Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6075 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6075 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1490/2025
Relatore –
CC – 26/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/07/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Salerno
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo lÕaccoglimento del ricorso e lÕannullamento dellÕordinanza impugnata.
1.NOME COGNOME ricorre per lÕannullamento dellÕordinanza del 28 luglio 2025
del Tribunale di Salerno che ha rigettato lÕappello proposto ai sensi dellÕart.
322- bis
cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 26 giugno 2025 del
Tribunale di Nocera Inferiore che aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoca dellÕordinanza del 27 dicembre 2022 del Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva ordinato, tra le altre
misure, il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, della quale la ricorrente era procuratrice e gestrice di fatto, del profitto del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000 o, in caso di mancato reperimento del profitto, di beni mobili ed immobili fino alla concorrenza del profitto (quantificato nella misura di euro 6.392.808,23) in disponibilitˆ della COGNOME stessa.
1.1.Con il primo motivo deduce il travisamento palese del fatto storico sotteso al provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per
equivalente con conseguente errore revocatorio e violazione dellÕart. 649 cod.
proc. pen.
Sostiene, al riguardo, lÕidentitˆ dei fatti contestati nel procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore (capo 19), oggetto
di odierna regiudicanda, e di quelli (capi 5 e 6) contestati nel procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica di Salerno per i quali pure è
stato disposto il sequestro preventivo del profitto anche in forma equivalente.
Non si pu˜ negare – afferma – che le fatture contestate come emesse nel procedimento nocerino (capo 19) sono le stesse contestate nel procedimento
salernitano (capi 5 e 6 di quel procedimento).
DallÕallegato 1 al capo 5 del procedimento salernitano si evince che: (i) le fatture contestate sono state emesse dalla RAGIONE_SOCIALE sicchŽ non si comprende
come il Tribunale possa negare la violazione del bis in idem
quando è evidente che in entrambi i procedimenti le fatture oggetto di contestazione sono emesse
solo ed esclusivamente dalle RAGIONE_SOCIALE cartiere RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e non dalla RAGIONE_SOCIALE come erroneamente affermato dallÕordinanza
impugnata; (ii) nel capo 19 del procedimento di Nocera Inferiore viene indicata quale reale cessionaria del prodotto petrolifero non giˆ la RAGIONE_SOCIALE cartiera RAGIONE_SOCIALE
SRAGIONE_SOCIALE, ma la RAGIONE_SOCIALE per un imponibile a fini IVA pari ad euro
1.009.296,23; la medesima RAGIONE_SOCIALE è indicata nellÕallegato 1 al capo 5 del procedimento salernitano quale destinataria di quattro fatture emesse nel 2019
dalla RAGIONE_SOCIALE per un imponibile IVA pari ad euro 1.009.296,00.
Di qui il travisamento del fatto da parte del Tribunale di Salerno secondo il quale, invece, alla ricorrente è contestata, nel procedimento nocerino,
lÕemissione di fatture da parte della RAGIONE_SOCIALE
La perfetta coincidenza dei fatti rubricati al capo 19 del procedimento nocerino e al capo 6 del procedimento salernitano si evince dal fatto che: (i) nel
capo 19 del procedimento di Nocera Inferiore viene indicata quale reale cessionaria del prodotto petrolifero non giˆ la RAGIONE_SOCIALE cartiera RAGIONE_SOCIALE bens’
RAGIONE_SOCIALE per un imponibile a fini IVA pari ad euro 5.383.512,23;
(ii) dallÕallegato 2 del capo 6 del procedimento salernitano risultano contestate
tredici fatture emesse nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per un imponibile a fini IVA pari ad euro 5.383.512,23.
é evidente, sostiene la ricorrente, che non pu˜ trattarsi in nessun caso di fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE, per Nocera Inferiore, e di fatture emesse
dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, per Salerno. Si tratta invece delle medesime fatture emesse dalle RAGIONE_SOCIALE cartiere in favore della RAGIONE_SOCIALE
S.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. quale reale destinataria del prodotto petrolifero nellÕambito della contestata
Òfrode caroselloÓ che coinvolge tre soggetti: il fornitore (RAGIONE_SOCIALE), la RAGIONE_SOCIALE cartiera (le interposte RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) e il reale destinatario
del prodotto (RAGIONE_SOCIALE).
LÕulteriore errore
nel quale cade il
Tribunale di
Salerno è quello di considerare la ricorrente quale amministratrice di fatto della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE (ruolo contestato nel procedimento nocerino) mentre nel procedimento salernitano è considerata amministratrice di fatto delle RAGIONE_SOCIALE cartiere RAGIONE_SOCIALE
SRAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE In realtˆ, in entrambi i procedimenti la ricorrente è
considerata amministratrice di fatto della RAGIONE_SOCIALE, in quello salernitano anche delle RAGIONE_SOCIALE cartiere (ma è un più, afferma la ricorrente, che
assorbe il meno).
1.2.Con il secondo motivo deduce lÕerronea applicazione dellÕart. 649 cod.
proc. pen. e lÕomessa motivazione su documentazione prodotta in appello dalla difesa a sostegno della identitˆ dei fatti contestati nei due procedimenti. Si
tratta, in particolare, di documentazione che prova che, con riferimento alle cartiere RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, i fatti relativi al reato di cui allÕart. 8 d.lgs.
n. 74 del 2000, contestati ai capi 18c), 18d) e 18e) del procedimento di Nocera, sono stati stralciati e contestati alla ricorrente nel processo pendente presso il
Tribunale di Salerno dinanzi al quale la COGNOME è stata rinviata a giudizio per i medesimi fatti di cui al capo 19 del procedimento di Nocera.
Risulta per tabulas
che le posizioni degli amministratori di fatto e di diritto delle due cartiere RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono state trasferite per competenza
territoriale ad altra Procura della Repubblica cos’ come dovrˆ avvenire anche per la posizione della COGNOME per i fatti di cui al capo 19 del procedimento nocerino.
Ci˜ comporta lÕincompetenza funzionale del Tribunale di Nocera a procedere per i fatti stralciati e ormai oggetto di cognizione dinanzi al tribunale di Salerno.
Lamenta lÕabusivo e artificioso frazionamento dellÕazione penale stigmatizzato da questa Corte di cassazione con sentenza Sez. U, n. 11969 del
28/11/2024, dep. 2025, Tomaificio. LÕintera condotta deve essere attribuita ad un unico disegno criminoso sicchŽ la reiterazione dei processi di Nocera Inferiore
e di Salerno integra una vera e propria violazione del divieto di giudizio per lo stesso fatto sanzionato tanto dallÕart. 649 cod. proc. pen., quanto dallÕart. 4,
Prot. n. 7 CEDU, dovendosi intendere per fatto il medesimo accadimento storiconaturalistico a prescindere dalla sua qualificazione.
2.ricorso è inammissibile.
3.Avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322- bis
e 324 cod. proc.
pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.
3.1.Come più volte affermato da questa Corte,
Çin tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di leggeÓ per cui soltanto pu˜
essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod.
proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di
precise norme processuali, ma non l’illogicitˆ manifesta, la quale pu˜ denunciarsi nel giudizio di legittimitˆ soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di
ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codiceÈ
(Sez. U, n. 5876 del
28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710 – 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U,
n. 5 del 26/02/1991, NOME; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017,
Rv. 269119 – 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n.
6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv.
248129 – 01).
3.2.
è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942
del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è
graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01);
, invece è solo quella che Çnon risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicitˆ del discorso argomentativo su cui si è
fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle partiÈ (Sez. 1, n. 4787 del
10/11/1993, Rv. 196361 – 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n.
520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dellÕ8/11/2005, Rv.
233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n.
25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 – 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli
elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell’ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge – quando le argomentazioni in ordine al “fumus” del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiaritˆ del caso concreto).
3.3.Anche per l’accertamento del fatto,
sui quali è stata fondata l’emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per
mancanza di motivazione
, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n.
28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.;
Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.).
3.4.In nessun caso è censurabile lÕerrore di fatto o il travisamento della prova che costituiscono tipici vizi della motivazione non deducibili in sede di
legittimitˆ
ai sensi
dellÕart. 325 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 45587 del
14/11/2024, COGNOME, Rv. 287326 – 01; Sez. 3, n. 50161 del 28/09/2018, NOME, Rv.
274071 – 01; Sez. 3, n. 20571 del 28/04/2010, Alberti, Rv. 247189 – 01; Sez. 3, n. 34065 del 26/09/2025, RAGIONE_SOCIALE, non mass.).
3.5.Orbene, lÕintero primo motivo di ricorso sollecita una diversa valutazione dei fatti sottoposti allÕattenzione del tribunale dellÕappello cautelare, oltretutto
mediante lÕinammissibile richiamo al contenuto di atti delle indagini preliminari che non possono essere sottoposti alla cognizione diretta del Giudice della
legittimitˆ e che vengono anche impropriamente riportati, per estratto, nel corpo del ricorso. Il Tribunale ha escluso la violazione del
ne bis in idem sulla base di
considerazioni e valutazioni fattuali che in alcun modo possono essere considerati come come assenti o apparenti, nŽ viziate dallÕomesso esame di
punti decisivi nei termini indicati ai ¤¤ 3.2-3.3 che precedono.
3.6.Si aggiunga, in ogni caso, che la violazione del divieto del bis in idem
è
mal dedotta.
3.7.Ed invero, gli artt. 649 cod. proc. pen. e 4, Prot. n. 7, Convenzione EDU, garantiscono che nessuno venga processato o punito per un reato per il quale è
stato definitivamente condannato o dal quale è stato definitivamente assolto. La protezione contro la duplicazione dei procedimenti penali costituisce una delle
specifiche garanzie associate a quella generale di un processo equo nei procedimenti penali (Corte EDU,
Grande Chambre,
8/7/2019, caso RAGIONE_SOCIALE c.
Romania, ¤¤ 47-DATA_NASCITA, con richiami a numerosi precedenti conformi).
3.8.PoichŽ tali norme fanno esplicito riferimento ad una sentenza irrevocabile (art. 649 cod. proc. pen.) o definitiva (art. 4, Prot. n. 7) di condanna
o di assoluzione, il divieto di Ôbis in idemÕ non si applica, per la giurisprudenza convenzionale, ai casi di litispendenza, quando cioè una medesima persona sia perseguita o sottoposta contemporaneamente a più procedimenti penali per il medesimo fatto (Corte EDU, Grande Chambre, 10/02/2009, caso NOME COGNOME c. Russia, ¤¤ 110-111).
3.9.Diversamente, nellÕordinamento italiano, la litispendenza consuma il potere del pubblico ministero di esercitare nuovamente lÕazione penale nei
confronti della medesima persona e per il medesimo fatto purchŽ: a) si tratti di magistrato del medesimo ufficio inquirente; b) lÕazione penale sia stata
esercitata dinanzi a giudici egualmente competenti; c) non ci siano rimedi per risolvere la stasi del rapporto processuale. In tal caso, nel procedimento
eventualmente duplicato dev’essere disposta l’archiviazione oppure, se l’azione sia stata esercitata, dev’essere rilevata con sentenza la relativa causa di
improcedibilitˆ. Diversamente, in caso di duplicazione del processo innanzi a giudici
di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente, restano
applicabili le disposizioni sui conflitti positivi di competenza (Sez. U, n. 34655 del
28/06/2005, P.g. in proc. donati ed altro, Rv. 231800 – 01).
3.10.Trattandosi nel caso in esame di procedimenti penali pendenti presso uffici giudiziari diversi, la ricorrente non avrebbe dovuto far valere il divieto di
bis in idem
(inapplicabile nel caso di specie) impugnando in sede di riesame/appello cautelare il provvedimento che si assume erroneamente duplicato ma adottare i
rimedi messi a sua disposizione per sollecitare la dichiarazione di incompetenza dellÕuno
o
dellÕaltro
Ufficio; in altre parole: la questione non riguarda la violazione
del divieto
di bis
in idem, bens’ lÕindividuazione
del giudice
territorialmente competente.
4.Fermo restando quanto affermato in sede di esame del primo motivo (con quanto ne consegue in termini di decisivitˆ della questione posta con il secondo),
anche il secondo motivo è inammissibile.
4.1.Il Tribunale ha fatto buon governo del principio secondo il quale nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l’osservanza dei termini
previsti dall’art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori “nuovi” nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione,
contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria
e
dai motivi
contenuti nell’atto di appello. (Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024,
COGNOME, Rv. 286155 – 01, secondo cui il recepimento delle regole dettate dallÕart.
127 cod. proc. pen. per la celebrazione dell’udienza camerale riguarda senza dubbio anche la regola posta dal comma 2 dell’articolo citato, secondo la quale le
parti possono presentare memorie fino a cinque giorni prima dellÕudienza, regola che, proprio nell’ottica della garanzia dell’effettivitˆ del contraddittorio
camerale, intende assicurare alle parti il diritto di partecipare all’udienza e formulare le proprie conclusioni in riferimento ad uno stato degli atti del quale abbiano potuto prendere previamente conoscenza).
4.2.Il Tribunale – non smentito sul punto – ha omesso di prendere in considerazione la documentazione prodotta dalla ricorrente siccome
tardivamente depositata.
5.Alla declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonchŽ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa
equitativamente nella misura di
€
3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltˆ, introdotta dallÕart. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di
aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dallÕart. 616 cod. proc.
pen. in caso di
inammissibilitˆ del ricorso
considerate le ragioni
della inammissibilitˆ stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
€
3.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Cos’ deciso in Roma, il 26/11/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME