Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18261 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 09/04/2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 18261 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato in Russia il 20/02/1991
avverso la sentenza del 16/04/2024 della Corte di appello di Trieste udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME ricorso trattato con procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Trieste con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di ricettazione, riqualificato il fatto di cui al capo B) nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., riduceva la pena.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 649 cod. proc. pen. Rileva che per la ricettazione del timbro intestato al dott. NOME COGNOME riportante il numero 50021, Ł stato già condannato in separato giudizio il coimputato NOME COGNOME di talchØ la condanna dell’odierno ricorrente sarebbe stata emessa in violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., che vieta un nuovo giudizio per lo stesso fatto; che, benchØ la norma citata faccia riferimento allo stesso imputato, una lettura costituzionalmente orientata ne imporrebbe l’applicazione anche al caso di specie.
Il ricorso Ł inammissibile sotto un duplice aspetto.
3.1. Sotto il primo profilo Ł sufficiente osservare che il reato di cui al capo B), per il quale Ł intervenuta la condanna, Ł contestato in concorso all’odierno ricorrente ed al coimputato NOME COGNOME di talchØ la condanna di quest’ultimo intervenuta in separato giudizio Ł circostanza che non elide la responsabilità del COGNOME; senza tacere che – come il difensore stesso ammette – il
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. 6865/2025
principio del ne bis in idem presuppone che il soggetto nei confronti del quale si procede per la seconda volta sia lo stesso che ha riportato già condanna per quel medesimo fatto, non avendo alcun senso estenderlo a diverso soggetto.
3.2. Sotto il secondo profilo, il ricorso Ł inammissibile per carenza di interesse, sol che si consideri che il capo B) ha ad oggetto la ricettazione di plurimi beni, unitariamente considerati, atteso che non Ł contestata la continuazione. Dunque, il ricorrente non ha alcun interesse ad escludere dai numerosi oggetti ricettati il timbro di cui si discorre, nØ tanto meno ha spiegato la rilevanza della richiesta formulata rispetto alle conseguenze che ne deriverebbero.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME