Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8093 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8093 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME, nato a Pagani il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Scafati il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Poggiomarino il DATA_NASCITA
NOME, nato a Massa il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha così concluso: in relazione a COGNOME NOME e COGNOME NOME, accogliere il primo motivo di ricorso e annullare con rinvio e dichiarare inammissibile il resto; per COGNOME NOME (ricorso AVV_NOTAIO) dichiarare l’inammissibilità del ricorso e condannare alle spese il ricorrente; per lo stesso ricorrente AVV_NOTAIO accogliere il ricorso limitatamente all’ultimo motivo e annullare con rinvio; per COGNOME NOME (ricorso AVV_NOTAIO) accogliere il primo motivo del primo ricorso e il terzo motivo del secondo ricorso e annullare con rinvio.
uditi i difensori dei ricorrenti AVV_NOTAIO COGNOME (per NOME e NOME), AVV_NOTAIO NOME COGNOME (per NOME), AVV_NOTAIO NOME COGNOME per NOME e, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME, per COGNOME, AVV_NOTAIO COGNOME (per NOME), che hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno, con sentenza del 14 dicembre 2023, emessa ad esito del giudizio abbreviato, per quanto qui rileva, dichiarava:
NOME COGNOME colpevole dei reati di RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso, quale partecipe del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (capo 1), estorsione (capo 2) e di varie cessioni di sostanza stupefacente a diversi soggetti (capi 19, 21, 25 e 26);
NOME COGNOME colpevole dei reati di RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso quale partecipe del RAGIONE_SOCIALE COGNOME (capo 37) ed estorsione in concorso in danno di NOME COGNOME e NOME COGNOME (capo 39);
NOME COGNOME colpevole dei reati di RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso quale partecipe del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (capo 1) e promotore del RAGIONE_SOCIALE COGNOME (capo 37) nonché di vari reati fine (rapina impropria, tentato omicidio, detenzione e porto di armi, estorsione);
NOME COGNOME colpevole dei reati di RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso quale partecipe del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (capo 37), estorsione in concorso in danno di NOME COGNOME e NOME COGNOME (capo 39) e in danno di NOME COGNOME (capo 40).
Con sentenza emessa il 9 gennaio 2025, depositata in data 16 giugno 2025, la Corte di Appello di Salerno, in relazione alla posizione dei suddetti imputati, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il reato contestato al capo 26) dell’imputazione per essere stato il fatto già giudicato; riconosceva il vincolo della continuazione tra i fatti-reato per i quali egli è sta condannato nel presente processo e quelli giudicati con la sentenza nr. 295 del 14 settembre 2022 del G.u.p. del Tribunale di Salerno (parzialmente riformata dalla sentenza emessa il 19 dicembre 2023 dalla Corte di appello di Salerno) e per l’effetto rideterminava la pena.
La Corte territoriale confermava integralmente la sentenza appellata nei confronti di NOME, NOME e NOME.
I Giudici di merito hanno ritenuto provata l’esistenza, nella città di Pagani, di due associazioni per delinquere di stampo mafioso, sorte autonomamente ma poi riunitesi.
Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, conforme a quella del G.u.p., il programma criminoso della prima RAGIONE_SOCIALE, denominata RAGIONE_SOCIALE, promossa e diretta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, consisteva nella consumazione di delitti di estorsione, tentato omicidio, porto e detenzione di armi, intestazione fittizia di beni, riciclaggio e reimpiego di capitali all’estero e nella percezione percentuali sui ricavi delle vendite di sostanze stupefacenti da parte dei sodali. Figuravano a pieno titolo, come intranei, NOME COGNOME e NOME COGNOME: il primo, con il ruolo di principale consigliere degli esponenti di vertice del cla data la sua indiscussa fama di pluriomicida e associato storico della camorra, convinse i capi a uno stravolgimento del cosiddetto “RAGIONE_SOCIALE“, pervenendo all’imposizione di una tangente sui profitti delle vendite effettuate presso le diverse piazze di spaccio di Pagani, controllate dal sodalizio in cambio della possibilità da parte dei gestori di acquistare la droga liberamente sul mercato, occupandosi delle estorsioni alle imprese attive sul territorio; il secondo ricopriva un ruolo operativo all’interno del RAGIONE_SOCIALE, era addetto alla consegna dello stupefacente ai gestori delle piazze di spaccio, arrivando poi ad assumere le vesti di riscossore del denaro provento di estorsioni e di picchiatore dei soggetti che non rispettavano le regole loro imposte.
La seconda RAGIONE_SOCIALE (il RAGIONE_SOCIALE COGNOME, nato dall’iniziativa di NOME COGNOME dopo la sua scarcerazione) era finalizzata al controllo delle attività economiche tramite estorsioni ai danni di imprenditori, detenzione e porto di armi, tentato omicidio di chi non rispettava le condizioni delle estorsioni. NOME COGNOME era il capo che impartiva direttive agli associati ai fini della gestion delle attività illecite e della riscossione e distribuzione dei proventi del estorsioni; NOME COGNOME era riscossore delle tangenti estorsive, latore dei messaggi intimidatori agli imprenditori e cassiere del gruppo; NOME COGNOME era il custode delle armi per conto del RAGIONE_SOCIALE.
Hanno proposto ricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l’annullamento della sentenza di appello.
Il ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO per NOME COGNOME è articolato in quattro motivi.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al dispositivo della sentenza riportato in calce alla motivazione in quanto diverso rispetto a quello letto e pubblicato all’udienza del 9 gennaio 2025.
In particolare, pur ribadendosi, anche nel dispositivo della sentenza riportato in calce alla motivazione, il vincolo della continuazione esterna, la Corte ha mutato la pena per ogni reato satellite, prevedendone una finale più grave (sedici anni, tre mesi e dieci giorni di reclusione e 9.000 euro di multa in luogo di quella di dodici anni di reclusione), dovendosi escludere, anche alla luce del tenore della motivazione, che si sia trattato di un errore materiale.
La motivazione della sentenza appare illogica anche là dove ha dapprima negato e poi riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati, conformemente al contenuto dei dispositivi.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla violazione del principio del ne bis in idem (art. 649 cod. proc. pen.), quanto alla condanna per il reato associativo di cui al capo 1) dell’imputazione.
Ad esito del processo riguardante la piazza di spaccio gestita da NOME COGNOME a Pagani (R.G.N.R. n. 10895/2020), NOME COGNOME è stato condannato come associato per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, considerato il suo ruolo di fornitore stabile, nonostante dagli atti risultasse – al stesso modo in cui è emerso anche da quelli del procedimento n. 2968/2019 (quello dell’attuale sentenza impugnata) – che l’imputato aveva fornito detta piazza per conto dell’RAGIONE_SOCIALE denominata “RAGIONE_SOCIALE“, risultandone il referente.
Il materiale probatorio a carico del ricorrente era lo stesso nei due procedimenti, ma il Pubblico ministero ha riconosciuto alle medesime condotte natura differente, qualificandole nel procedimento iscritto nel R.G.N.R. n. 2968/2019 come delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e nel procedimento n. 10895/2020 come delitto ex art. 74 d.P.R. 309/1990.
La Corte territoriale ha frainteso le argomentazioni svolte nell’atto di appello a sostegno della ritenuta violazione dell’art. 649 del codice di rito, stante l’identità del fatto, da valutare secondo un criterio storico-naturalistico piuttost che secondo quello giuridico-formale.
La stessa Corte ha escluso l’identità delle due associazioni giudicate nei diversi processi, ritenendo assente la coincidenza soggettiva e oggettiva sulla base di un errore motivazionale, rilevabile dalla lettura dei capi d’imputazione.
Da ultimo, se pure si accedesse alla denegata ipotesi che RAGIONE_SOCIALE, con le forniture alla piazza di spaccio di COGNOME, abbia commesso anche il delitto ex art. 416-bis cod. pen., ci si troverebbe dinanzi a un concorso formale di reati, in
relazione al quale opererebbe comunque il divieto ex art. 649 cod. proc. pen., così come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 200 del 2016.
3.3. Carenza e illogicità della motivazione in relazione alla condanna per il reato di estorsione di cui al capo 2) e violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 56 cod. pen. rispetto al medesimo reato.
Le intercettazioni ambientali hanno provato che l’addetto alla riscossione della tangente era un soggetto diverso da NOME COGNOME e non vi è alcuna prova che questi fosse il latore della richiesta estorsiva o quantomeno il delegato al ritiro del denaro richiesto.
Inoltre, se pure si volesse ritenere che il ricorrente avesse accompagnato l’esattore, si verterebbe in una ipotesi di reato tentato e non consumato.
I Giudici di merito, travisando il materiale probatorio e il significato dell intercettazioni, hanno illogicamente dedotto, quanto all’episodio del 31 maggio 2021, che il denaro ritrovato in possesso di COGNOME fuori dal negozio della moglie di COGNOME (670 euro a fronte dell’entità della tangente richiesta, pari a 15.000 euro), compatibile con una lecita detenzione, dimostrasse l’avvenuta consumazione del reato.
3.4. Violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’imputato, nel citato processo relativo al delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, ha beneficiato di dette attenuanti, in ragione della sua incensuratezza e della confessione resa.
La Corte territoriale, invece, con la sentenza qui impugnata, ha illogicamente motivato il diniego delle attenuanti generiche facendo leva sull’assenza di una condotta collaborativa in ordine ai più gravi delitti di RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso ed estorsione, sulla mancanza di resipiscenza, sulla gravità dei fatti accertati dai quali sarebbe derivato un forte allarme sociale.
Poiché esiste un diritto al silenzio o alla menzogna, né la reticenza né il mendacio dell’imputato possono fondare il diniego delle attenuanti generiche. Inoltre, COGNOME ha dato prova di resipiscenza rendendo una confessione spontanea e rinunciando alle attività difensive con la scelta del rito: ammettendo i fatti addebitatigli in concorso con altri soggetti, automaticamente ha chiamato questi ultimi in correità. L’omessa confessione dei delitti di cui agli artt. 416-bis 629 cod. pen. trova giustificazione nella convinzione del ricorrente di non averli commessi.
La Corte d’appello, poi, non ha ben spiegato in cosa siano consistiti o da cosa siano derivati l’allarme sociale e la gravità dei fatti; data la diversità d dispositivi non si riesce a comprendere se la stessa Corte, nella graduazione
della pena, si sia discostata o meno dal minimo edittale e quanto abbia inciso, pertanto, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
3.5. Il Difensore ha poi depositato memoria di replica alla requisitoria scritta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO là dove ha chiesto la inammissibilità del motivo di ricorso inerente alla dedotta violazione del principio del ne bis in idem.
Il ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO, sempre nell’interesse di NOME COGNOME, è articolato in cinque motivi.
4.1. Violazione di legge avuto riguardo alla contraddittorietà tra il dispositivo deliberato e pubblicato all’esito dell’udienza del 9 gennaio 2025 e quello riportato nella sentenza in calce alla motivazione.
In termini non dissimili da quanto sostenuto nel primo motivo del precedente ricorso, si afferma che l’evidente contrasto tra dispositivi deve essere risolto nel senso di una prevalenza di quello letto in udienza su quello risultante dalla sentenza depositata.
4.2. Violazione di legge e mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis e 629 cod. pen.
La Corte d’appello, analizzando il motivo sull’identità del “RAGIONE_SOCIALE” (definito anche come organizzazione RAGIONE_SOCIALE che mantenne questa denominazione dopo il salto di qualità, ossia dopo il passaggio al metodo mafioso di imposizione della tangente alle piazze di spaccio, cristallizzato nell’intercettazione del 26 novembre 2020), ha messo un sigillo sul momento a partire dal quale l’organizzazione ha subito un radicale cambiamento. Quanto accaduto in precedenza, dunque, non può essere considerato ai fini dell’accertamento dell’esistenza dell’organizzazione di stampo mafioso.
Invece la Corte ha sul punto motivato illogicamente, poiché, utilizzando in maniera impropria le dichiarazioni di NOME COGNOME, non ha chiarito se esse si riferiscano a fatti precedenti o successivi al “salto di qualità”, non le h confrontate con le contrastanti dichiarazioni di NOME COGNOME, non ha considerato la ricostruzione del contesto criminale descritto nella sentenza n. 295/2022 del G.u.p. del Tribunale di Salerno, relativa all’RAGIONE_SOCIALE finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
Inoltre, con riguardo all’episodio del 31 maggio 2021, la sentenza impugnata ha travisato il fatto, in quanto dalla conversazione intercettata risulta che fu NOME COGNOME e non il ricorrente a ritirare il provento dell’estorsione.
4.3. Violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen.
La Corte d’appello non ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo 1) e quello di estorsione aggravata (capo 2) nonostante la coincidenza temporale e la connessione tra le condotte e la unitarietà nella programmazione dei due delitti.
4.4. Violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Le argomentazioni svolte in questo motivo sono in larga parte analoghe a quelle proposte sul punto nel precedente ricorso.
4.5. Violazione di legge in relazione all’art. 63, quarto comma, cod. pen.
Del tutto inconferenti, rispetto al caso di specie, sono i richiami operati dal Giudice di merito a precedenti sentenze di legittimità. Il ricorrente ha illegittimamente subito un doppio aumento di pena per effetto della doppia applicazione delle aggravanti ad effetto speciale.
Il ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO per NOME COGNOME è articolato in tre motivi.
5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della massima riduzione della pena (della metà) per l’attenuante di cui all’art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., avuto riguardo all’entità, all qualità, alla complessiva efficacia e agli esiti della collaborazione processuale.
La Corte d’appello, pur ribadendo la rilevanza del contributo offerto da COGNOME per lo sviluppo delle indagini, ha erroneamente escluso la riduzione della pena nella misura più ampia possibile prevista da detta attenuante in quanto esso non sarebbe stato decisivo ed esclusivo.
La sentenza, però, ha più volte richiamato il narrato del ricorrente quale elemento di riscontro delle varie emergenze investigative, obiettivamente utile ai fini della decisione, non considerando che le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, senza un rigoroso vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca e riscontri oggettivi, non possono fondare da sole una sentenza di condanna.
5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione per il reato di estorsione di cui al capo 39).
Nel ravvisare la prova della responsabilità di COGNOME in una conversazione telefonica fra COGNOME e COGNOME e in un’altra fra il primo e COGNOME, che i quel momento stava utilizzando il cellulare del secondo, la Corte d’appello ha fornito una motivazione illogica ed apparente, non avendo tenuto in debito conto il contenuto delle dichiarazioni fatte dal ricorrente negli interrogatori.
COGNOME, che in tutti i processi ha sempre ottenuto l’attenuante ex art. 416bis.1, terzo comma, cod. pen., venendo considerato attendibile, ha affermato: di non avere mai fatto da tramite con NOME COGNOME (il “ragioniere”) e che COGNOME non glielo aveva chiesto; di avere risposto alla chiamata di NOME con il telefono di COGNOME quando si trovava in macchina, ignaro dell’oggetto dell’incontro che si stava svolgendo fra gli altri due; di avere appreso della estorsione solo dopo aver accompagnato COGNOME alla riscossione di un rateo.
Il ricorrente ha ammesso le proprie responsabilità per molte altre estorsioni e non è comprensibile per quale ragione, invece, si dovrebbe professare innocente, sapendosi colpevole, per quella in danno di COGNOME.
Inoltre, illogicamente la Corte d’appello ha dato rilievo all’interrogatorio del 20 luglio 2023 in cui COGNOME ammetteva la propria responsabilità per l’estorsione di cui si tratta, ignorando invece il contenuto di quelli successivi nei quali egli “h poi spiegato con precisione la storia relativa all’estorsione di COGNOME“.
5.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata di cui all’art. 228 cod. pen., in quanto comportamenti positivi dell’imputato successivi alla commissione del reato non sono stati adeguatamente considerati e il giudizio di pericolosità sociale è stato apoditticamente fondato solo sui suoi precedenti penali.
5.4. Il Difensore ha poi depositato memoria, anche a seguito della requisitoria scritta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ribadendo e ampliando le argomentazioni svolte nel ricorso.
Il ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME è articolato in due motivi.
6.1. Violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all’eccessività della pena e alla sua riduzione non nella massima estensione possibile in forza del riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 8 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora trasfuso nell’art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.), non soggetta al giudizio di comparazione.
All’imputato è stata inflitta una pena in misura doppia rispetto a quella chiesta dal Pubblico ministero e più alta di quella irrogata a molti imputati che non sono diventati collaboratori di giustizia.
In molti passaggi della sentenza la Corte d’appello ha valorizzato la coerenza e l’ampiezza del contributo fornito da NOME, ma poi ha concesso solo formalmente il beneficio costituito dall’applicazione dell’attenuante.
6.2. Violazione di legge in ordine al giudizio di equivalenza fra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti.
La Corte di merito avrebbe dovuto riconoscere dette attenuanti prevalenti sulle aggravanti in ragione dell’attendibilità di NOME, del suo ottimo comportamento processuale e della sua volontà indiscussa di allontanarsi per sempre da contesti criminali.
Il ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO per NOME COGNOME è articolato in cinque motivi.
7.1. Vizio di motivazione in quanto apparente.
La Corte d’appello si è limitata ad affermare di condividere le argomentazioni espresse dal Giudice di primo grado, reiterando anche lo stesso errore della prima sentenza, là dove si è fatto riferimento a un inesistente precedente penale dell’imputato, e omettendo di rispondere alle specifiche censure e richieste dell’atto di appello, fra le quali, ad esempio, quella di qualificare la condotta contestata al capo 37) come concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE mafiosa.
7.2. Violazione di legge, manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Dall’analisi delle dichiarazioni di NOME COGNOME, capo dell’RAGIONE_SOCIALE divenuto collaboratore di giustizia, è emersa chiaramente la reale natura del rapporto intercorrente tra lo stesso e il ricorrente. COGNOME, pur avendo in un primo interrogatorio indicato COGNOME quale affiliato al RAGIONE_SOCIALE, insieme ad altri soggetti, negli interrogatori successivi ha precisato che il ricorrente era stato solo sfruttato per “qualche cortesia”, ovverosia per ritirare, nell’interesse del medesimo COGNOME, le somme ricevute a titolo estorsivo dagli imprenditori COGNOME e COGNOME.
In particolare, il collaboratore ha specificato che considerare il ricorrente come suo affiliato sarebbe stata una “forzatura”, visto anche che NOME non aveva neanche mai preso parte a una riunione del sodalizio criminoso.
Alla luce della giurisprudenza di legittimità, la condotta di partecipazione richiede l’esistenza di un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare che l’interessato rimanga a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi e dunque l’assunzione di un ruolo dinamico e funzionale nell’RAGIONE_SOCIALE. Nel caso di specie NOME non ha mai instaurato con l’RAGIONE_SOCIALE un rapporto con dette caratteristiche, essendosi invece messo a disposizione del solo COGNOME per il soddisfacimento di specifiche richieste di quest’ultimo, senza avere mai ricevuto veri e propri ordini, così come accade per gli associati.
In NOME, dunque, è mancata la necessaria affectio societatis e il suo contributo è scaturito solo in via indiretta a beneficio dell’RAGIONE_SOCIALE ed è stato comunque delimitato esclusivamente alla commissione dei reati fine di cui ai capi 39) e 40).
La Corte territoriale ha travisato le emergenze probatorie e i contenuti delle intercettazioni, ritenendo che NOME fungesse da latore di minacce alle vittime per conto di NOME.
In particolare, dalla conversazione n. 230 si evince solo che quest’ultimo, tramite NOME, inviò dei saluti a NOME COGNOME, il quale, grazie ad una evidenza sopravvenuta, non nota alla difesa al momento del giudizio di appello, è risultato non già una vittima dell’estorsione di cui al capo 40) bensì, all’opposto, un suggeritore (per NOME) dei nominativi degli imprenditori da estorcere. Pertanto, vanno riconosciuti un ruolo minimale di NOME nella vicenda de qua e la sua inconsapevolezza circa i partecipi all’RAGIONE_SOCIALE, tanto da credere che COGNOME fosse il vero estorto.
La stessa Corte ha poi illogicamente dedotto dall’intercettazione n. 270 che NOME, nell’esortare i partecipi a indirizzare richieste estorsive in gruppo, così da far percepire agli imprenditori, destinatari della minaccia, la forza intimidatrice del vincolo associativo, si stesse rivolgendo anche a NOME, in realtà non presente; ha illogicamente ritenuto che l’allusione di NOME, mentre era al telefono con NOME, agli avventori COGNOME e COGNOME fosse idonea a comprovare l’affectio societatis del primo; ha irragionevolmente osservato che l’espressione “cassiere delle estorsioni”, utilizzata dal collaboratore COGNOME per definire ricorrente, consentisse di identificare quest’ultimo come cassiere del RAGIONE_SOCIALE, quando invece sia COGNOME che COGNOME avevano fatto intendere che costui fosse solo un depositario temporaneo dei proventi delle estorsioni di cui ai capi 39) e 40), non chiamato dunque alla gestione della cassa comune.
Da tutti i dialoghi intercettati, riportati nella sentenza impugnata, non emerge la coscienza e volontà di NOME di partecipare attivamente alla realizzazione del programma criminale del sodalizio.
Il Giudice di secondo grado non ha colto neppure il movente dell’accusa mossa al ricorrente dal cognato di NOME, NOME COGNOME, il quale intese punire NOME per averlo chiamato in correità.
7.3. Mancanza assoluta della motivazione circa la qualificazione della condotta, descritta nel capo 37) dell’imputazione.
La Corte territoriale ha completamente omesso di motivare sulla richiesta difensiva di qualificare i comportamenti dell’imputato – ove il suo contributo
fosse stato considerato consapevolmente teso a rafforzare l’RAGIONE_SOCIALE – tutt’al più come concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE mafiosa.
7.4. Mancanza di motivazione relativamente alla contestata aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen.
I Giudici di merito hanno ritenuto l’imputato consapevole del possesso di armi da parte degli associati non spiegando da cosa egli avrebbe tratto tale consapevolezza, senza che peraltro fosse dimostrata la costante disponibilità delle armi in capo alla consorteria criminale.
7.5. Violazione di legge, travisamento della prova, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte territoriale ha reiterato lo stesso errore presente nella prima sentenza, giustificando il diniego delle suddette attenuanti anche sulla base della sussistenza di un inesistente precedente penale in capo all’imputato.
L’art. 62-bis cod. pen. risulta poi violato per avere la Corte fondato il diniego anche sull’intensità del dolo e sulle modalità della condotta, quando invece detta norma vieta l’utilizzo dei parametri previsti dall’art. 133, primo comma, n. 3 e secondo comma, cod. pen. per i delitti compresi nell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. qualora per essi sia prevista, come nel caso di specie, una pena non inferiore nel minimo ad anni cinque, poiché l’intensità del dolo e la capacità a delinquere già rappresentano i presupposti di quei reati.
Anche la confessione resa spontaneamente è stata illogicamente sminuita poiché reputata parziale, obliqua e inefficace, quando essa, invece, ha consentito di confermare le accuse a carico dei coimputati di NOME.
La Corte ha poi errato – oltre che nel non considerare, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, la scelta di un rito deflativo – nel valutare la gravità delle estorsioni di cui ai capi 39) e 40) obliterando i numerosi elementi dimostrativi del ruolo marginale assunto da NOME. Infatti, alla luce della pregressa conoscenza del ricorrente con la società RAGIONE_SOCIALE e con COGNOME si poteva escludere che il primo avesse assunto un atteggiamento violento nei confronti degli estorti (tra cui, per la precisione, rientrerebbe la ditta RAGIONE_SOCIALE non COGNOME, successivamente scopertosi invece membro del RAGIONE_SOCIALE), non emergendo detta evidenza neanche dalle intercettazioni.
Il difensore ha poi depositato motivi aggiunti, insistendo nella richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, già concesse in un separato processo a un originario coimputato, concorrente nei medesimi reati, la cui collaborazione è stata di portata inferiore rispetto a quella di NOME.
Il secondo ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME dall’AVV_NOTAIO è articolato in due motivi.
8.1. Violazione di legge relativamente all’affermazione di responsabilità di NOME per il delitto di partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” contestato al capo 37) e, sul punto, mancanza di motivazione in particolare circa l’omessa considerazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore NOME COGNOME.
Con ampie argomentazioni, conformi a quelle svolte nell’altro ricorso, si è sostenuto che le decisioni dei Giudici di merito, nella parte in cui hanno affermato lo stabile inserimento di NOME nel sodalizio camorristico capeggiato da NOME, si pongono in antitesi rispetto ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Le sentenze non hanno colto come il concorso di NOME nelle due estorsioni, per quanto implicasse la sua consapevolezza della finalità di agevolare il sodalizio, cui è stato dato rilievo ai fini della prova dell’aggravante di cui all’ 416-bis.1 cod. pen., non potesse essere di per sé idoneo a dimostrare il suo inserimento organico nella compagine RAGIONE_SOCIALE.
Per affermare la responsabilità di COGNOME per il delitto di cui all’art. 416-bi cod. pen., la Corte territoriale si è soffermata sulle dichiarazioni dei coimputati, che tra l’altro collocavano le sue condotte in un periodo antecedente a quello dedotto in imputazione, e su alcune intercettazioni, omettendo però di dare adeguato rilievo al contributo, ritenuto efficace e improntato a lealtà processuale, fornito da COGNOME, l’unico in grado di inquadrare precisamente il ruolo del ricorrente, limitatosi a essere concorrente, peraltro non di primo piano, in soli due delitti scopo dell’RAGIONE_SOCIALE e legato al capoRAGIONE_SOCIALE da un rapporto di natura personale, avulso dalle dinamiche associative.
Il giudizio sulla intraneità di NOME è stato così ancorato alle dichiarazioni d altri coimputati (NOME COGNOME e i collaboranti NOME COGNOME e NOME COGNOME), i quali, tuttavia, avevano solo definito il ricorrente, in via generica astratta, quale “cassiere” del sodalizio senza riferimento a precise circostanze di fatto ulteriori rispetto a quelle delle due estorsioni, collocando altresì le condotte in un periodo storico di gran lunga precedente a quello descritto in imputazione.
I Giudici di merito, inoltre, avrebbero dovuto verificare se le condotte accertate a carico di NOME COGNOME potessero integrare, in luogo della ritenuta partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE criminale, un solo concorso esterno ai sensi degli artt. 110 e 416-bis cod. pen.
8.2. Vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il motivo è in larga parte sovrapponibile a quello proposto sul punto nel precedente ricorso.
Si evidenzia, inoltre, che i Giudici di merito non hanno riconosciuto dette attenuanti in virtù delle medesime argomentazioni riferite alla posizione di COGNOME. Tale rinvio appare inconferente per il diverso percorso di NOME, per la presa di distanza dall’ambiente criminale e considerata la sua piena confessione in ordine ai fatti che aveva effettivamente commesso.
Infine, non è stata dato giusto rilievo alla giovane età dell’imputato, alle sue condizioni personali e familiari e al suo stato di incensuratezza, stante l’insussistenza del precedente erroneamente richiamato anche dalla Corte di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata va annullata nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME limitatamente al trattamento sanzionatorio e nei confronti di NOME COGNOME sul punto delle attenuanti generiche, risultando i ricorsi nel resto inammissibili.
2. Ricorsi NOME.
In ordine logico vanno per primi affrontati i motivi inerenti alla condanna per i reati di cui ai capi 1 (RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso) e 2 (estorsione).
Nella sentenza impugnata non è ravvisabile alcuna violazione di legge o vizio della motivazione là dove ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di partecipazione ad un’RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso.
3.1. La censura proposta con il secondo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, concernente la pretesa violazione del principio del ne bis in idem processuale, non ha fondamento.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, i delitti di RAGIONE_SOCIALE per delinquere, generica o di stampo mafioso, possono concorrere con il reato di RAGIONE_SOCIALE dedita al traffico di sostanze stupefacenti anche qualora la medesima RAGIONE_SOCIALE sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (Sez. U, n. 1149 de 25/09/2008, Magistris, Rv. 241883 – 01; da ultimo vds. Sez. 6, n. 17002 del 20/03/2025, Diano, Rv. 288048 – 01). I due delitti, infatti, risultano posti a tutela di beni giuridici differenti: l’ordine pubblico, minacciato da situazioni assoggettamento ed omertà, per quanto concerne l’RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso,
e la difesa della salute individuale e collettiva minacciata dalla diffusione dello spaccio di stupefacenti, per il delitto ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Quest’ultimo reato presenta degli elementi specializzanti rispetto a quello di cui all’art. 416-bis cod. pen., poiché a tutti gli elementi propri dell’RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso aggiunge quello della natura dei reati fine programmati che devono essere quelli previsti dall’art. 73 del citato d.P.R.
Da ciò deriva che «laddove l’RAGIONE_SOCIALE venga costituita al solo scopo di operare nel settore del traffico degli stupefacenti, gli agenti non potranno essere puniti a doppio titolo, ovvero per la violazione dell’art. 416-bis cod. pen. e del T.U. Stup., art. 74; ma se l’RAGIONE_SOCIALE ha lo scopo di commettere traffico di stupefacenti ed anche altri reati, è ben possibile che gli agenti vengano puniti per entrambi i delitti» (Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, Rumbo, Rv. 278583 – 01).
In sostanza, ciò che tiene distinte le due tipologie di RAGIONE_SOCIALE è la natura del programma: quello del sodalizio ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 è specifico, poiché ha ad oggetto il narcotraffico; quello della consorteria mafiosa è più genericamente orientato verso la commissione di delitti, l’acquisizione e gestione di attività economiche, la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti. Ciò che qualifica quest’ultimo programma è l’utilizzo del metodo, il fatto che la consorteria si avvalga della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva. È dunque possibile la configurabilità di ambedue le fattispecie associative, non esclusa dal fatto che la compagine coincida, essendo invece rilevante l’esistenza di quel riconoscibile assetto che implica un’attribuzione di ruoli, che ben possono essere diversi nelle due associazioni, in quanto comunque possa dirsi che l’operatività costituisca emanazione di entrambe (Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, COGNOME, Rv. 276469 – 01; Sez. 6, n. 563 del 29/5/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265762 – 01).
Con specifico riferimento alla violazione del divieto di bis in idem, questa Corte ha affermato come la medesimezza del fatto sussista solo laddove vi sia una corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, sicché non opera il suddetto divieto nel caso di sentenza irrevocabile di condanna per RAGIONE_SOCIALE mafiosa e di altro procedimento intentato per RAGIONE_SOCIALE di narcotraffico finalizzata all’agevolazione del medesimo RAGIONE_SOCIALE mafioso.
Con una recente pronuncia (Sez. 5, n. 17014 del 16/02/2024, Caliri, Rv. 286332 – 02) si è efficacemente evidenziato che la nozione di “fatto” rilevante ai fini del divieto di secondo giudizio «è autorevolmente fornita dalla sentenza della Corte Costituzionale, n. 200 del 2016, che ha chiarito «che il fatto storico-
naturalistico che rileva, ai fini del divieto di bis in idem da leggersi in chiave convenzionale, è “l’accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell’inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un’addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi”; criteri normativi – precisa il Giudice delle leggi – che ricomprendono non solo l’azione o l’omissione, ma anche l’oggetto fisico su cui cade il gesto ovvero l’evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell’agente, secondo una dimensione empirica, così come accertata nel primo giudizio. In altri termini, la verifica circa il bis in idem, pur dovendo atti il fatto materiale e non già la fattispecie astratta, impone di riguardarlo comunque in ragione dei parametri del giurista, individuando, nel comportamento sub iudice, gli elementi di sovrapponibilità fattuale rispetto alla struttura della fattispecie come prevista dal legislatore» (cfr. in termini analoghi Sez. 5, n. 22043 del 30/06/2020; Napoletano, Rv. 279357). Dunque il fatto va apprezzato “secondo l’accezione che gli conferisce l’ordinamento” (Corte Cost. n. 200 del 2016 cit), ma, a smentire la possibile riemersione dell’idem legale, «ad avere carattere giuridico è la sola indicazione dei segmenti dell’accadimento naturalistico che l’interprete è tenuto a prendere in considerazione per valutare la medesimezza del fatto» (in termini e per un’ampia ricostruzione del tema, cfr. in motivazione Sez. 5, n. 11049 del 13/11/2017, dep. 2018, Ghelli, Rv. 272839; Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270387; Sez. 5, n. 1835 del 26/11/2021, dep. 2022, Colimberti)».
Alla luce dei suesposti principi di diritto, la sentenza impugnata è immune dai denunciati vizi, apparendo cristallina la non sovrapponibilità tra il fatto punit a titolo di RAGIONE_SOCIALE dedita al narcotraffico – per il quale è già intervenuta passata in giudicato la sentenza di condanna (capo 1 del procedimento R.G.N.R. n. 10895/2020, equipollente al capo 18 del procedimento dell’attuale sentenza impugnata, iscritto con R.G.N.R. n. 2968/2019) – e quello contestato al capo 1) del processo in esame come delitto di RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso.
Dall’ampio compendio probatorio, di natura dichiarativa, documentale e captativa (costituito in particolare dai risultati, riscontratisi vicendevolment delle dichiarazioni accusatorie di NOME COGNOME, di quelle di NOME COGNOME, delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e delle verifiche operate dalla polizia giudiziaria), analiticamente valutato dai Giudici di merito, è emerso in modo molto chiaro come nell’agro-nocerino-sarnese fosse operativo un RAGIONE_SOCIALE denominato “RAGIONE_SOCIALE“, che dopo il cosiddetto summit della Lamia, ove si era annunciato ufficialmente un cambio di rotta, cominciò a mutare modello
comportamentale e natura, utilizzando sistematicamente un metodo mafioso mai sfruttato prima.
La discontinuità tra le condotte contestate nel capo 1) dell’imputazione del processo definito e quelle ascritte al capo 1) del processo di cui qui si tratta ha un preciso momento temporale, risalente al 26 novembre 2020, data in cui, dopo che era stato annunciato il “salto di qualità” al summit, i membri del RAGIONE_SOCIALE cominciarono a esercitare la forza intimidatrice del sodalizio. Vi fu una netta cesura tra una prima fase, in cui il “RAGIONE_SOCIALE” figurava come RAGIONE_SOCIALE detentrice del monopolio della fornitura di droga e un successivo segmento temporale, in cui lo stesso “RAGIONE_SOCIALE” veniva a configurarsi come compagine societaria che, mediante l’impiego di modalità mafiose, controllava e comandava le piazze di spaccio.
Più precisamente, si è riscontrato come fino al dicembre 2020 i vertici del “RAGIONE_SOCIALE” fossero i soli a procurare direttamente ai responsabili delle piazze lo stupefacente, poi distribuito al minuto. In questo frangente, l’incarico di COGNOME consisteva nella consegna della droga e nel recupero, per conto del “RAGIONE_SOCIALE“, del prezzo delle forniture.
A partire dal gennaio 2021, invece, iniziò la materiale corresponsione delle tangenti ai membri del sodalizio, con un cambiamento consapevole nell’oggetto della societas sceleris, per cui il “RAGIONE_SOCIALE” si trasformò in un gruppo di estorsori che, pur lasciando i titolari delle piazze liberi di approvvigionarsi da chi volevano, imponeva loro il pagamento di tangenti mensili sui proventi dello spaccio, avvalendosi di una forza intimidatrice che diventava il tratto distintivo del RAGIONE_SOCIALE (sotto questo profilo la sentenza impugnata ha valorizzato, ad esempio, il dialogo del 26 novembre 2020, captato tra COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, da cui emerge come quest’ultimo, alla sola vista dei primi tre che facevano ingresso nella sua abitazione, avesse temuto per la propria incolumità).
In questa forma evoluta del sodalizio NOME COGNOME assunse il ruolo di riscossore delle tangenti, servendosi anch’egli del potere intimidatorio che il sodalizio camorristico esercitava sul territorio. Coloro che non pagavano venivano, da parte di COGNOME in modo particolare, malmenati e fatti bersaglio di attentati dinamitardi.
I Giudici di merito hanno desunto l’esistenza e valutato l’operatività dell’RAGIONE_SOCIALE dalla ricostruzione della vicenda estorsiva compiuta secondo detti termini. Si è sottolineato come, stando ai risultati delle intercettazioni, si potessero tenere ben distinti i due diversi profili delle richiest di pagamento, rivolte da COGNOME a COGNOME, connesse alle precedenti forniture di droga, non ancora saldate (questione che non rientra nel perimetro
dell’imputazione del processo odierno, poiché inerente all’attività svolta prima del summit), e pretese di natura estorsive di cui al capo 2) dell’imputazione, avanzate dopo il cambio di strategia deciso nel suddetto incontro.
In definitiva, non può dirsi che il medesimo fatto sia stato ascritto due volte in capo al ricorrente, in quanto i due sodalizi appaiono molto diversi nella loro dimensione storico-naturalistica, nelle linee programmatiche adottate, negli effetti lesivi prodotti e sotto il profilo dei beni giuridici colpiti.
3.2. È generica e comunque infondata la doglianza prospettata in una parte del secondo motivo del ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO, volta a contestare la condanna dell’imputato per il reato associativo.
La Corte d’appello, articolando una motivazione che si salda con quella del primo Giudice per formare un unico corpo argomentativo, ha confermato la responsabilità di NOME COGNOME ritenendo senza alcun ragionevole dubbio provato il suo inserimento nel sodalizio, alla luce delle accuse, ricche di particolari, intrinsecamente coerenti e valide, mosse da NOME COGNOME e da NOME COGNOME che, riscontratesi a vicenda, sono state ulteriormente avvalorate dai contenuti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, oltre che dagli elementi di rilievo attinenti ai reati-fine, i quali rappresentano strumenti di esteriorizzazione del sodalizio camorristico.
Diversamente da quanto sostenuto, sia pure genericamente, nel ricorso, la sentenza impugnata ha dato conto delle dichiarazioni di COGNOME, che ha riferito del ruolo di affiliato di COGNOME nell’organigramma del “RAGIONE_SOCIALE” con lo specifico incarico di riscossore delle tangenti dai gestori delle piazze e, spesso, di “picchiatore” nel caso in cui gli estorti si fossero rifiutati di pagare. Il dena raccolto materialmente dal ricorrente confluiva all’interno di una cassa comune, così che poi venissero detratte le spese necessarie per il mantenimento dei carcerati, quelle personali dei membri del sodalizio e in seguito ricavate, da quanto rimaneva, tre quote da distribuirsi a COGNOME, ai fratelli COGNOME e ai fratelli COGNOME.
In molteplici circostanze COGNOME aveva fatto da guardaspalle ai capi del RAGIONE_SOCIALE, dimostrando sempre di aver fatto proprio il metodo camorristico che l’RAGIONE_SOCIALE, su impulso dello stesso COGNOME, aveva adottato. Il ricorrente, infatti, si era reso latore con COGNOME della nuova volontà dei capi del “RAGIONE_SOCIALE” di dismettere la fornitura di sostanze stupefacenti, onde iniziare a vincolare gli spacciatori, tra cui lo stesso COGNOME, al pagamento di una somma a titolo di tangente, indipendentemente dal volume di affari prodotto dagli incassi della singola piazza di spaccio.
Il ricorso ha omesso di confrontarsi con queste risultanze, apparendo – come detto – generico prima ancora che infondato.
Generici, non consentiti e infondati sono anche il terzo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO e il secondo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO, che possono essere congiuntamente esaminati, là dove si è censurata l’affermazione di responsabilità per il delitto di estorsione ascritto al capo 2) dell’imputazione l’omessa riqualificazione della fattispecie nella ipotesi tentata.
Va ricordato che il vizio di “contraddittorietà processuale” (o “travisamento della prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verific di conformità delle rappresentazioni dell’elemento probatorio nella motivazione e, rispettivamente, nel relativo atto del processo per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persisten divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01).
A fronte di una incensurabile ricostruzione dei fatti operata dai Giudici di merito, la Difesa ha effettuato una inammissibile selezione del materiale captativo onde ottenere una diversa lettura dei dati processuali, quando, secondo il diritto vivente, alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (vds, fra le tante, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, COGNOME, Rv. 285504 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217 – 01; da ultimo cfr. Sez. 1, n. 235 del 18/12/2025, dep. 2026, Teatro, non mass. sul punto).
È significativo in proposito che il secondo ricorso evochi un inesistente “vizio di travisamento del fatto”.
In maniera assertiva la Difesa ha sostenuto che le intercettazioni ambientali (segnatamente quelle risalenti al 31 maggio 2021) dimostrano che l’addetto al ritiro delle tangenti fosse altro imputato, diverso dall’COGNOME, ovverosia NOME COGNOME.
La Corte sul punto ha fornito una motivazione tutt’altro che illogica, mettendo in evidenza che la polizia giudiziaria, poiché era emerso dalle intercettazioni tra COGNOME e la moglie che nel pomeriggio di quel giorno sarebbe tornato al negozio “Delicious” di COGNOME il “cumpariello di RAGIONE_SOCIALE“
r
(COGNOME) con l’intesa di riscuotere la tangente, aveva predisposto un servizio in abiti civili, grazie al quale scoprì che a bordo dell’autovettura avvicinatasi al negozio vi era non solo COGNOME, seduto al lato del passeggero, ma anche COGNOME, entrato all’interno dell’esercizio commerciale per uscirvi dopo pochi minuti e risalire a bordo dell’auto. Entrambi furono sottoposti a perquisizione personale e nelle tasche di COGNOME furono rinvenuti 670 euro in contanti.
Da questa chiara ed inequivoca circostanza i Giudici di merito hanno correttamente dedotto la responsabilità di COGNOME, la cui condotta integra la fattispecie di estorsione consumata, essendosi egli materialmente occupato del ritiro della somma (seppur parziale) della tangente, come confermato anche dalla conversazione intervenuta fra COGNOME e la moglie dopo il controllo della polizia giudiziaria.
Ciò che più rileva, anche al fine dell’inquadramento della condotta nella ipotesi consumata, è il dato, rimarcato nella sentenza impugnata e obliterato nei ricorsi, costituito dalle dazioni di denaro avvenute prima del 31 maggio 2021 ad opera di COGNOME, costretto a pagare al “RAGIONE_SOCIALE” una somma mensile di 15.000 euro sino al mese di marzo 2021, tangente poi aumentata a 17.500 euro nei mesi successivi, che veniva riscossa per conto del sodalizio proprio da COGNOME, insensibile di fronte alle ripetute preghiere della persona offesa, volte a ottenere uno “sconto”, negato dall’imputato: come i referenti di altre piazze dello spaccio si erano sottomessi all’imposizione estorsiva, così anche COGNOME avrebbe potuto e dovuto sostenere la spesa.
Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata è incensurabile anche in ordine alla conferma della condanna di NOME COGNOME per il reato ascrittogli al capo 2) dell’imputazione.
In ordine al trattamento sanzionatorio, in primo luogo va rilevato che è privo di interesse il terzo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO là dove censura la parte della motivazione (pagg. 232-234) nella quale è stato escluso il vincolo della continuazione tra il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo 1) e quello di estorsione aggravata (capo 2).
Come osservato dall’altro Difensore, infatti, la continuazione (“interna”) è stata di fatto riconosciuta nel momento in cui, in accoglimento di un motivo di appello, la Corte territoriale ha ravvisato la continuazione (“esterna”) tra i fattireato per i quali COGNOME è stato condannato nel presente processo e quelli giudicati con la sentenza n. 295 del 14 settembre 2022 del G.u.p. del Tribunale di Salerno, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Salerno (pagg. 237-
239), con un calcolo della pena reiterato nei medesimi termini nella motivazione finale sul trattamento sanzionatorio (pagg. 329-331).
La continuazione (interna ed esterna) è stata poi riconosciuta in entrambi i dispositivi, quello letto in udienza e quello riportato in calce alla sentenz depositata, che su questo punto divergono solo quanto alla forma espressiva, così come in altre parti.
Sul piano sostanziale, invece, sussiste il palese e incontestabile contrasto denunciato dalla Difesa (primo motivo di entrambi i ricorsi), avuto particolare riguardo alla quantificazione della pena rideterminata nel dispositivo riportato in calce alla sentenza depositata, diversa e maggiore di quella indicata, sempre dopo l’applicazione della diminuente processuale, nel dispositivo letto in udienza. In quest’ultimo si legge che la Corte “ridetermina la pena per i reati di cui al presente processo in anni 7 di reclusione, per una pena complessiva di anni 12 di reclusione”, mentre nell’altro risulta che la pena da irrogare all’imputato viene rideterminata “in quella finale di anni 16, mesi 3 e giorni 10 di reclusione ed euro 9.000,00 di multa”, senza specificazione del quantum di pena riferibile ai reati giudicati nel presente processo.
In motivazione, poi, la Corte ha determinato la pena, con un calcolo articolato nei vari passaggi, giungendo a quella finale indicata nel dispositivo riportato in calce alla sentenza depositata (pagg. 237-239, 329-331).
La Difesa ha con fondamento rimarcato che, prima ancora che il contrasto fra dispositivo e motivazione, ciò che rileva è la suddetta divergenza fra i due dispositivi.
È del tutto evidente che – come già si leggeva in una risalente massima (Sez. 4, n. 1918 del 10/02/1983, La Porta, Rv. 157768 – 01), conforme a molte altre precedenti – «la vera e propria sentenza, quale risultato della deliberazione del giudice, è rappresentata dal dispositivo, scritto e firmato dal Presidente del collegio o dal pretore, letto in udienza e unito agli Atti. Pertanto, nel caso d difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello trascritto nell’originale d sentenza, va attribuita prevalenza al primo, poiché il secondo ne costituisce una pura e semplice trascrizione, con conseguente rettifica della sentenza» (in senso conforme cfr. Sez. 6, n. 47466 del 08/11/2004, Scannapieco, Rv. 230416 – 01).
Gli artt. 525 e 545, comma 1, del vigente codice di rito dispongono, rispettivamente, che la sentenza «è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento» (principio di immediatezza) ed è «pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediate la lettura del dispositivo».
Con la lettura del dispositivo in udienza, che estrinseca la volontà del giudice, la fase deliberativa è definitivamente conclusa e, pertanto, il dispositivo
riportato in calce alla sentenza depositata altro non deve essere che la fedele trascrizione di quello letto in udienza.
In proposito risulta pertinente il principio della distinzione fra “sentenzadecisione” e “sentenza-documento” affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, R.D., Rv. 254671 – 01), successivamente ribadito dalle Sezioni semplici in tema di capacità del giudice (Sez. 3, n. 4692 del 12/09/2019, dep. 2020, Adami, Rv. 278408 – 01) e di ricusazione (Sez. 6, n. 8962 del 26/01/2023, Mancuso, Rv. 284254 – 01), nonché nuovamente richiamato dalle Sezioni Unite nella recentissima pronuncia con la quale si è affermato che l’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità AVV_NOTAIO a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l’atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all’art. 180 cod. proc. pen., comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, NOME, Rv. 288798 – 02).
Coerentemente, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, proprio per la prevalenza del dispositivo letto in udienza rispetto a quello riportato nella sentenza-documento, il contrasto fra gli stessi non determina alcuna nullità ed è sanabile mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale (vds., ad es., Sez. 3, n. 29079 del 11/04/2024, COGNOME, Rv. 286636 – 01; Sez. 1, n. 19765 del 01/12/2023, dep. 2024, Bandi, Rv. 286398 – 01; Sez. 2, n. 4969 del 01/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284053 – 01; Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852 – 01).
Nel caso di specie, tuttavia, la difformità non è sanabile in quanto in motivazione la Corte ha inteso giustificare la determinazione della pena finale indicata nel dispositivo della sentenza-documento, esprimendo così un chiaro e inammissibile ripensamento rispetto alla decisione consacrata nel dispositivo letto in udienza, nel quale risultavano anche la sostituzione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici con quella della interdizione temporanea nonché la revoca della pena accessoria della interdizione legale, statuizioni non più riportate nel dispositivo della sentenza depositata.
Varie altre modifiche di carattere formale rendono evidente che la Corte d’appello ha inteso trascrivere il dispositivo in calce alla motivazione prescindendo, almeno in parte, da quello letto in udienza.
La sentenza impugnata, pertanto, va annullata in ordine al trattamento sanzionatorio, dovendo il Giudice del rinvio fornire adeguata motivazione in ordine alla determinazione della pena, la cui entità massima non potrà superare
quella risultante dal dispositivo letto in udienza, espressione della irretrattabile deliberazione del Collegio.
I ricorsi sono inammissibili nel resto.
Sono assorbiti i restanti e connessi motivi riguardanti il diniego delle attenuanti generiche e la violazione dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., dedotta quest’ultima nel ricorso dell’AVV_NOTAIO.
6.1. Quanto al primo, la sentenza impugnata ha motivato sul diniego delle attenuanti generiche (pagg. 231-232), ma poi, nella determinazione della pena ha dato atto che dette attenuanti sono state ritenute prevalenti sull’aggravante del numero di persone per il reato più grave di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, giudicato con la sentenza n. 295 del 14 settembre 2022 del G.u.p. del Tribunale di Salerno, parzialmente riformata in appello (pagg. 238 e 330).
Non è chiaro, dunque, se la Corte abbia inteso confermare il diniego delle attenuanti generiche in relazione ai reati divenuti satellite; in ogni caso, la rideterminazione della pena imposta dal vizio sopra riscontrato impone una rinnovata motivazione in ordine anche al punto inerente alle suddette attenuanti.
6.2. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., in caso di concorso dell’aggravante prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen. con altra aggravante a effetto speciale (peraltro riferibile, nel caso di specie, a un reato divenuto satellite – l’estorsione di cui al capo 2 – a seguito del riconoscimento della continuazione), è comunque opportuno segnalare l’errore in cui sono caduti i Giudici di merito, sulla scia di un principio affermato in una isolata pronuncia di questa Corte (Sez. 2, n. 18278 del 07/12/2016, dep. 2017, Chianese, Rv. 269855 – 01), poi ribadito in una più recente sentenza (Sez. 2, n. 9526 del 17/12/2021, dep. 2022, Biancoviso, Rv. 282791 – 01).
Secondo detto principio, nell’ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, alle aggravanti di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., escluse dal giudizio di bilanciamento, non si applica la regola AVV_NOTAIO prevista dall’art. 63, quarto comma, cod. pen., ma l’autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 416-bis.1 cod. pen., ove è previsto l’inasprimento della sanzione da un terzo alla metà (fattispecie – la più recente – in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale, una volta effettuato l’aumento di pena previsto dall’art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., era stato applicato l’aumento per l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.).
Come ampiamente chiarito in altre pronunce della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 52011 del 07/11/2019, Belgiorno, Rv. 278055 – 01 nonché Sez. 5, n. 47519 del 17/09/2018, P., Rv. 274181 – 01), il fatto che una circostanza
aggravante (privilegiata ovvero a “blindatura forte”) – come quella prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen. – sfugga al giudizio di bilanciamento non comporta affatto che essa si sottragga anche all’ambito precettivo dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., disposizione che non ha alcuna attinenza con l’istituto della comparazione tra circostanze eterogenee, regolando, al contrario, il concorso tra circostanze omogenee.
Le precedenti sentenze citate dall’orientamento minoritario seguito dai Giudici di merito (Sez. 2, n. 28276 dell’08/03/2016, COGNOME, Rv. 267220 01; Sez. 2, n. 44155 del 02/10/2014, COGNOME, Rv. 262066 – 01; Sez. 6, n. 7916 del 13/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252069 – 01) si riferivano a casi diversi in cui il disposto dell’art. 63, quarto comma, cod. pen. non risultava applicabile, in quanto il riconoscimento di attenuanti ritenute equivalenti alle aggravanti “bilanciabili” (soggette al giudizio di comparazione) aveva fatto sì che si fosse in presenza di un solo aumento di pena per l’aggravante ex art. 7 della legge n. 203 del 1991 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.), da determinare, evidentemente, nella misura prevista dalla stessa norma (da un terzo alla metà).
Sul punto la sentenza COGNOME era molto chiara, avendo precisato che il criterio di contemperamento dettato dall’art. 63, quarto comma, cod. pen. «in caso di concorso di più circostanze ad effetto speciale, vale quindi solo per l’ipotesi in cui in concreto vi sia stata quantificazione di pena stabilita per circostanza ad effetto speciale più grave. Ove quindi tale quantificazione non avvenga (come nel caso in esame) per effetto del giudizio di equivalenza o prevalenza delle riconosciute attenuanti, non essendovi in concreto applicazione della pena stabilita per effetto della circostanza ad effetto speciale, non si determinano le condizioni per applicare il criterio di contemperamento e quindi la circostanza ad effetto speciale, che per volontà di legge è esclusa dal giudizio di bilanciamento, può essere applicata pienamente, senza cioè il limite stabilito dal citato comma 4 (v. Cass. Sez. II, Sent. n. 44155/2014 Rv. 262066; Sez.VI, Sent. n. 7916/2011 Rv. 252069)».
7. Ricorso COGNOME.
Il ricorso è fondato solo sul punto del trattamento sanzionatorio e, precisamente, là dove si è lamentato un vizio di motivazione sulla entità della riduzione della pena per la circostanza attenuante della dissociazione prevista dall’art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.
7.1. Il primo Giudice ha riconosciuto all’imputato detta attenuante, non soggetta al giudizio di comparazione, “considerato l’importante, rilevante contributo collaborativo fornito, in particolare nella ricostruzione delle dinamiche
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associative del cd. RAGIONE_SOCIALE“, nonché le attenuanti generiche, ritenute equivalenti all’aggravante prevista dall’art. 416, quarto comma, cod. pen.
Il G.u.p. ha determinato la pena base in dodici anni di reclusione, in misura “di poco superiore al minimo edittale” (in realtà prossima al medio edittale di dodici anni e sei mesi), operando la diminuzione per l’attenuante a effetto speciale nella misura minima di un terzo, senza esprimere alcuna motivazione.
La Corte d’appello, a fronte di una specifica censura sulla entità della riduzione, ha genericamente richiamato la “mole di elementi di prova raggiunta dal Pubblico Ministero”, in contrasto, però, con la valorizzazione del contributo apportato dal ricorrente espressa in più punti dai Giudici di merito.
Anche il principio di diritto richiamato nella sentenza impugnata (il requisito della decisività deve essere inteso in senso non assoluto, ma relativo, tenendo conto del fatto che in ricostruzioni articolate e complesse, basate spesso sul necessario incrocio tra più dati narrativi, nessun elemento di prova è di per sé decisivo, vanificandosi altrimenti il principio di non autosufficienza delle dichiarazioni rese dal correo ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.) si pone in contraddizione con la svalutazione della collaborazione prestata da COGNOME, proprio perché è fisiologico che il contributo, ritenuto “importante, rilevante”, non sia stato da solo decisivo.
Il Giudice del rinvio, pertanto, dovrà fornire adeguata e non contraddittoria motivazione in ordine alla entità della riduzione di pena per la suddetta attenuante che riterrà di dover determinare.
7.2. La motivazione della sentenza impugnata è immune da vizi, invece, in relazione alla conferma della condanna dell’imputato per il reato di estorsione contestato al capo 39).
Senza fondamento la Difesa ha sostenuto che la motivazione sarebbe illogica e apparente solo perché non ha prestato fede alla versione di COGNOME, smentita da una serie di conversazioni intercettate la cui rilevanza è stata genericamente contestata nel ricorso che pure ne ha proposto una diversa interpretazione, sollecitando altresì questa Corte a una rivalutazione in fatto delle risultanze probatorie, in contrasto con il principio in precedenza richiamato, trattando dei ricorsi riguardanti NOME (sub § 4.).
Va altresì ribadito che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede dunque, è possibile
prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella del giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nell’ipotesi – insussistente nel caso in esame – in cui il contenuto sia indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389 – 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 – 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164 – 01).
7.3. È inammissibile il motivo inerente all’applicazione della misura di sicurezza in quanto non proposto nell’atto di appello.
Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 26271 del 26/04/2023, COGNOME, Rv. 284768 – 01; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, COGNOME, Rv. 282322 – 01; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306 – 01; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279903 – 01).
8. Ricorso NOME.
Anche questo ricorso è fondato limitatamente al vizio della motivazione in ordine alla entità della riduzione della pena per la circostanza attenuante della dissociazione prevista dall’art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.
8.1. Il G.u.p. ha riconosciuto all’imputato detta attenuante, non soggetta al giudizio di comparazione, “considerato l’importante, rilevante contributo collaborativo fornito, non solo e non tanto nella ricostruzione delle dinamiche associative del RAGIONE_SOCIALE che lo aveva a riferimento quanto e soprattutto nella affermazione dell’esistenza e dell’attività criminale del RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 1) del quale pure era partecipe”.
Riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante prevista dall’art. 416, quarto comma, cod. pen., la pena per il più grave reato associativo di cui al capo 37) è stata determinata nel medio edittale di quindici anni di reclusione e quindi ridotta per l’attenuante a effetto speciale nella misura minima di un terzo, anche in questo caso senza motivazione sulla entità della riduzione.
La Corte d’appello, a fronte di una specifica censura sulla entità della riduzione, anche per COGNOME ha genericamente richiamato la “mole di elementi di prova raggiunta dal Pubblico Ministero”, in contrasto, però, con la
valorizzazione del contributo apportato dal ricorrente, espressa in più punti dai Giudici di merito.
Può essere in proposito richiamato anche il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la circostanza attenuante della dissociazione si fonda sul mero presupposto dell’utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all’RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, «la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell’imputato, ovvero alle ragioni che hanno determinato l’imputato alla collaborazione» (Sez. 2, n. 18875 del 30/04/2021, COGNOME, Rv. 281287 – 01; in precedenza, in senso esattamente conforme, cfr. Sez. 2, n. 34148 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264529 – 01; Sez. 1, n. 31413 del 19/06/2015, COGNOME, Rv. 264756 – 01; Sez. 6, n. 10740 del 16/12/2010, dep. 2011, Rv. 249373 – 01, COGNOME).
Anche per questo imputato il Giudice del rinvio, pertanto, dovrà fornire adeguata motivazione in ordine alla entità della riduzione di pena per la suddetta attenuante che riterrà di dover determinare.
8.2. È generico e comunque manifestamente infondato, invece, il motivo con il quale la Difesa ha lamentato il riconoscimento delle attenuanti generiche con il solo giudizio di equivalenza, espresso dai Giudici di merito soprattutto a fronte della concreta pericolosità della compagine RAGIONE_SOCIALE di appartenenza, manifestatasi nei numerosi delitti commessi e confessati dall’imputato.
La motivazione è incensurabile, considerato che «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450 – 01; in precedenza, nel medesimo senso, vds. Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, COGNOME, Rv. 245931 – 01; da ultimo cfr. Sez. 5, n. 168 del 09/10/2025, dep. 2026, COGNOME, non mass.).
9. Ricorsi NOME.
I ricorsi sono fondati limitatamente al punto inerente alle attenuanti generiche.
10. È manifestamente infondato, invece, il primo motivo proposto nel ricorso dell’AVV_NOTAIO, con il quale si è sostenuto che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe apparente.
Dalla stessa struttura della motivazione risulta evidente che la Corte, dopo avere riassunto le argomentazioni svolte dal primo Giudice, ha sintetizzato i vari motivi proposti con l’appello e vi ha dato una specifica risposta.
Va in proposito ricordato che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01).
Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell’iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.
Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935 – 01; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593 – 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841 – 01).
Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all’accertamento dei fatti che si riferiscono all’imputazione, determina la nullità della sentenza di appello per mancanza di motivazione se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione, circostanza riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali.
In sede di legittimità, dunque, non è censurabile ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza proposta con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della motivazione (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284096 – 01; Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, COGNOME, Rv.
282097 – 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500 01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 256340 – 01).
Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, qualora le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sull completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (vds., ad es., Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267723 – 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 – 01).
11. Sono privi di fondamento anche i motivi proposti nei due ricorsi relativi alla condanna per il reato associativo di cui al capo 37) e alla qualificazione giuridica del fatto.
I Giudici di merito si sono attenuti ai principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01), le quali hanno ribadito che la condotta di partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE di stampo mafioso si sostanzia nella stabile compenetrazione dell’agente nella struttura organizzativa dell’RAGIONE_SOCIALE, idonea, per le caratteristiche assunte nel singolo caso, a dare luogo alla cosiddetta messa a disposizione. A tale proposito risulta decisiva la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia apporto concreto, sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell’RAGIONE_SOCIALE, tale da far ritenere avvenuto il dato dell’inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva.
Avuto riguardo al caso di specie, risulta rilevante anche il principio, affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad un’RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso, non è sempre necessario che il vincolo si instauri nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell’organizzazione stessa, ben potendo, al contrario, assumere rilievo forme di partecipazione destinate a una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l’obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest’ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura (Sez. 2, n. 11957 del 27/01/2023, COGNOME, Rv. 284445 – 02; Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278471 – 01; Sez. 3, n. 2039 del
02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816 – 02; Sez. 2, n. 52005 del 24/11/2016, COGNOME, Rv. 268767 – 01; Sez. 5, n. 18576 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno, Rv. 263698 – 01).
I ricorsi propongono profili di censura in larga parte reiterativi delle deduzioni già svolte in sede di appello, disattese dalla Corte territoriale con corrette argomentazioni giuridiche e con una motivazione immune dai vizi denunciati.
I Giudici di merito, sulla base delle risultanze probatorie analiticamente esaminate, hanno riconosciuto l’intraneità del ricorrente all’RAGIONE_SOCIALE denominata “RAGIONE_SOCIALE“, rimarcando le chiamate in correità effettuate dallo stesso COGNOME (nonostante il suo tentativo di sminuire il ruolo di affiliato di NOME dopo il primo interrogatorio), da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali hanno riconosciuto il ruolo di “cassiere del RAGIONE_SOCIALE” in capo a NOME, ruolo confermato da NOME dopo la scarcerazione.
La sentenza impugnata ha ribadito che il ricorrente rappresentava un punto di riferimento stabile e importante per NOME mentre questi si trovava in carcere e aveva con lui una linea diretta ed esclusiva poiché poteva chiamarlo liberamente, anche a tarda ora, a differenza di tutti gli altri associati (infat NOME era l’unico, insieme a COGNOME a disporre del suo numero), usufruendo di un telefono “dedicato” tramite il quale riceveva dal capo RAGIONE_SOCIALE direttive e ordini sulla distribuzione del denaro incassato.
Il ricorrente non era un semplice e passivo esattore per conto dell’RAGIONE_SOCIALE, un mero nuncius delle richieste estorsive presso gli imprenditori o un soggetto che si limitava a relazionarsi con il capo della cosca, ma, proprio in virtù dello stretto rapporto fiduciario che aveva con quest’ultimo, era ben integrato nell’RAGIONE_SOCIALE e addentro a tutte le più importanti dinamiche che la riguardavano (ad esempio, le strette alleanze con i vertici del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALECOGNOME di Pagani).
Tutti all’interno del sodalizio erano concordi nell’individuarne i compiti, in primo luogo quello della distribuzione dei profitti delle estorsioni agli affiliat sulla base delle direttive del capo. Dalle intercettazioni telefoniche e ambientali è emerso che egli riscosse una delle tranches insieme a NOME COGNOME e consegnò mensilmente i tremila euro della tangente della RAGIONE_SOCIALECOGNOME Trasporti nelle mani di NOME COGNOME, lo stesso dal quale aveva ricevuto il telefono “dedicato”, dinamiche queste che smentiscono la ricostruzione della Difesa, secondo cui NOME intratteneva un rapporto di esclusiva natura personale con il vertice, senza avere ulteriori interazioni con gli altri componenti della consorteria.
Lo stesso COGNOME affermò, nel suo secondo interrogatorio, che NOME “faceva da cassa”, distribuiva il ricavato delle estorsioni secondo le indicazioni che il primo gli forniva dal carcere e “costituiva un fondo cassa che serviva per pagare le spese legali dei miei accoliti in carcere e per le mie spese personali” (pag. 295 della sentenza impugnata).
La Corte d’appello ha dato atto del ruolo di cassiere ricoperto dal NOME in AVV_NOTAIO e non solo con riferimento alle due estorsioni di cui ai capi 39) e 40) dell’imputazione, sul punto richiamando la conversazione n. 207 (trascritta nel nucleo essenziale a pagg. 296-297), dalla quale si evince che NOME chiese a NOME se anche in quei casi avrebbe dovuto seguire la consueta prassi per la distribuzione dei profitti estorsivi (“sempre come sempre?”). Con questa significativa risultanza, valorizzata nella sentenza impugnata, i ricorsi non si sono confrontati.
La Corte territoriale, confermando la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di partecipazione di NOME all’RAGIONE_SOCIALE mafiosa, ha implicitamente disatteso la richiesta subordinata intesa a ottenere la riqualificazione del fatto in concorso esterno, facendo corretta applicazione dei principi espressi sul tema dalla giurisprudenza di questa Corte.
Infatti, partecipazione e concorso esterno costituiscono fenomeni alternativi fra loro, in quanto la condotta associativa implica la conclusione di un pactum sceleris fra il singolo e l’organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, con la volontà di appartenere al gruppo, e l’organizzazione lo riconosce ed include nella propria struttura, anche soltanto per facta concludenba; il concorrente esterno, invece, rimane estraneo al vincolo associativo, pur fornendo un contributo causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell’RAGIONE_SOCIALE ovvero di una sua articolazione di settore o territoriale, nonché diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima» (Sez. 5, n. 2640 del 23/09/2021, dep. 2022, Rv. 282770 – 01; Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2021, COGNOME, Rv. 280458 – 02; Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, COGNOME, Rv. 264625 – 01).
È inammissibile il motivo inerente alla dedotta insussistenza della circostanza aggravante dell’RAGIONE_SOCIALE armata in quanto non proposto in appello, alla luce del diritto vivente richiamato trattando del ricorso di COGNOME (sub § 7.3.).
13. È fondata – come anticipato – la doglianza relativa al vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, proposta in entrambi i ricorsi, che la sentenza, peraltro, ha spiegato con argomentazioni diverse e non del tutto coerenti rispondendo ai motivi di appello formulati sul punto dall’AVV_NOTAIO (pagg. 297-298) e dall’AVV_NOTAIO (pagg. 303-304).
Anche a prescindere da questo rilievo va preso atto, in primo luogo, che entrambi i Giudici di merito, a fondamento della propria decisione, hanno considerato la presenza di un precedente penale in capo a NOME (per detenzione illegale di un’arma) che in effetti non compare nel certificato del casellario giudiziale, risultando l’imputato incensurato.
La sentenza ha sminuito il valore della piena ammissione di responsabilità di NOME in ordine alle due estorsioni commesse in concorso, non essendo emerso che “l’imputato abbia mai reso piena confessione del suo status di intraneo al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, evocando così più una categoria giuridica che fatti specifici.
Peraltro, secondo un indirizzo espresso anche di recente da questa Corte, ancorché non incontrastato, si è affermato che, «quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia in ordine alla quantificazione della relativa diminuzione di pena, mentre la confessione dell’imputato, tanto più se spontanea e indicativa di uno stato di resipiscenza, può essere valutata come elemento favorevole, per contro la protesta d’innocenza – o, si aggiunge, la scelta di non parlare o di non collaborare in qualche modo con l’autorità giudiziaria – pur di fronte all’evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole, non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate o riconosciute in misura minima all’imputato che non confessi di aver commesso il fatto o non collabori con l’autorità giudiziaria, quale che sia l’efficacia delle prove di reità» (Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, COGNOME, Rv. 286870 – 06).
Inoltre, nel rimarcare l’intensità del dolo, la Corte d’appello ha fatto riferimento, in realtà, all’elemento oggettivo del reato (mentre del tutto infondata è la deduzione difensiva inerente al disposto dell’art. 62-bis, secondo comma, cod. pen., che riguarda, in relazione a certi gravi delitti, solo i «casi previsti dall’art. 99, quarto comma», vale a dire quelli in cui si è in presenza di una recidiva reiterata).
Infine, il Giudice di merito, ai fini della valutazione in tema di attenuanti generiche, può ben tenere conto della gravità della condotta, ma ciò deve fare con specifico riferimento al caso concreto, avuto riguardo ai criteri previsti dall’art. 133, primo comma, cod. pen., e non già alla gravità astratta del reato,
dato che il riconoscimento delle attenuanti atipiche non è precluso ex lege per alcun titolo di reato.
Per altro verso va ribadito che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 – 03; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, COGNOME, Rv. 264378 – 01; Sez. 2, n. 933 dell’11/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258011 – 01).
Il Giudice del rinvio, pertanto, dovrà fornire adeguata motivazione in ordine alla decisione che riterrà di adottare in punto di attenuanti generiche.
La sentenza impugnata, pertanto, va annullata nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME limitatamente al trattamento sanzionatorio e nei confronti di NOME COGNOME limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezione della Corte di appello di Salerno.
Nel resto i ricorsi sono inammissibili.
Ai sensi dell’art. 624, comma 1 e comma 2 prima parte, cod. proc. pen., va dichiarata la irrevocabilità delle affermazioni di responsabilità degli imputati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata:
nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente al trattamento sanzionatorio;
nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
rinvia per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezione della Corte di appello di Salerno.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabili le affermazioni di responsabilità degli imputati.
Così deciso il 16/01/2026.