Ne bis in idem: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il principio del ne bis in idem, che vieta di processare due volte una persona per lo stesso fatto, è un caposaldo del nostro sistema giuridico. Tuttavia, la sua applicazione pratica può presentare delle complessità, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione. In questa analisi, esamineremo un caso in cui un ricorso basato proprio su questo principio è stato dichiarato inammissibile, chiarendo i confini del sindacato della Suprema Corte.
I fatti di causa
Il caso riguarda un imputato condannato in primo e secondo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada. La difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’articolo 649 del codice di procedura penale, che sancisce appunto il divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto.
Secondo il ricorrente, l’imputato era già stato condannato per la medesima violazione con un decreto penale di condanna emesso in un precedente procedimento. Pertanto, il secondo processo sarebbe stato illegittimo. La difesa ha sostenuto l’identità del fatto storico contestato nei due procedimenti, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
La decisione della Corte sul ne bis in idem
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che le argomentazioni della difesa non potevano essere accolte in sede di legittimità. La decisione si fonda su una distinzione cruciale tra errori di diritto (error in iudicando) ed errori procedurali (error in procedendo) e, soprattutto, sui limiti del potere di accertamento della Suprema Corte.
Il Collegio ha rilevato che la difesa non aveva fornito nei precedenti gradi di giudizio la prova documentale necessaria a dimostrare l’asserito errore materiale (una presunta data di commissione del reato errata) presente nel decreto penale di condanna. La presentazione di tale documentazione per la prima volta in Cassazione sollecitava un’indagine di fatto che è preclusa al giudice di legittimità.
Le motivazioni
La Corte ha articolato le sue motivazioni su due punti principali.
In primo luogo, ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente respinto l’eccezione, notando una discrepanza tra le date di consumazione del reato indicate nei due procedimenti. Senza una prova concreta dell’errore, i giudici di merito non potevano che constatare la diversità dei fatti contestati. La difesa, non avendo documentato l’errore nelle sedi opportune, non poteva pretendere che la Cassazione svolgesse un accertamento fattuale, presentando documenti per la prima volta in quella sede.
In secondo luogo, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. pen., Sez. 6, n. 29188/2024), la Corte ha ribadito un principio fondamentale: sebbene la violazione del ne bis in idem costituisca un error in procedendo deducibile in Cassazione, ciò è possibile solo a condizione che la sua risoluzione non richieda nuovi accertamenti di fatto. Qualora, come nel caso di specie, sia necessario verificare elementi fattuali (ad esempio, l’esistenza di un errore materiale in un atto), la questione deve essere proposta al giudice dell’esecuzione, che è l’organo competente a dirimere le problematiche che insorgono dopo la formazione del giudicato.
Le conclusioni
La decisione in commento offre un’importante lezione pratica: l’eccezione di ne bis in idem deve essere supportata da prove concrete e tempestive già nei gradi di merito. Non è possibile sperare di rimediare a una carenza probatoria presentando nuovi documenti direttamente in Cassazione. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un giudice della legittimità della decisione. Quando la violazione del divieto di doppio processo emerge solo dopo la sentenza definitiva o richiede verifiche fattuali complesse, la strada corretta da percorrere è quella dell’incidente di esecuzione. La conseguenza per il ricorrente è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso per violazione del ne bis in idem è inammissibile in Cassazione?
Un ricorso per violazione del principio del ne bis in idem è inammissibile quando la sua decisione richiede accertamenti di fatto che non sono stati svolti nei precedenti gradi di giudizio. La Corte di Cassazione non può valutare nuovi documenti o riesaminare i fatti.
Cosa avrebbe dovuto fare la difesa per sostenere validamente la sua tesi?
La difesa avrebbe dovuto produrre, già nel giudizio di merito (primo grado o appello), la documentazione necessaria a dimostrare l’asserito errore nella contestazione riportata nel primo decreto penale di condanna, provando così l’identità del fatto storico oggetto dei due procedimenti.
Qual è la sede giudiziaria corretta per sollevare una questione di ne bis in idem che richiede un accertamento di fatto, dopo che la sentenza è diventata definitiva?
La sede corretta è quella del giudice dell’esecuzione. Questo magistrato è competente a risolvere le questioni che insorgono dopo la formazione del giudicato, inclusa la verifica dell’esistenza di una precedente condanna per lo stesso fatto che richiede un’analisi fattuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32724 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32724 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FILADELFIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada.
Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen., evidenziando come le argomentazioni poste a fondamento del rigetto della richiesta di sentenza di non doversi procedere per duplicazione di giudicato non possano condividersi: 1. In ragione dell’identità del fatto oggetto del presente giudizio e di quello definito con decreto penale di condanna emesso dal G.i.p. del Tribunale di Vibo Valentia in data 13/9/2023 (decreto n. NUMERO_DOCUMENTO) 2. In ragione del fatto che l’azione penale nell’ambito del presente procedimento è stata esercitata successivamente.
Considerato che i rilievi difensivi sono fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi in sentenza: la Corte d’appello ha osservato, con rilievo dirimente, come nella contestazione riportata nel decreto penale di condanna unico atto prodotto dalla difesa a sostegno della pospettazione – sia indicata una data di consumazione del reato diversa da quella risultante nella contestazione di cui al presente giudizio.
Trattasi di argomentazione non suscettibile di essere censurata, non avendo la difesa documentato innanzi ai giudici di merito l’esistenza dell’asserito errore presente nella contestazione riportata nel decreto penale di condanna.
All’uopo i documenti allegati al presente ricorso (riguardanti il separato procedimento definito con decreto penale di condanna), depositati per la prima volta in sede di legittimità, sollecitano un sindacato che involge l’apprezzamento del fatto inibito a questa Corte.
Considerato che la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un “error in procedendo”, è deducibile nel giudizio di cassazione a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell’esecuzione (così, ex multis, Sez. 6, n. 29188 del 15/05/2024, B, Rv. 286759).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Pr
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