Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32395 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32395 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano dell’8 gennaio 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale della stessa città il 20 febbraio 2024 con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di 2 anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 5 (capo B) e 10 quater, comma 2 (capo C), del d. Igs. n. 74 del 2000. Fatti commessi in Milano tra il 16 dicembre 2016 e il 30 luglio 2019.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale, in ordine ai reati di cui ai capi B e C, eccepita la violazione del principio del “ne bis in idem”, per quanto concerne l’anno di imposta 2016, è manifestamente infondato, costituendo la doglianza la sostanziale riproposizione di un tema che nella sentenza impugnata (pag. 6-7) è stato già affrontato con argomenti pertinenti, essendo stato in particolare rimarcato che la condotta contestata nel procedimento parallelo (occultamento doloso della documentazione contabile della RAGIONE_SOCIALE) è del tutto eterogenea rispetto ai fatti contestati ai capi B e C, riguardanti i reati di omessa presentazione dichiarazione fiscale e di indebita compensazione, essendo ben diversi i rispettivi presupposti.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio d colpevolezza dell’imputato, in base all’assunto secondo cui le argomentazioni utilizzate per l’assoluzione dal reato di cui al capo A dovevano valere anche rispetto ai reati di cui ai capi C, è anch’esso manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie, a fronte dell’adeguata ricostruzione operata dai giudi merito, i quali hanno valorizzato gli approfonditi accertamenti espletati dall’RAGIONE_SOCIALE da cui è emerso che NOME COGNOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, rispetto agli anni di imposta 2016 e 2017, ha omesso di presentare le relative dichiarazioni fiscali, c imposte evase superiori alla soglia di punibilità, utilizzando inoltre in compensazione crediti e crediti da lavoro dipendenti risultati inesistenti per importi superiori a 50.000 euro.
Precisato che l’intervenuta assoluzione dell’imputato dal reato di cui al capo A (avente ad oggett il reato di cui all’art. 4 del d. Igs. n. 74 del 2000) per la mancata prova del superamento d soglia di punibilità non incide sulla tenuta logica del giudizio di colpevolezza rispetto agli al reati, in ragione RAGIONE_SOCIALE differenze strutturali e contenutistiche RAGIONE_SOCIALE rispettive fattispecie.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti i sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2025.