Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13174 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13174 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a null (MAROCCO) il 03/08/1993
avverso la sentenza del 30/09/2024 della Corte d’appello di Milano; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni depositate dalla Procura generale in persona del Sostituto Procu Generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano parziale riforma della sentenza (resa in giudizio abbreviato), con cui il G dell’udienza preliminare del locale Tribunale del 17 febbraio 2023, separa posizione di NOME e di altri imputati da quella dei restanti, assolto medesimo per il capo G.2. della rubrica, lo aveva ritenuto colpevole dei re cui ai capi: A.9 (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74); G.3 (art. 23, co legge n. 110 del 1975); G.4 (art. 648 cod.pen) e, applicata la continuazion tali reati e quelli già definitivamente giudicati con sentenza della stess d’appello dell’Il luglio 2019, irrevocabile il 26 settembre 2019, ha ridete la pena in anni nove di reclusione, di cui anni due di reclusione, a t aumento per i reati di cui alla sentenza della Corte d’appello dell’Il lugli
Dalla ricostruzione offerta dalle sentenze di merito si evince che NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile della commissione del reato d partecipazione all’associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, a decorre primo settembre 2017, finalizzata alla commissione di più delitti tra ricompresi dall’art. 73 d.P.R. cit., acquistando, mettendo in vendita e c sostanze stupefacenti di diversa qualità e in particolare cocaina, e marijuana e hashish, in quantità rilevanti, ad acquirenti a loro volta ded spaccio nonché a consumatori finali, con ricavi variabili fra euro 6.000 ed 24.000 al giorno, ponendo in essere più condotte, oggetto delle ulte contestazioni, ricorrendo all’uso della violenza e delle armi, sia per dife piazza di spaccio dagli altri concorrenti nei medesimi traffici delinquenzia per dissuadere gli acquirenti da possibili inadempimenti a seguito compravendite delittuose.
Già il GUP aveva respinto la richiesta della difesa di emettere pronuncia non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 649 cod.proc.pen., posto contestazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 sarebbe già stata giu seppure per fatto diversamente qualificato, con la sentenza del Tribunal Milano del 19 dicembre 2018, irrevocabile il 26 settembre 2019. La Cor d’appello, essendo stata reiterata la richiesta in sede d’impugnazione, ha r che già la lettura dei rispettivi capi d’imputazione ascritti all’imputato diversi procedimenti, non indicava la completa sovrapponibilità delle condo Inoltre, seppure entrambi i procedimenti avessero avuto ad oggetto l’attivi spaccio di stupefacenti all’interno del Parco INDIRIZZO Groane, in cui era coi COGNOME unitamente ad altri due coimputati, le condotte coincidevano solo p l’attività di controllo della piazza di spaccio, cui l’imputato partecipava. esaminando i fatti contestati anche nella parte iniziale del capo A), era ev che nel presente procedimento fosse inclusa la reale attività costitutiva de
di associazione, per forza di cose diversa da quella di mero spaccio già oggetto di giudicato. Allo COGNOME e ai suoi complici era ascritto il reato di partecipazione a un’attività criminosa associata che aveva raggiunto livelli di organizzazione e disponibilità di mezzi e persone tali da integrare la più grave contestazione di cui all’art. 74 dPR n. 309 del 1990. Tali considerazioni andavano dunque estese anche ai reati contestati sub G3 e G4 dell’imputazione, di ricettazione e porto di armi comuni da sparo, non coperti dal giudicato costituito dalla sentenza della Corte d’appello di Milano dell’Il settembre 2019.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo deduce ex art. 606 cod.proc.pen., lett. b), l’erronea applicazione ed inosservanza dell’art. 649 cod.proc.pen. e degli artt. 4 Prot. Cedu e 50 Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE in quanto l’imputato era già stato giudicato per i medesimi fatti con sentenza irrevocabile della Corte d’appello di Milano n. 5565/2019, le due condotte contestate si sovrapponevano integralmente e la motivazione della sentenza impugnata non si era fatta carico di effettuare i necessari specifici riscontri.
Con il secondo motivo deduce ex art. 606 cod.proc.pen., lett. e), in relazione alla negazione del principio del ne bis in idem, posto che il ricorrente ritiene la motivazione offerta, lacunosa e apodittica, essendosi limitata a riprodurre le ragioni articolate dal GUP, senza offrire argomenti sulle effettive caratteristiche di stabilità e autonomia rispetto alle condotte già accertate.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso inammissibile.
In primo luogo, l’esame della sentenza impugnata consente di constatare come le censure in questa sede proposte ripropongano le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, cui la Corte territoriale ha fornito una risposta logica ed esauriente. A riguardo non può che ribadirsi quanto già più volte chiarito da parte di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME,
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Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838- 01).
3. La deduzione della ricorrenza di ipotesi di “ne bis in idem” dei fatti oggetto del presente giudizio (associazione ex art. 74 dPR n. 309 del 1990), con i fatti giudicati con sentenza irrevocabile dell’Il luglio 2019 è assertiva, reiterativa della censura già proposta in appello e non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha evidenziato le ragioni per cui non vi sia coincidenza tra i due fatti, tenuto conto che la condotta di partecipazione all’associazione prevista dall’art. 74 cit. è stata puntualmente descritta nel capo A) dell’imputazione, trattandosi della partecipazione, unitamente agli altri imputati, al fine di commettere più delitti tra quelli previst dall’art. 73 cit., con le modalità anche violente sopra descritte, e avvalendosi di una organizzazione dotata di risorse finanziarie, strutture e mezzi, consistenti in immobili, autovetture, schede telefoniche, armi, elevata disponibilità di danaro derivante dalla lucrosa attività di spaccio, destinata in parte a essere reinvestita nell’acquisto di altro stupefacente e in parte ai consociati. In ciò evidentemente differenziandosi dalle condotte di detenzione e di cessione contestate nell’altro procedimento,
La Corte distrettuale ha quindi adeguatamente evidenziato, con motivazione che non ha formato oggetto di specifica censura, che la condotta di partecipazione all’associazione diretta al traffico di stupefacente, oggetto del presente giudizio, è naturalisticamente diversa da quelle di spaccio contestate nella decisione passata in giudicato; nell’odierno giudizio i fatti di cessione si sommano a quelli della partecipazione all’associazione e sono espressione di distinte volizioni criminose.
Va pertanto evidenziato che in base alla qualificazione giuridica dei fatti oggetto del presente procedimento, gli stessi non appaiono, in nessun modo, espressione di una identica attività criminosa rispetto ai fatti di spaccio oggetto della precedente pronuncia di condanna laddove, ai fini dell’applicazione del principio del “ne bis in idem”, per medesimo fatto deve intendersi la identità degli elementi costitutivi del reato e cioè condotta, evento e nesso di causalità, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica, ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente diverse disposizioni di legge (sez.1, n.19787 del 11/12/2008, COGNOME, Rv.243330).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2025.