Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43644 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43644 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GRUMO APPULA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE di APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. Gen. NOME COGNOME per l’inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Bari, con sentenza dell’4/5/2022, ha confermato la sentenza di condanna dal Tribunale di Bari in data 22/1/2020 nei confronti NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2 D.Lgs. 158/2011.
Il ricorrente è stato rinviato a giudizio perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, sebbene sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, non avrebbe osservato la prescrizione di cui al punto 5 del decreto del Tribunale di Bari, cioè di non associarsi a persone che abbiano subito condanne ovvero che siano sottoposte a misure di prevenzione (in specifico nel capo di imputazione si indicava l’essersi intrattenuto con NOME COGNOME nelle date: 18/9/2016; 20/9/2016; 27/9/2016; 3/10/2016) e della prescrizione di cui al numero 4, cioè di vivere onestamente e rispettare le leggi dello stato in quanto, nei casi in cui aveva commesso la precedente violazione, per non essere riconosciuto, si era dato alla fuga senza fermarsi alle intimazioni dei Carabinieri.
All’esito del giudizio di primo grado l’imputato è stato condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione per la sola violazione della prescrizione di cui al numero 5 e assolto con la formula perché il fatto non sussiste per la violazione della prescrizione di cui al numero 4, oggetto del capo b).
Avverso la sentenza ha proposto appello la difesa che, per quanto rileva ai fini del ricorso, ha eccepito la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. evidenziando che il ricorrente era già stato condannato per il medesimo fatto con sentenza passata in giudicato.
La sentenza richiamata e depositata dalla difesa è stata pronunciata dallo stesso Tribunale di Bari il 14/12/2016, divenuta irrevocabile il 17/12/2017, perché essendo sottoposto alla misura di sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di residenza, ponendo un reato in materia di stupefacenti violava il punto 4 delle prescrizione, quello che gli imponeva di vivere onestamente, nonché il punto 7, per avere detenuto cellulari, e, infine, la prescrizione di cui al punto 5, per essersi associato a persone che avevano condanne ovvero erano sottoposte a misure di prevenzione,, cioè NOME COGNOME, con il qual era stato controllato il 18/9/2016; il 20/9/2016; il 27/9/2016, il 3/10/2016, il 6/10/2016 nella data in cui era stato arrestato per il reato in materia di stupefacenti.
La Corte di appello, ritenuto che il fatto non fosse il medesimo in quanto nell’imputazione della sentenza divenuta irrevocabile il riferimento contenuto agli incontri con COGNOME sarebbe stato inserito solo al fine di attribuire rilevo penale all’ultimo episodio senza che i precedenti fossero stati in effetti oggetto di contestazione, ha confermato la condanna.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 649 cod. proc. pen. Nell’unico motivo di ricorso la difesa rileva che la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale sarebbe errata in quanto, come risulta dalla sola lettura dei due capi di imputazione, il fatto sarebbe il medesimo. La considerazione del giudice di appello secondo il quale il riferimento ai medesimi incontri sarebbe stato inserito solo al fine di dare cont dell’abitualità della condotta e non era nei termini di una effettiva contestazione, d’altr canto, sarebbe errato. La pena inflitta con la sentenza già irrevocabile, quantificata in anni due, infatti, sarebbe significativa del fatto che il primo giudice si era pronunciato per tu gli episodi. Di nessun rilievo, infine, sarebbe l’ulteriore considerazione che il primo giudice si era pronunciato anche con riferimento alla detenzione del cellulare e in ordine al reato in materia di stupefacenti allora commesso.
In data 20 giugno 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Nell’attuale processo il ricorrente è stato sottoposto a processo e condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2 D.Lgs. 158/2011 per avere violato la prescrizione di cui al numero 5 del decreto del Tribunale di Bari, Misure di Prevenzione per essersi intrattenuto con NOME COGNOME, soggetto che aveva subito delle condanne, nelle date: 18/9/2016; 20/9/2016; 27/9/2016; 3/10/2016.
Lo stesso ricorrente è stato processato e -con la sentenza emessa dal Tribunale di Bari il 14 dicembre 2016 divenuta irrevocabile il 7/12/2017- condannato alla pena di anni due per lo stesso reato per avere violato le prescrizioni di cui ai numeri 4 e 7 e, per quello che rileva in questa sede, di cui al numero 5 del medesimo decreto per essersi intrattenuto con NOME COGNOME, soggetto che aveva subito delle condanne, nei giorni 18/9/2016; il 20/9/2016; il 27/9/2016, il 3/10/2016, il 6/10/2016 e il 24/11/2016, quando è stato arrestato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui esclude che il fatto oggetto delle due pronunce sia il medesimo sul presupposto che la sentenza divenuta irrevocabile si riferisce a due soli incontri e anche alla violazione di atre prescrizioni.
La censura della difesa è fondata.
La condotta contestata e ritenuta nella sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari il 14 dicembre 2016, seppure si riferisce anche a due ulteriori incontri e alle diverse violazioni delle prescrizioni di cui ai numeri 4 e 7 del decreto, contiene il medesimo fatto oggetto dell’attuale processo.
Il reato di cui all’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale “di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza”, prevista dall’art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., come correttamente evidenziato nell’atto di ricorso, implica un’abitualità o serialità di comportamenti ed è, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (cfr. Sez. n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 – 01).
Ragione questa per la quale la condotta contestata nei due capi di imputazione, nei quali sono contenuti i medesimi incontri, è, quanto alla violazione della prescrizione di cui al numero 5, la medesima.
La diversa conclusione della Corte territoriale, secondo la quale nel processo la cui sentenza irrevocabile sarebbe contestata una condotta ulteriore, cioè quella costituita dai due incontri non compresi nella prima contestazione, d’altro canto, appare errata.
La circostanza che la seconda imputazione faccia riferimento a tutti gli incontri senza differenziare in alcun modo fra questi e senza che sia indicata una qualsivoglia cesura tra gli stessi, infatti, considerato che la condotta assume rilevanza penale solo per l’indicata abitualità e/o serialità dei comportamenti, impone di ritenere che il fatto contestato per gli stessi episodi avvenuti sempre con la stessa persona, sia il medesimo.
Del tutto irrilevante, infine, è il fatto che il Tribunale di Bari con la sentenza divenu irrevocabile si sia pronunciato anche in ordine alla violazione di ulteriori e diverse prescrizioni che nulla aggiungono o tolgono quanto al nucleo della contestazione oggetto dell’attuale processo che è, come già indicato, contenuta in quella, analoga, per la quale la condanna è stata pronunciata.
La violazione dell’art. 649 cod. proc. peri, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado perché l’azione penale non poteva essere proseguita.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado perché l’azione penale non poteva essere proseguita per ostacolo di precedente giudicato.
Così deciso l’il luglio 2023
Il consigliere relatore
NOME COGNOME
Il Presidente