Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 31687 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 31687 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
NOME nato a BUSSI SUL TIRINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
Ritenuto in fatto
Con sentenza 13 ottobre 2023, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza con cui il GUP presso il Tribunale di Pescara, all’esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato NOME e NOME COGNOME colpevoli dei reati di bancarotta per distrazione (capo 1, lett. d, h, i, I, m) e di bancarotta fraudolenta (capi 2 e 3, lett. b), e, riunite le condotte ai sensi dell’art. 219 legge fa II., li condannati alla pena di tre anni di reclusione ciascuno, nonché inabilitati all’esercizio di un’impresa commerciale ed incapaci di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di tre anni.
2. Avverso tale sentenza entrambi gli imputati, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, hanno proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione al re di cui al capo 1, lett. d), concernente il reato di bancarotta per distrazione somma di euro 13.500 euro derivante dalla cessione di autovetture, a fronte delle quali erano state emesse fatture non riscosse.
La difesa, premesso che il costo storico della cessione, avvenuto nel 2013, era gi stato completamente ammortizzato e che pertanto il prezzo di cessione pari a euro 13.500 avrebbe determinato una sopravvenienza attiva di importo pari al prezzo di vendita, ha rilevato come l’amministratore aveva omesso di intraprendere azioni esecutive nei confronti degli acquirenti insolventi, ritenendole verosimilment infruttuose, procedendo a rilevare una sopravvenienza passiva pari all’inter credito, secondo il principio di prudenza e chiarezza nella stesura del bilancio.
Ciò posto, i ricorrenti sostengono che la condotta contestata non potrebbe qualificarsi come dannosa per la società, attesa l’entità della contestazione quale fa riferimento alla distrazione di 13.500 euro, a fronte di un attivo di bila che al 31.12.2013 era pari ad euro 7.790.442, e a ricavi pari a euro 1.777.125 Difetterebbe, altresì, l’elemento soggettivo del reato contestato come sarebb desumibile dal corretto operato dell’amministratore che, a fronte delle cessioni, h emesso le relative fatture con prezzi in linea con i valori di mercato, le ha regist nei libri contabili, ed ha rilevato la sopravvenienza attiva e quella passiva.
Inoltre, non vi era la consapevolezza dell’incidenza sulle prospettive soddisfacimento dei creditori, atteso il volume di affari della fallita nella dell’operazione contestata. Infine, non ricorrerebbe alcuno degli indici fraudolenza individuati dalla giurisprudenza (ingenti prelievi, vendita sottocosto rami d’azienda, anomale gestioni di importi rilevanti).
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione del principio del ne bis in idem. I medesimi fatti oggetto del presente procedimento sarebbero già stati giudicati in un precedente procedimento concernente i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 11 cod. pen., 2, 10-ter e 11, d.lgs. n. 74 del 2000. Tale procedimento, che si concluso con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, aveva ad oggetto l’emissione delle fatture per operazioni asseritamente inesistenti, le medesime fatture contestate come ipotesi bancarotta nel present procedimento.
Dopo aver ripercorso l’evoluzione della giurisprudenza europea sul principio del ne bis in idem con riguardo ai rapporti tra illeciti penali e illeciti amministrativi, nonc la giurisprudenza di legittimità, i ricorrenti sostengono che le imputazio
contestate nel presente procedimento riguarderebbero i medesimi fatti già giudicati nel precedente processo, cui sarebbe stata data una divers qualificazione giuridica.
2.3. Con il terzo motivo si censura la quantificazione della pena irrogata, rileva che il NOME aveva beneficiato di un provvedimento di riabilitazione e che precedenti gravanti sulla NOME non erano tali da pregiudicare la concessione di un trattamento sanzionatorio più mite.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità de ricorsi.
Considerato in diritto
I ricorsi sono infondati e devono pertanto essere rigettati.
Il primo motivo è infondato.
2.1. In materia di bancarotta fraudolenta, il depauperamento, apprezzabile ai fi della configurazione del reato di cui all’art. 216 I. fall., va inteso come rife una nozione giuridica di patrimonio in senso lato, comprensivo cioè non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano anche le ragioni credito che avrebbero dovuto concorrere alla formazione dell’attivo del compendio patrimoniale (Sez. 5, n. 32469 del 16/04/2013, COGNOME, Rv. 256252), sicché integra il reato anche la mancata riscossione di un credito (Sez. 5, n. 49438 04/11/2019, COGNOME, Rv. 277743 – 01; Sez. 5, n. 57153 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 275232 – 01; Sez. 5, n. 32469 del 16/04/2013, COGNOME, cit.).
2.2. Quanto alla deduzione secondo cui le cessioni di beni e l’omessa richiesta pagamenti non avrebbero determinato il dissesto della società, attesa l’entità de contestazione, va rammentato che secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudo patrimoniale non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatt distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l’agente abb cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME, 266804). Le Sezioni unite di questa Corte hanno, inoltre, chiarito che l’element soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essen sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazion
diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 d 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266805; Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017 Rv. 269562).
Le doglianze dei ricorrenti, lungi dal contestare le condotte ascritte, si limitan escluderne la natura distrattiva, sostenendo la legittimità della sc dell’amministratore in ragione del limitato valore delle autovetture. La sentenz impugnata e quella di primo grado, che si integra con quella conforme di appello (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 – dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), hanno correttamente valutato la sussistenza della condotta distrattiva evidenziando come anche la mancata riscossione di un credito integra una condotta di depauperamento del patrimonio sociale, e che il valore delle vetture cedute senza incassare il corrispettivo doveva ritenersi tutt’altro che irris essendo attestato dalle fatture in atti.
3. Il secondo motivo è infondato.
3.1. La contestazione con cui i ricorrenti deducono la violazione del principio d ne bis in idem attiene alla condotta di emissione di fatture per operazioni inesistenti, che si sostiene essere già stata giudicata in un preced procedimento concernente i reati di cui agli artt. 2, 10-ter e 11, d.lgs. n. 7 2000, definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, passata in giudicato.
In via preliminare occorre rilevare che nella specie non viene in rilievo il princi del ne bis in idem sostanziale, il quale concerne le ipotesi di qualificazione normativa multipla di un medesimo fatto e, attraverso il criterio di specialità, fon la disciplina del concorso apparente di norme, vietando che uno stesso fatto si accollato giuridicamente due volte alla stessa persona. Nel caso in esame, ciò ch i ricorrenti contestano è la violazione del principio del ne bis in idem processuale, il quale concerne non il rapporto astratto tra le disposizioni penali, bensì il rapp tra il fatto e il giudizio, vietando l’esercizio di una nuova azione penale dop formazione del giudicato (Sez. 7, n. 42994 del 20/10/2021, C., Rv. 282187 – 01).
Tuttavia, la censura prospettata dai ricorrenti è infondata, sicché la decisi impugnata deve sul punto essere confermata, sia pure con le seguenti precisazioni.
3.2. La Corte costituzionale, con sentenza n. 200 del 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen., per contrasto con 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 4, prot. n. 7, CEDU, nella parte in secondo il diritto vivente, esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circost
che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenz irrevocabile e il reato per cui e iniziato il nuovo procedimento penale.
La Consulta ha chiarito che la Convenzione europea impone agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere quest’ultimo nella sfera della sola azione od omission dell’agente. Il diritto vivente, con una lettura conforme all’attuale stad sviluppo della CEDU, art. 4 prot. n. 7, impone di valutare, con un approccio storico naturalistico, la identità della condotta e dell’evento, secondo le modalità con esso si è concretamente prodotto a causa della prima. Dunque, sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza d tutti questi elementi. In altri termini, deve essere respinta la tendenz espandere il concetto di identità del fatto fino a richiedere, quale presupposto la sua sussistenza, la sola generica identità della condotta; è invece necessa che l’interprete proceda ad analizzare tutti gli elementi costitutivi, riferendosi confronto fra fatti materiali e non semplicemente a un confronto fra disposizion sa nzionatorie.
La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nell’affermare che, ai fi della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l’identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica del reato, considerare nei suoi elementi costitutivi di condotta-nesso causale-evento, no essendo sufficiente la generica identità della sola condotta; pertanto, preclusione connessa al principio in esame opera ove il reato già giudicato si pong in concorso formale con quello oggetto del secondo giudizio nel solo caso in cui sussista l’identità del fatto storico, inteso sulla base della triade condotta causale-evento, e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di person (Sez. Un. Donati, n. 34655 del 28 giugno 2005), considerati sia nella lor dimensione storico – naturalistica, sia in quella giuridica, non essendo suffici la sola identità della condotta o di parte di essa, laddove la medesima condot violi contemporaneamente più disposizioni incriminatrici (in tal senso Sez. 5, 15630 del 13/01/2022, COGNOME, Rv. 282992 – 01; Sez. 3, n. 11064 del 01/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282927 – 01; Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, COGNOME, Rv. 275518, Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018 COGNOME, Rv. 274448; Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Montagna, Rv. 271717, Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270387; Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269223, nonchè Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, COGNOME, Rv. 273220).
In applicazione di tali principi, questa Corte ha ritenuto che non vi sia violazi del principio del ne bis in idem per insussistenza di un rapporto di identità del fatto nel caso di omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, e quello di bancarotta fraudolenta (Sez. 3, n. 11064 del 01/12/2021, dep 2022, cit.; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, COGNOME, cit.) e neppure nel caso emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui all’art. 8, d.lgs. n. 20222 e bancarotta fraudolenta impropria, differenziandosi tali delitti sia per condotta, sia per l’evento, sia dal punto di vista dell’elemento psicologico.
3.3. Venendo ad esaminare il caso di specie, si deve innanzitutto rilevare che l censura risulta formulata in modo del tutto generico, in quanto prospettata i termini meramente astratti, e non già con riguardo alle condotte come effettivamente consumate. Sotto tale profilo la difesa omette di rilevare che no vi è una completa coincidenza tra le fatture per operazioni inesistenti oggetto d presente procedimento e quelle considerate nel procedimento già definito e che certamente non viene in rilievo il reato di cui all’art. 11, d.lgs. n. 74 del giudicato nel diverso procedimento, in quanto esso attiene a condotte che nulla hanno a che fare con l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.
Dovendo la verifica della violazione del divieto del bis in idem processuale concentrarsi sul fatto storico concretamente oggetto del presente procedimento e di quello oggetto del procedimento già definito con sentenza irrevocabile, emerge che il reato di bancarotta fraudolenta e quello di utilizzo di fatture per operaz inesistenti si differenziano in concreto tra loro.
Quanto alla condotta, il capo 1, lett. h), i), I), m) dell’imputazione concernen reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, essa non considera le violazion tributarie commesse e consistenti nella dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000) e nell’om versamento dell’IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000) in quanto tali, ma relazione al fatto che dette fatture sono state utilizzate dagli imputati per dist somme di denaro della società, imputandole al pagamento delle medesime, così contribuendo a cagionare il dissesto dell’ente. Inoltre, la condotta contestata n si esaurisce in tale azione, ricomprendendo altresì quella di cui alla lett concernente la distrazione di altri beni aziendali.
Quanto all’evento, occorre considerare che la bancarotta fraudolenta è un reato di pericolo concreto, rispetto al quale l’atto di depauperamento – nella spec costituito dalle uscite finanziarie contabilmente imputate al pagamento delle fals fatture – viene in rilievo in quanto, incidendo negativamente sulla consistenza d patrimonio sociale, è idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento dell ragioni creditorie (Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 – 01;
Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, COGNOME, Rv. 269562 – 01). Il reato tributar diversamente, è un reato di mera condotta che si perfeziona con la presentazione della dichiarazione agli uffici finanziari (art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000), ovver l’omissione del versamento dell’IVA alla scadenza fissata (art. 10-ter) e prescind dal verificarsi dell’evento di danno (Sez. 3, n. 25808 del 16/03/2016, COGNOME, R 267659 – 01; Sez. 3, n. 16459 del 16/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269652 – 01).
Anche dal punto di vista dell’elemento soggettivo emerge la differenza tra i due reati, posto che la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione caratterizza per il dolo generico, ed in concreto è stata contestata agli imputat consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte; diversamente, il reato di cui all’ 2, d.lgs. n. 74 del 2000 è connotato dal dolo specifico, costituito dal fine di eva le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
3.4. Analoghe considerazioni valgono anche con riguardo alle condotte di bancarotta documentale contestata al capo 2) dell’imputazione. In tal caso, l fatture per operazioni inesistenti vengono in rilievo in quanto, attraverso la l appostazione nella contabilità della società, gli imputati avevano falsificato scritture contabili della medesima allo scopo di procurarsi un ingiusto vantaggio ovvero di recare pregiudizio ai creditori.
Quanto alla bancarotta impropria di cui al capo 3), la struttura del reato di all’art. 223, comma 2, n. 1), legge fall. si caratterizza per una condotta che coincide con i fatti che sostanziano i reati societari ivi indicati, per il eziologico tra tale condotta e l’aggravamento o la genesi del dissesto, i qu costituiscono le alternative possibili nell’ambito del necessario even naturalistico. Ed invero, la condotta in concreto contestata nell’ambito del presen procedimento consiste nella consapevole esposizione in bilancio di elementi falsi e, specificamente, di fatture per operazioni inesistenti, mentre l’event individuato nella causazione del dissesto della società. Anche in tal caso, dunque risulta evidente la diversità strutturale del fatto storico oggetto del pre procedimento rispetto ai reati tributari contestati nel procedimento già definito.
4. Il terzo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, è infondato. In tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita l discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazio anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nel 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del
19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754). Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142).
Nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un’argomentazione specifica e dettagliata da parte de giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza ne suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 Rignanese, Rv. 267949).
La sentenza impugnata, nel richiamare elementi di sicuro rilievo ai fini dell’art. 1 cod. pen., quali, non solo i precedenti penali, ma altresì l’entità del danno arre al ceto creditorio, palesemente adempie l’obbligo di motivazione richiesto nel caso specifico.
5. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna degli imputati al pagamento delle spes del giudizio.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2024.