dirimente risulta la circostanza per cui il provvedimento del Procuratore della Repubblica può avere ad oggetto solo sentenze di condanna definitive e quella oggetto del presente ricorso ancora non lo è; senza tacere che nel caso di specie la difesa non ha fornito la prova che i fatti commessi in danno di NOME, NOME e NOME fino al 27/9/2016, di cui al presente procedimento, siano stati oggetto di altro giudizio conclusosi con sentenza irrevocabile. Il ricorso, dunque, sotto questo profilo è palesemente apodittico e generico.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 4 aprile 2024.