Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8014 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8014 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi di
COGNOME NOME, nato a Torre Annunziata il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Torre Annunziata il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 23/09/2025 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, per la posizione di COGNOME;
letta per COGNOME la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 23 settembre 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 17 luglio 2023 del G.u.p. del Tribunale di Napoli che aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME alle pene di legge per la violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, il primo, e per numerose violazioni dell’art. 73, comma 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, entrambi.
2.COGNOME lamenta la violazione del ne bis in idem perchØ era stato già condannato con sentenza in data 27 marzo 2018 dalla Corte di appello di Napoli per il reato associativo contestato fino al 2010 (primo motivo) e per il diniego della circostanza attenuante speciale di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 (secondo motivo). Ribadisce tali difese con memoria.
COGNOME lamenta la violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, con
particolare riferimento alla mancata riduzione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche nella misura massima consentita e all’omessa motivazione degli aumenti per la continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Preliminarmente, in rito, si dà atto che il Procuratore generale ha rassegnato le conclusioni scritte solo per COGNOME e non anche per COGNOME, ciò che non ha determinato alcun vizio nella decisione, perchØ Ł pacifico in giurisprudenza che, nel giudizio di cassazione, l’omessa formulazione, in tutto o in parte, RAGIONE_SOCIALE conclusioni da parte del procuratore COGNOMEgenerale, prevista dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., non impedisce la decisione del collegio, atteso che ricorre la nullità ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. unicamente nel caso in cui il pubblico ministero non sia stato messo nelle condizioni di concludere (Sez. 2, n. 24629 del 02/07/2020, Vertinelli, Rv. 279552-01).
2.Nel merito, entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati.
COGNOMEQuanto alla censura sollevata dal COGNOME in ordine alla violazione del ne bis in idem , si osserva che la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 27 marzo 2018 ha avuto a oggetto il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato fino al 2010, senza indicazione della data d’inizio della condotta criminosa, mentre il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nel presente procedimento Ł stato contestato da ottobre 2006 ad aprile 2007. A differenza di quanto suggestivamente sostenuto dal COGNOME nel ricorso, e ribadito nella memoria di conclusioni che si colloca sulla medesima scia della requisitoria del Procuratore generale, non si verte in un caso di continenza o assorbimento, bensì di diversità del fatto, come argomentato nella sentenza impugnata. Infatti, il reato associativo accertato nel 2018 Ł stato contestato fino al 2010, mentre il presente reato associativo Ł stato consumato negli anni 2006-2007. La Corte di appello di Napoli ha accertato che i periodi sono diversi e complementari, senza alcuna sovrapposizione. Il ricorrente non si Ł confrontato specificamente con tale motivazione e non ha dimostrato, ma neanche allegato, che la condotta, contestata come cessata nel 2010, sia iniziata in realtà nell’ottobre 2006 invece che nel maggio 2007.
NØ a tal fine basta l’ammissione di aver fatto parte del clan RAGIONE_SOCIALE dal 2001 al 2011 con ruoli di primario rilievo operativo, svolti, in particolare, nel settore della gestione dei traffici di sostanze stupefacenti e nel settore RAGIONE_SOCIALE estorsioni. Infatti, dalla sentenza di primo grado emerge significativamente che il ricorrente ha concluso, non eccependo la violazione del ne bis in idem , ma chiedendo il riconoscimento della continuazione con i fatti accertati in altre sentenze, tra cui quella della Corte di appello di Napoli del 27 marzo 2018. E l’affermazione sopra riportata Ł stata utilizzata dal G.u.p. per motivare il riconoscimento della continuazione e non per motivare la sussistenza del medesimo fatto. Si evidenzia sul punto che il ricorrente ha fondato il motivo su una lettura parziale e fuorviante della sentenza di primo grado, senza citare il periodo successivo che definiva la specifica traiettoria criminale seguita per un decennio dal COGNOME in funzione dell’unificazione dei reati, considerata l’omogeneità morfologica, teleologica e modale RAGIONE_SOCIALE violazioni, la significativa prossimità, la successione cronologica e, soprattutto, l’unicità del contesto criminale.
In definitiva, ritiene il Collegio che la sentenza qui impugnata abbia fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto secondo cui in caso di contestazione aperta (ma lo stesso Ł a dirsi nel caso di contestazione semi-aperta), non vi Ł identità del fatto se, i n relazione a periodi diversi, siano contestati all’imputato due diversi COGNOMEreati
permanenti nell’ambito della stessa associazione (Sez. 6, n. 51803 del 17/10/2018, Iazzetta, Rv. 274577-01 e Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, COGNOME, Rv. 274287-01).
3.Quanto al trattamento sanzionatorio, il COGNOME ha lamentato il diniego della circostanza attenuante speciale dell’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 da applicarsi sui reati satelliti, mentre il COGNOME ha lamentato il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e il difetto di motivazione degli aumenti per la continuazione.
Con riferimento al primo profilo, il ricorrente, richiamata la sentenza Martellotti di questa Sezione (Sez. 3, n. 30422 del 12/04/2022, non massimata), ha censurato la seguente affermazione della Corte di appello ‘… il primo Giudice, nel calcolare in maniera particolarmente esigua l’aumento per la continuazione per i fatti che occupano, ha specificato che la modalità Ł giustificata dalla concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante speciale di cui all’art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, in misura prevalenti sulle aggravanti, per cui l’istanza di concessione dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 Ł da ritenersi inammissibile a meno che la difesa disconosca il principio per il quale le attenuanti, nel caso di applicazione della disciplina della continuazione, si calcolano sul reato piø grave e non sui reati satellite’. Ritiene il Collegio che la citata sentenza, che ha ritenuto valida l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 nonchØ RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche in relazione al reato satellite di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, non sia pertinente al caso in esame. Ed invero, il ricorrente ha concluso in primo grado chiedendo l’applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti di cui agli art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, 416bis .1, terzo comma, cod. pen., 62bis cod. pen., in misura prevalente alle ulteriori contestate circostanze aggravanti, e l’applicazione del vincolo della continuazione tra i reati in contestazione e quelli oggetto RAGIONE_SOCIALE sentenze di condanna della Corte di appello di Napoli in data 3 dicembre 2013, irrevocabile l’11 giugno 2015, e in data 27 marzo 2018, irrevocabile il 4 febbraio 2021. Non ha menzionato dunque la circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, i cui presupposti, per pacifica giurisprudenza, sono differenti da quelli richiesti per l’applicazione della circostanza attenuante della collaborazione nel reato associativo, di cui al successivo art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990. Mentre per la prima Ł sufficiente l’essersi adoperato per evitare che l’attività di spaccio sia portata a conseguenze ulteriori, anche mediante aiuto al sequestro di “risorse rilevanti”, per il riconoscimento della seconda Ł richiesta l’assicurazione RAGIONE_SOCIALE prove del reato, oppure Ł necessario un contributo efficace per il sequestro di “risorse decisive” (Sez. 3, n. 23528 del 19/01/2018, COGNOME, Rv. 273563-01; Sez. 2, n. 32907 del 03/05/017, COGNOME, Rv. 27065601; Sez. 4, n. 32520 del 14/04/2016, COGNOME, Rv. 267876 – 01). Nella sentenza non risulta alcuna motivazione della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, come si ripete non richiesta, nØ Ł possibile desumere dalla ricostruzione del fatto la sussistenza dei relativi presupposti nØ il ricorrente ha svolto puntuali considerazioni in tal senso nell’atto di appello e nel ricorso per cassazione. Il G.u.p. ha richiamato la fruttuosa collaborazione dell’imputato, precisando che il suo apporto dichiarativo era stato ‘di primaria rilevanza ai fini della ricostruzione del profilo soggettivo e del modus procedendi dell’ente criminale oltre che RAGIONE_SOCIALE singole operazioni delittuose allo stesso riconducibili, avendo in questo senso rappresentato un complemento decisivo rispetto all’ulteriore materiale probatorio acquisito’, ma nulla ha riconosciuto per i singoli reati fine, non avendo indicato condotte utili a evitare che le attività di spaccio fossero state portate a conseguenze ulteriori.
Orbene, la Corte di appello ha affermato che nel reato continuato le circostanze si valutano sul reato piø grave, mentre la giurisprudenza di legittimità ha affermato in plurime
occasioni che le circostanze attenuanti si valutano anche sui reati satellite (si veda, a esempio, Sez. 3, n. 20912 del 11/12/2024, dep. 2025, Borsellino, Rv. 288287 – 01, con riferimento alle circostanze attenuanti generiche). Va precisato però che, nel caso in esame, il G.u.p. ha calcolato le circostanze attenuanti generiche rispetto ai singoli reati satelliti mentre non ha applicato la circostanza attenuante specifica di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 che può coesistere con quella di cui all’art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 in presenza di specifici presupposti, come detto, mai accertati dai Giudici nØ mai rappresentati dall’interessato.
Con riferimento al secondo profilo, va ricordato che l’obbligo di motivazione sia del diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche nella massima estensione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME, Rv. 281217 – 01 e Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, COGNOME, Rv. 268475 – 01) sia degli aumenti per la continuazione (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01) Ł tanto piø pregnante quanto piø gravoso Ł il trattamento sanzionatorio, la cui congruità rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost., va valutata nel suo complesso. Ritiene il Collegio che il G.u.p. abbia pienamente assolto l’onere motivazionale: ha stimato equa la pena in anni dieci di reclusione, così calcolata, anni dieci di reclusione per il reato piø grave di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aumentata, ai sensi dell’art. 416bis .1 cod. pen., ad anni tredici e mesi quattro di reclusione, ridotta ad anni dieci per le circostanze attenuanti generiche, aumentata per la continuazione con sette reati fine, consistenti in episodi di spaccio anche transnazionali con la movimentazione di rilevanti quantità di stupefacente, ad anni tredici e mesi sei di reclusione, ulteriormente aumentata per la continuazione con la condanna della Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in data 18/11/2010, irrevocabile in data 09/06/2011, per spaccio aggravato dalla rilevante quantità e per reati in materia di armi, ad anni quindici di reclusione. Orbene, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, il G.u.p. ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente per la confessione, per il ruolo esecutivo all’interno del sodalizio, e per il comportamento processuale. La prevalenza non Ł stata applicata nella massima estensione, ma il ricorrente non ha allegato elementi decisivi per disarticolare il complessivo giudizio di congruità della pena. Lo stesso Ł a dirsi per gli aumenti della continuazione, estremamente contenuti in mesi sei di reclusione per ogni episodio variamente aggravato e in anni uno e mesi sei di reclusione per fatti accertati con sentenza irrevocabile per cui era intervenuta una condanna ad anni nove, mesi due di reclusione ed euro 46.000 di multa.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in via equitativa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Così deciso, il 12 febbraio 2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME