Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42462 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42462 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Reggio Emilia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/9/2022 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibil conseguente condanna del ricorrente alle spese, e del difensore del ricorre AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3/12/2020, la Corte di appello di Trieste confermava pronuncia emessa in data 8/6/2018 dal Tribunale di Udine, con la quale NOME COGNOME – quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 110 cod. peri, e 1 10/3/2000 n. 74 e condannato alla pena di quattro mesi di reclusione.
AVerso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per Cassazione articolato i due motivi, con il primo si contestata l’inosservanza o l’erronea applicazione norma incriminatrice, sostenendo che la cessione del ramo di azienda non avev
compromesso la garanzia dei debiti erariali ma le aveva incrementate in quanto, per effetto della previsione dell’art. 2560 comma 1 cod. civ. e 14 d. Igs. n. 472 del 1997, il cessionario era divenuto responsabile in solido in relazione ai debiti erariali, e .con il secondo si denunciava la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. per essere stata la cessione del ramo di azienda uno degli atti distrattivi che avevano determinato l’instaurazione di un processo per bancarotta fraudolenta, ipotesi accusatoria dalla quale l’imputato era stato assolto con sentenza del Tribunale di Udine in data 11/6/2019, divenuta irrevocabile.
Con sentenza del 3/11/2021, questa Sezione ha respinto la censura relativa alla violazione della legge sostanziale ma ha ritenuto fondato il secondo motivo del ricorso, rilevando che la “questione sottoposta alla Corte di appello non coinvolgeva il possibile e astratto concorso formale fra i due reati” ma “la concreta violazione del ne bis in idem, denunciata sul presupposto – già menzionato – che il COGNOME era stato definitivamente assolto, per carenza dell’elemento soggettivo, dal delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1, 219, 223, r.d. n. 26 del 1942, contestato con riguardo alla distrazione dell’intero patrimonio della “RAGIONE_SOCIALE” in favore della “RAGIONE_SOCIALE” che si riteneva commessa proprie con il contratto di cessione di ramo d’azienda del 14/10/2013.
Con sentenza in data 14/9/2022, la Corte d’appello di Trieste, pronunciando in sede di rinvio, ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine condannando l’imputato al pagamento delle spese del grado. La Corte distrettuale ha rilevato l’azione penale per il reato di cui all’art. 11 d.lgs. citato era stata promoss precedentemente a quella per il reato di bancarotta fraudolenta per cui il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione non precludeva che l’imputato dovesse essere giudicato per il delitto di cui all’art. 11, risultando affidata ad “altri ri “l’ipotesi in cui -…- siano divenute irrevocabili più sentenze pronunciate nei confronti della medesima persona aventi a oggetto il medesimo fatto”.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 649 cod. proc. pen.. Sostiene il ricorrente che la decisione impugnata non rispettava il principio di diritto affermato nella sentenza rescindente che faceva discendere dall’identità del fatto storico oggetto del giudicato rispetto a quello oggetto del giudizio pendente l’applicazione a quest’ultimo della causa di improcedibilità invocata dalla difesa. La Corte distrettuale, quindi, qualora avesse ritenuto che ricorreva l’identità dei fatti stori oggetto dei due processi, era obbligata ad adottare la declaratoria d’improcedibilità senza possibilità di valorizzare circostanze ulteriori, quali appunto l’epoca di esercizio dell’azione penale nei due processi.
Il ricorso risulta fondato.
L’art. 4 del Protocollo n. 7 C.E.D.U. prevede : “Nessuno può essere perseguit o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza defini conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato Nel diritto interno, il divieto di un secondo giudizio come conseguen dell’irrevocabilità della sentenza e degli altri provvedimenti giurisdizionali assimilati, è previsto nell’art. 649 cod. proc. pen. ed è ricondott giurisprudenza costituzionale agli artt. 24 e 111 Cost. (C. Cost. n. 501/ 284/2003, 129/2008 e 200/2016).
La Corte costituzionale, proprio nella sentenza ripetutamente citata provvedimento impugnato, ha precisato che tra le garanzie processuali del “gius processo” vi è il «principio di civiltà giuridica, oltre che di genera applicazione» (ordinanza n. 150 del 1995) espresso dal divieto di bis in id grazie al quale giunge un tempo in cui, formatosi il giudicato, l’individuo è sot alla spirale di reiterate iniziative penali per il medesimo fatto. In caso cont contatto con l’apparato repressivo dello Stato, potenzialmente contin proietterebbe l’ombra della precarietà nel godimento delle libertà connesse sviluppo della personalità individuale, che si pone, invece, al c dell’ordinamento costituzionale (sentenza n. 1 del 1969; in seguito, sentenz 219 del 2008)” (Corte cost. 21/7/2016 n. 200).
E’ pacifico in dottrina e giurisprudenza, ancora, che il divieto di un se processo sia un principio AVV_NOTAIO, avente valenza sostanziale e processuale, in quest’ultima dimensione, assicura l’esigenza di certezza del diritto e di eco dei giudizi, mentre nella sua accezione sostanziale mira a evitare l’irrazi ingiustizia di una pluralità di condanna per il medesimo fatto.
E’ di tutta evidenza, quindi, che non soltanto il dato letterale ma anc esigenze che l’art. 649 cod. proc. pen. soddisfa rendono errata la conclusione è pervenuta la Corte d’appello, ossia che la preclusione del secondo giudizio opererebbe laddove nel processo non ancora definito l’azione penale sia st promossa precedentemente rispetto a quanto accaduto nel processo concluso con la pronuncia definitiva.
Se il fatto storico oggetto del giudizio non ancora definito coincide, in t elementi della triade condotta-nesso causale- evento naturalistico, con qu accertato dalla sentenza definitiva, la prosecuzione del processo è preclusa d previsione dell’art. 649 cod.proc. pen. senza la necessità dell’ulteriore veri ordine alla data di esercizio dell’azione penale nei due procedimenti.
Nel caso in esame, inoltre, l’esito assolutorio della sentenza relati bancarotta fraudolenta patrimoniale, qualora si pervenga alla conclusione che
sussiste il medesimo fatto storico, sarebbe non soltanto illegittima ma anche inutile in quanto l’esecuzione di un verdetto di condanna troverebbe ostacolo nella previsione del comma 8 dell’art. 669 cod. proc. per..
Tali principi sono stati tenuti in considerazione dalla sentenza rescindente che, infatti, ha demandato al giudice di rinvio di accertare se fra il fatto storico ogget di giudicato e quello ancora sub iudice vi fosse “una coincidenza degli elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) anche in relazione alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/6/2005, Rv. 231799)”.
Tale verifica non risulta essere stava svolta dalla Corte territoriale, tant’è che alla pag. 8 della sentenza si afferma che la declaratoria d’improcedibilità ex art. 649 cod. proc. pen. non sarebbe adottabile “quand’anche fosse condivisibile la tesi secondo cui, nel caso di specie, tra le due imputazioni oggetto dei due distinti procedimenti sussista il connotato della identità del fatto alla stregua dei principi indicata dalla Corte costituzionale”. L’uso del congiuntivo rende evidente che la tesi non è stata verificata.
S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza con nuovo rinvio alla corte distrettuale affinché accerti se la sentenza del Tribunale di Udine in data 11/5/2019 fosse relativa al medesimo fatto storico oggetto del presente processo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste.
Così deciso il 14/10/2024.