Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15141 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15141 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI SASSARI
nel procedimento a carico di:
NOME NOME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Assise di Appello di Sassari, con sentenza in data 5 giugno 2023, confermava la pronuncia della corte di assise dello stesso capoluogo che aveva dichiarato non doversi procedere per ostacolo di precedente giudizio nei confronti di NOME, NOME e NOME COGNOME, in ordine ai reati di associazione RAGIONE_SOCIALE lo rispettivamente ascritti. Riteneva il giudice di appello che, a seguito della ordinanza 13 ap 2019 della Corte di Assise di Sassari, gli atti erano stati trasmessi al pubblico ministero p
riformulazione dell’imputazione nei riguardi dei tre imputati essendo emersa una diversità de fatti accertati rispetto a quelli contestati, consistita, in particolare, nella circostanz imputati non potevano essere chiamati a rispondere di appartenenza alla medesima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE operante in Olbia bensì di partecipazione a differenti associazioni terroris operanti in Pakistan e collegate alla galassia talebana. A fronte, però, della riformulazion parte del pubblico ministero della identica imputazione per la quale era stata pronunciat l’ordinanza di restituzione degli atti al p.m., corretta doveva ritenersi la decisione di primo di dichiarare non doversi procedere per ostacolo di precedente giudizio, non potendo l’organo dell’accusa riproporre la stessa imputazione in relazione alla quale era già stata dispos l’ordinanza ex secondo comma dell’art. 521 cod.proc.pen..
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il Procuratore Generale di Cagliari lamentando, con due distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., manifesta illog contraddittorietà della motivazione, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di null quanto alla ritenuta identità delle due azioni penali, posto che, nel secondo procedimento, veni contestato agli imputati non di avere fatto parte della c.d. RAGIONE_SOCIALE, be avere partecipato alle rispettive organizzazioni operanti in Pakistan e cioè ad una diver compagine criminosa, senza che potesse avere valore decisivo la forte similitudine lessicale tr la vecchia e la nuova imputazione. Peraltro, per lo NOME, la diversità dei fatti oggetto de imputazioni era confermata dalla contestazione, nel secondo giudizio, non più del ruolo diretti bensì della semplice partecipazione. Né era fondata la considerazione svolta nelle sentenze di primo e secondo grado, secondo le quali ai tre imputati continuava anche nel secondo giudizio ad essere contestata la partecipazione ad una medesima associazione, poiché, mentre al primo (NOME) veniva imputato di avere fatto parte di RAGIONE_SOCIALE ed altre associazioni collegate, ai altri imputati, NOME COGNOME e NOME COGNOME, veniva imputato il collegamento con le milizi talebane.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero deve essere rilevato che errato appare il presupposto sulla base del quale le sentenze di primo e secondo grado hanno affermato la violazione del principio del ne bis in idem, costituito da una supposta identità tra le associazioni oggetto del primo e del secondo giudiz pur a fronte di un provvedimento di restituzione al pubblico ministero per diversità dei f emersi in esito al primo dibattimento (ordinanza 13 aprile 2019).
Dalla stessa lettura delle due imputazioni, risulta che l’associazione di cui si discute procedimento definito con l’ordinanza di restituzione ex secondo comma dell’art. 521 cod.proc.pen. adottata nel 2019, non è la stessa associazione oggetto del presente procedimento e ciò per la fondamentale considerazione che, mentre nel primo processo era contestata l’appartenenza ad una unica RAGIONE_SOCIALE jhiadista operante in Italia ed in Olbia in particolare
sarebbero appartenuti.i tre imputati, nel presente secondo giudizio, tale indicazione è st eliminata facendosi invece riferimento ad associazioni terroristiche operanti in Pakistan ed a attività di collaborazione con le stesse effettuate dagli imputati nel territorio italiano sebbene l’imputazione elevata non spicchi certo per chiarezza, ai tre imputati vengono contestate distinte condotte partecipative non relative all’inserimento nel medesimo gruppo, come reso chiaro dalla contestazione di distinti capi ai nn. 1, 2 e 3 per ciascuno di essi.
Inoltre, correttamente a sostegno della propria impugnazione, il pubblico ministero segnala anche che a carico di COGNOME non è più contestato il ruolo direttivo bensì la mera partecipaz con evidente sussistenza di un ulteriore profilo di palese diversità dei due giudizi, trattand fatti autonomi e non potendo ritenersi, pertanto, sussistere la violazione del ne bis in idem.
Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio.
2. Quanto all’individuazione del giudice del rinvio, va ricordato che, ai sensi dell’art cod.proc.pen., il giudice di appello che rileva la violazione della disciplina dettata dall’ cod.proc.,pen. dichiara la nullità della sentenza di primo grado e dispone la trasmissione de atti al giudice di primo grado. Ora, proprio l’art. 522 cod.proc.pen, stabilisce che l’inosser delle disposizioni dettate da questo capo è causa di nullità e tra le disposizioni del capo IV, ove è contenuta la suddetta norma, è compresa anche quella che prevede la restituzione degli atti al p.m. per essere risultato il fatto diverso da quello oggetto di contestazione; pertanto, qua il giudice abbia errato nell’applicazione della disciplina sulla diversità del fatto, gli a restituiti al giudice di primo grado trattandosi di annullamento meramente processuale, non potendosi negare un grado di giudizio all’imputato. Detto principio, sebbene risulti afferma dalla giurisprudenza in tema di ricorso per saltum, deve trovare uguale applicazione anche nell’ipotesi di errata valutazione del medesimo presupposto da parte dei giudici di primo secondo grado; si è difatti stabilito che in caso di ricorso immediato per cassazione ai se dell’art. 569, comma quarto, cod. proc. pen., qualora ricorra un’ipotesi in cui il giudice di ap se adito, avrebbe dovuto, per qualsiasi motivo, annullare la sentenza di primo grado, la Corte d cassazione che annulla la sentenza di primo grado, non può rinviare al giudice di appello per giudizio di secondo grado e privare, così, le parti di un grado di giurisdizione, ma deve annull senza rinvio la decisione e rimettere gli atti al giudice che l’ha pronunciata, o a competente, se diverso, per la rinnovazione del giudizio di primo grado (Sez. 1, n. 9144 de 10/06/1999 Rv. 214013 – 01); più recentemente si è stabilito che va disposto il rinvio al giud di primo grado in caso d’accoglimento di ricorso immediato per cassazione avverso sentenza affetta da vizio che ne avrebbe comportato, in sede d’appello, l’annullamento (Sez. 2, n. 21692 del 05/04/2019, Rv. 275820 – 01).
L’interpretazione dettata dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla restituzione atti al giudice di primo grado, ove sia intervenuta condanna in appello per un fatto diverso, de trovare applicazione anche nel caso, davvero particolare, in cui il giudice di merito, chiamat
pronunciarsi a seguito di restituzione degli atti al pubblico ministero ex art. 521 cod.proc. ritenga che l’azione penale sia stata esercitata nuovamente per il medesimo fatto così essendosi violato il principio del divieto di bis in idem; anche in tal caso, infatti, la natura meramente processuale della sentenza di merito, l’avvenuta pronuncia non sui fatti bensì soltanto su diverse imputazioni, impone ritenere che l’annullamento vada disposto con rinvio al giudice d primo grado, altrimenti privandosi l’imputato di un grado di merito, che non ha mai avu svolgimento.
Analogamente pertanto, nel caso di specie, accertata la violazione delle norme dettate dagli artt. 521 e 522 cod.proc.pen. il giudice di appello avrebbe dovuto rimettere gli atti al primo giudice così che nella presente fase di legittimità deve disporsi l’annullamento sia della sente di appello che di quella di primo grado con restituzione degli atti alla Corte di Assise di Sa per lo svolgimento del giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di Assise di Sassari per l’ulteriore corso.
Dispone la correzione della sentenza di appello nel nominativo dell’imputato “COGNOMECOGNOME, che v sostituito con quello corretto COGNOME.
LA PRESIDENTE