Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11914 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11914 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TARANTO il 09/02/1979
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO DI LECCE, SEZ.DIST.
di TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del 3ostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto, emessa il 6 marzo 2023, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in rela:Hone al reato di ricettazione di una autovettura e di ulteriori parti di carrozzeria meccaniche di altre automobili provenienti da furto.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo, con unico rrotivo, violazione di legge in relazione all’art. 649 cod. proc. pen. ed al principio del ne bis in idem.
Si assume che il ricorrente, in separato procedimento, era stato condannato dal Tribunale di Brindisi, con sentenza del 16 ottobre 2020, per il furto ci una autovettura BMW, commesso in Mesagne il 14 aprile 2018; l’automobile, come dimostrato da alcuni atti di quel procedimento, sarebbe quella rinvenuti: nella disponibilità dello stesso imputato il giorno successivo, sicché egli avrebbe subtto due condanne per il medesimo fatto, sia pure diversamente qualificato, urti volta come furto e l’altra come ricettazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo manifestamente inondato. 1. Al di là della mancanza di attestazione della irrevocabilità della sentenza emessa nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Brindisi in data 16 Utobre 2020 e ancora in disparte il fatto che la condanna intervenuta nel pr2sente procedimento attiene anche a parti di carrozzeria di automobili che nulla hanno a che vedere con l’autovettura BMW oggetto di ricettazione, dalla lettura dell’indicata sentenza resa in altro procedimento, emerge che il ricorrente, in data 14 aprile 2018, era stato arrestato nella flagranza del reato di furto di una autovettura BMW avente targa diversa da quella ritrovata il giorno successivo nella sua disponibilità ed oggetto della ricettazione per cui si procede i . 1 questa sede.
Infatti, la sentenza del Tribunale di Brindisi, allegata al ricorso, era inerente, punto di fatto, ad un mezzo rubato a tale COGNOME NOME poche Cre prima dell’arresto del ricorrente (lo stesso 14 aprile 2018), mentre l’autovettura ritrovata nella disponibilità di quest’ultimo in seguito alla perquisizione idla su abitazione, avvenuta il 15 aprile 2018 (giorno successivo al suo arrestD), era risultata oggetto di furto commesso il 6 aprile precedente ai danni di tale COGNOME NOME.
E’ evidente, pertanto, che si trattava di due automobili diverse e che non si è proceduto due volte nei confronti dell’imputato per il medesimo fatto. Tanto supera ed assorbe ogni ulteriore rilievo difensivo.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa de li: stesso ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del e spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13/02/2025.