Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29591 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29591 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
In nome del Popolo Italiano
Data Udienza: 21/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1782/2025
CC – 21/05/2025
R.G.N. 11087/2025
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del Tribunale di Genova del 12/2/2025
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
Con ordinanza del 12.2.2025, il Tribunale di Genova ha provveduto su una richiesta, presentata nell’interesse di COGNOME NOME COGNOME, di applicazione dell’istituto del ‘ne bis in idem’ tra i fatti giudicati con sentenza di condanna del Tribunale di Lione del 30.5.2016 per piø reati di ricettazione, commessi a Lione nel mese di gennaio 2014 fino al 30.4.2014, e il fatto giudicato con sentenza di condanna del Tribunale di Genova (irrevocabile l’8.4.2015) per il reato di cui agli artt. 110, 648bis cod. pen., accertato in Genova il 5.4.2014.
Di conseguenza, appare evidente – a giudizio del Tribunale – che non viene in questione l’art. 649 cod. proc. pen., in quanto il ricorrente avrebbe dovuto invocare piuttosto in pendenza del processo in Francia l’esistenza di una pronuncia irrevocabile italiana riguardante una delle autovetture oggetto dell’imputazione di ricettazione.
Secondo il Tribunale, può trovare applicazione l’art. 669 cod. proc. pen. A questo
proposito, il giudice rammenta che l’art. 54 della Convenzione di Schengen sancisce il principio del ‘ne bis in idem’ europeo, operante nel diritto interno in presenza di piø fatti che hanno dato luogo in due Stati contraenti a procedimenti penali definiti con sentenze irrevocabili, che siano inscindibilmente collegati sotto il profilo materiale. Per la nozione di stessi fatti, pertanto, non assume rilievo l’eventuale esistenza tra loro di un nesso meramente soggettivo costituito dell’unitarietà del disegno criminoso.
In questa prospettiva, il Tribunale evidenzia che il delitto di ricettazione Ł un reato istantaneo, che si consuma nel momento di ricezione del bene, e che il reato di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione sia per l’elemento materiale che per l’elemento soggettivo.
Di conseguenza, la condotta di ricettazione della Citroen giudicata in Francia va distinta dalla condotta giudicata in Italia, che Ł consistita nell’aver compiuto operazioni dirette a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dell’auto. La richiesta, dunque, non può essere accolta, perchØ in Francia non Ł stata valutata la commissione dell’attività di alterazione compiuta sull’autovettura, che neppure era stata ipotizzata. Dal punto di vista oggettivo, le singole azioni sono rimaste ben distinte.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore di COGNOME articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 666, 649 cod. proc. pen., 648, 648bis cod. pen., e la conseguente mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di non riconoscimento del principio del ne bis in idem .
L’ordinanza – secondo il ricorso – non si sofferma sull’assunto enunciato nell’istanza difensiva, secondo cui la sentenza francese aveva ascritto al ricorrente unicamente la ricettazione, essendo pacificamente attribuito il riciclaggio ad altri concorrenti.
Nel sistema giuridico francese non si individua una fattispecie di reato denominata riciclaggio, ma dalla lettura della sentenza del Tribunale di Lione si comprende che la condotta posta in essere, non dal ricorrente, ma dai suoi coimputati, Ł proprio quella che integra il reato di riciclaggio previsto in Italia. Di conseguenza, il giudice dell’esecuzione ha errato a interpretare il fatto oggetto della sentenza estera come altra condotta di riciclaggio e, quindi, a ritenere che la condotta posta in essere sul territorio italiano sia ulteriore e diversa da quella giudicata dal Tribunale di Lione: l’attività di alterazione dei segni distintivi della Citroen posta in essere in Italia Ł la stessa commessa nel territorio francese.
Con requisitoria scritta trasmessa il 17.4.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, nel quale il difensore ha rappresentato una differente ricostruzione dei fatti disancorata dal provvedimento impugnato, senza confrontarsi con le rationes d ecidendi poste a fondamento della decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Il provvedimento impugnato esclude correttamente che nel caso di specie possa trovare applicazione l’art. 649 cod. proc. pen., la cui violazione invoca il ricorso, giacchØ le due sentenze di condanna di COGNOME sono entrambe divenute irrevocabili e, peraltro, quella italiana prima di quella emessa in Francia.
Viene in questione, piuttosto, l’art. 669 cod. proc. pen., secondo cui, se piø sentenza di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate per il medesimo fatto, il giudice ordina l’esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna piø grave.
Si tratta, pertanto, di stabilire che cosa debba intendersi per ‘medesimo fatto’, e ciò con riferimento alla peculiare vicenda oggetto della richiesta di COGNOME condannato in Italia
per il riciclaggio dell’autovettura Citroen tg. GE638253, commesso, tra l’altro, mediante la sostituzione delle targhe originali con quelle di una Citroen tg. TARGA_VEICOLO per la cui ricettazione egli Ł stato poi condannato in Francia.
L’ordinanza del Tribunale di Genova opera un congruo riferimento all’art. 54 della Convenzione di Schengen, il quale sancisce il principio del ‘ne bis in idem’ europeo, stabilendo che ‘una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa piø essere eseguita’.
Tale principio opera nel diritto interno in presenza di piø fatti, che hanno dato luogo a procedimenti penali in due stati contraenti, i quali siano inscindibilmente collegati sotto il profilo materiale ed indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei fatti medesimi, mentre non assume rilievo l’esistenza tra gli stessi di un nesso meramente soggettivo costituito dall’unitarietà del disegno criminoso (così Sez. 6, n. 47445 del 19/11/2019, COGNOME, Rv. 277565 – 01).
La Corte U.E. ha fornito da tempo una interpretazione della nozione di ‘medesimi fatti’, che si fonda innanzitutto sulla premessa secondo cui il principio del «ne bis in idem», sancito dall’art. 54 della Convenzione di Schengen, implica necessariamente che esista una fiducia reciproca degli Stati contraenti nei confronti dei loro rispettivi sistemi di giustizia penale e che ciascuno di essi accetti l’applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati contraenti, anche quando il ricorso al proprio diritto nazionale condurrebbe a soluzioni diverse (sentenza 9 marzo 2006, causa C-436/04, COGNOME, punto 30).
In questa cornice di fondo, Ł stato affermato che la locuzione «i medesimi fatti», contenuta nell’art. 54 della Convenzione di Schengen, ‘si riferisce all’aspetto materiale dei fatti in causa, restando esclusa la loro qualificazione giuridica’ (sentenza Van Esbroeck, cit., punto 27; sentenza 28 settembre 2006, causa C-150/05, Van Straaten, punto 41; sentenza 16 novembre 2010, causa C-261/09, Mantello, punto 39).
Di conseguenza, il criterio da tenere presente ai fini dell’applicazione dell’art. 54 ‘Ł quello dell’identità dei fatti materiali, intesi come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro’ (sentenza Van Esbroeck, cit., punto 36; sentenza Van Straaten, cit., punto 48).
Il giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione dei principi appena enunciati, qui dovendosi solo precisare che dal capo di imputazione oggetto della sentenza italiana, riportato testualmente nell’ordinanza impugnata, risulta che la condotta di riciclaggio abbia riguardato la autovettura Citroen originariamente targata TARGA_VEICOLO di provenienza furtiva, e non l’autovettura Citroen targata TARGA_VEICOLO, ovvero una delle due per la cui ricettazione COGNOME Ł stato condannato in Francia.
L’editto accusatorio, infatti, recita che sul veicolo Citroen tg. TARGA_VEICOLO sono state eseguite operazioni dirette ad ostacolarne l’accertamento della provenienza, consistite nell’occultamento del numero di telaio riportato sul parabrezza e nella sostituzione delle targhe originali con quelle francesi n. CODICE_FISCALE non oggetto di ricerca.
Pertanto, non si pone nemmeno astrattamente – e, del resto, neppure il ricorso lo pone – un problema di eventuale assorbimento del delitto presupposto in quello di riciclaggio: infatti, non vi Ł identità tra la vettura per la cui ricettazione COGNOME Ł stato condannato in Francia (Citroen tg BC311QA) e quella successivamente riciclata in Italia (Citroen tg. GE 628523), tanto Ł vero che il ricorrente non Ł stato processato e condannato in Italia anche
per la precedente ricettazione del veicolo riciclato stante la clausola di cui al comma primo dell’art. 648bis cod. pen. (‘Fuori dei casi di concorso nel reato …’).
Di conseguenza, le due condotte sono autonome dal punto di vista materiale, mentre la residua identità soggettiva non Ł suscettibile di tradursi in una inscindibilità dei fatti, restando, invece, le singole azioni commesse dal ricorrente ben distinte, se non per altro per la evidente diversità delle circostanze di tempo e di luogo dei fatti oggetto dei due procedimenti, e profilandosi comunque non rilevante anche l’eventuale ipotizzabilità di un disegno criminoso unitario programmato ab initio (così, già Sez. 6, COGNOME, sopra cit.).
Alla luce di quanto fin qui osservato, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 21/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME