Reato Tributario e Bancarotta: la Cassazione esclude il ne bis in idem
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale all’intersezione tra diritto penale tributario e fallimentare: il rapporto tra il reato di occultamento di scritture contabili e la bancarotta documentale. La Suprema Corte ha fornito chiarimenti essenziali sul principio del ne bis in idem, stabilendo che i due reati non si sovrappongono e delineando i confini della loro applicabilità.
L’Iter Processuale: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso ha origine dalla condanna di un imprenditore per il reato previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 74/2000, ovvero l’occultamento o la distruzione di documenti contabili al fine di evadere le imposte. La condanna, emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello, prevedeva una pena di un anno di reclusione, con la concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali: la violazione del principio del ne bis in idem e l’eccessività della pena inflitta.
Le Argomentazioni del Ricorrente e il principio del ne bis in idem
Il ricorrente sosteneva che l’azione penale fosse improcedibile per violazione del principio del ne bis in idem. A suo avviso, il fatto per cui era stato condannato (occultamento di scritture contabili) era sostanzialmente identico a quello previsto dal reato di bancarotta documentale (art. 216 della legge fallimentare). Di conseguenza, un processo per il reato tributario avrebbe costituito un’ingiusta duplicazione di giudizio. In secondo luogo, lamentava che la pena inflitta fosse sproporzionata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. L’analisi della Corte fornisce una guida chiara su come distinguere le due fattispecie di reato.
Il Rapporto di Specialità Reciproca tra Reato Tributario e Bancarotta
Il cuore della decisione riguarda il primo motivo di ricorso. I giudici hanno ribadito quanto già correttamente argomentato dalla Corte d’Appello: tra il reato di cui all’art. 10 del D.Lgs. 74/2000 e quello di bancarotta documentale non vi è identità, ma un rapporto di specialità reciproca. Questo significa che, sebbene le condotte possano apparire simili (la sottrazione di documenti contabili), i due reati tutelano beni giuridici diversi e presentano elementi costitutivi specifici e non sovrapponibili:
* Reato Tributario (art. 10 D.Lgs. 74/2000): L’obiettivo è tutelare l’interesse dello Stato alla corretta percezione dei tributi. La condotta è penalmente rilevante solo se posta in essere con il dolo specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
* Bancarotta Documentale (art. 216 L. Fall.): L’obiettivo è proteggere l’integrità del patrimonio dell’impresa e gli interessi dei creditori nel contesto di una procedura fallimentare. La condotta è punita per il danno che arreca alla massa dei creditori, impedendo la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
Poiché ogni norma contiene elementi specializzanti che mancano nell’altra, non si può parlare di idem factum. Di conseguenza, non sussiste alcuna violazione del principio del ne bis in idem.
La Valutazione sulla Congruità della Pena
Anche il secondo motivo è stato rigettato. La Cassazione ha osservato che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la quantificazione della pena. Erano partiti dal minimo edittale previsto dalla legge all’epoca dei fatti e avevano applicato le attenuanti generiche nella massima estensione possibile. La pena irrogata è stata quindi giudicata congrua e frutto di un corretto esercizio del potere discrezionale del giudice.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La Corte, dichiarando l’inammissibilità del ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza un orientamento consolidato, chiarendo che la stessa condotta di occultamento delle scritture contabili può, a seconda del contesto e della finalità, integrare il reato tributario o quello fallimentare, ma non entrambi contemporaneamente. La decisione sottolinea l’importanza di analizzare il dolo specifico e il bene giuridico protetto per inquadrare correttamente la fattispecie, escludendo duplicazioni processuali e garantendo l’applicazione della norma più pertinente al caso concreto.
Si può essere processati sia per il reato tributario di occultamento di scritture contabili sia per bancarotta documentale per lo stesso fatto?
No. La Corte ha chiarito che tra i due reati esiste un rapporto di specialità reciproca. Ciò significa che, sebbene simili, hanno elementi distintivi e solo una delle due norme sarà applicabile al caso concreto, escludendo un doppio processo per il medesimo fatto.
Perché il ricorso basato sul principio del ne bis in idem è stato respinto?
Il ricorso è stato respinto perché la Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata l’eccezione. Ha confermato che il reato tributario (art. 10 D.Lgs. 74/2000) e la bancarotta documentale (art. 216 L. Fall.) hanno differenze strutturali e sono in un rapporto di specialità, non di identità. Pertanto, non vi è violazione del divieto di un secondo giudizio.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32420 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32420 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma dell’Il 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Roma il 7 luglio 2023, co NOME COGNOME era stato condanNOME, concesse le attenuanti generiche, alla pena reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 10 del d. Igs. n. 7 commesso in Roma in data anteriore e prossima al 26 febbraio 2019.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l’improcedibilità dell’a per violazione del principio del ne bis in idem, sotto il profilo del vizio di motivazione, manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatament e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata, nella quale (pa state adeguatamente illustrate le differenze strutturali tra il reato di cui all’art 74 del 2000 e quello di bancarotta documentale ex art. 216 della legge fallimentare, correttamente precisato che tra i due reati sussiste un rapporto di specialità recip
Osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’eccessivit è manifestamento infondato, avendo i giudici di appello ragionevolmente sottolinea COGNOME è stata irrogata una pena congrua, cui si è pervenuti partendo dal mini all’epoca vigente, con applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensio
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilev declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in f della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2025.