Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19522 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19522 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a ROMA il 14/04/1989
NOME nato a ROMA il 10/09/1986
avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
•
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOMECOGNOME
considerato che la doglianza avanzata nell’interesse del COGNOME, che contesta
la illegittimità dell’occupazione è manifestamente infondata in quanto riproduttiva di profili già vagliati dalla corte di merito (si veda pagina 2 della sentenza
impugnata), nella parte della motivazione in cui ha correttamente valorizzato l’assenza di qualsiasi titolo autorizzativo alla permanenza dell’immobile;
che la doglianza avanzata nell’interesse di COGNOME NOME è parimenti
reiterativa per i motivi sovraesposti e comunque anche generica, limitandosi a contestare il dolo a fronte di una permanenza volontaria all’interno dell’immobile;
ritenuto che l’ultimo motivo di ricorso che contesta l’omessa concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato alla luce della natura permanente del reato contestato che la Corte di appello
assume ancora in corso alla data del giudizio, con statuizione riferita ad entrambi gli imputati e che, in quanto connessa ad un elemento di fatto, appare non
censurabile nella presente sede di legittimità;
considerato infine che anche la doglianza avanzata con la memoria depositata e con la quale si eccepisce la violazione del principio del ne bis in idem alla luce dei principi elaborati dalla Corte EDU appare manifestamente infondata, avendo la sanzione amministrativa la funzione di recuperare le somme derivanti dall’illegittima occupazione dell’immobile e quella penale, reprimendo invece la condotta di impossessamento abusivo di un bene pubblico, che costituisce fattispecie di reato;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso, 15/04/2025