Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1800 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1800 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato il 16/06/1977 a TERRACINA
avverso la sentenza in data 12/02/2024 della CORTE DI APPELLO DI ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
nessuno è comparso nell’interesse di NOME COGNOME nonostante la richiesta di trattazione orale; tuttavia, è pervenuta memoria dall’Avvocato NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOMECOGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 12/02/2024 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 09/11/2021 del Tribunale di Velletri, che lo aveva condannato per il reato di tentativo di ricettazione.
Deduce:
Nullità assoluta della sentenza impugnata per inosservanza di norma processuale, in riferimento all’art. 601 cod. proc. pen. e all’art. 23-bis decreto-legge n. 137 del 2020.
Il ricorrente assume che al difensore è stato impedito di discutere in pubblica udienza, sul presupposto che era mancata l’istanza di trattazione orale.
Osserva, però, che tale istanza non era necessaria, atteso che già nel decreto di citazione risultava specificato che l’appello sarebbe stato discusso in pubblica udienza.
Aggiunge che la Corte di appello non ha considerato le memorie ex art. 121 cod. proc. pen., perché ritenute tardive rispetto alla sequenza prevista per il rito camerale non partecipato.
Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione all’art. 649 cod. proc. pen., in ragione della sentenza di assoluzione già pronunciata dal Tribunale di Velletri in relazione allo stesso identico fatto.
A tale proposito il ricorrente premette che la Corte di appello ha rigettato l’eccepita violazione del divieto di bis in idem osservando che l’odierno procedimento origina proprio dall’assoluzione pronunciata dal Tribunale di Velletri, che ha assolto per il reato di tentativo di riciclaggio del medesimo furgone oggetto dell’odierna contestazione e, al contempo, ha trasmesso gli atti al pubblico ministero per procedere per il reato di tentativo di ricettazione del medesimo furgone, oggi in giudizio.
Si rimarca come -diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello- il fatto è naturalisticamente e storicamente identico, ma ciò che cambia è la sua qualificazione giuridica.
Aggiunge che la Corte di appello -nel giudicare l’originaria contestazione di tentativo di riciclaggio- incorreva in un errore procedimentale, non impugnabile da parte della difesa, in quanto assolveva nel merito COGNOME dal reato di tentativo di riciclaggio e, al contempo, restituiva gli atti al pubblico ministero per procedere per il diverso reato di tentativo di ricettazione.
Si osserva che tale determinazione è stata assunta in violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., che, per l’ipotesi in cui il fatto risulti diverso da quello contestato prevede la sola trasmissione degli atti al pubblico ministero, ma non anche la pronuncia nel merito rispetto al fatto originariamente contestato, per come -inveceha fatto la Corte di appello.
Sottolinea, dunque, l’identità del fatto oggi in esame con quello precedentemente giudicato dalla Corte di appello di Roma con sentenza in data 16.01.2018 oramai irrevocabile, con la conseguente violazione del divieto di bis in idem.
In relazione a tale motivo sono pervenute ulteriori memorie illustrative in data 16.12.2024.
Inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, per insussistenza degli elementi costitutivi del reato tentato.
A tale proposito il ricorrente sostiene che manca la motivazione circa la consapevolezza della provenienza furtiva del furgone e del dolo specifico richiesto per il perfezionamento del reato, con il conseguente configurarsi del vizio di omessa motivazione.
Violazione di legge in relazione alle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio, alla sospensione condizionale della pena e al beneficio della non menzione sul Certificato del casellario giudiziale.
Anche in questo caso il motivo sviluppa argomentazioni intese a risaltare il vizio di omessa motivazione in relazione a tutti i punti indicati nell’intitolazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo di ricorso, da valutarsi per primo in ragione della sua portata risolutiva e assorbente delle ulteriori questioni.
1.1. Per l’esatta comprensione dell’eccezione processuale (e della sua fondatezza) vale la pena ripercorrere brevemente la vicenda processuale che ha interessato COGNOME Michele, in relazione al furgone oggetto dell’odierna contestazione.
Vicaro veniva originariamente tratto a giudizio in diverso procedimento per rispondere del reato di tentativo di riciclaggio dell’autocarro IVECO Trakker 450 di colore bianco, privo di targhe e con telaio n. CODICE_FISCALE, di provenienza furtiva.
In quel procedimento, all’esito dell’appello instauratosi con l’impugnazione della sentenza di primo grado, la Corte di appello -con la sentenza in data 18/01/2018- ritenendo il fatto diverso da quello contestato -nel senso che la fattispecie doveva essere qualificata come ricettazione-, assolveva COGNOME per il reato di tentativo di riciclaggio per l’insussistenza del fatto e -contestualmentedisponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero per procedere per il reato di tentativo di ricettazione.
In effetti, in ragione di tale trasmissione degli atti al pubblico ministero, si riavviava altro procedimento per il reato di tentativo di ricettazione dello stesso furgone prima descritto, per il quale COGNOME riportava la condanna inflittagli dal Tribunale di Velletri, confermata dalla sentenza della Corte di appello oggi impugnata.
1.2. Così riassunta la vicenda processuale, la Corte di appello della sentenza oggi impugnata ha rigettato l’eccezione di violazione del divieto di bis in idem
ritenendo che il fatto giudicato con la sentenza del 18/01/2018 e quello giudicato con la sentenza oggi impugnata fossero diversi, osservando che -anzi- la diversità dei fatti era già stata rilevata dalla sentenza del 18/01/2018, che ha di fatto originato l’odierno procedimento.
La Corte di appello, inoltre, ha osservato che la ricettazione e il riciclaggio sono reati differenti, distinguendosi non solo per l’elemento psicologico, ma anche per le modalità della condotta.
1.3. Il ricorrente, però, ha fondatamente resistito a tali argomentazioni, eccependo che, nel caso in esame, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, non si è realizzata l’ipotesi di un fatto diverso, trattandosi -in realtà- del medesimo fatto, cui è stata attribuita una diversa qualificazione giuridica nei due separati processi.
La correttezza dell’eccezione difensiva emerge chiaramente ove si consideri quanto disposto dall’art. 649 cod. proc. pen., che, nel fissare il principio del divieto di bis in idem, stabilisce che:
«1. L’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345.
Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo».
La norma, dunque, detta i parametri da tenere in considerazione al fine di valutare la medesimezza del fatto, ponendo l’accento sull’identità del fatto storico, così come descritto nell’imputazione, risultando indifferente la veste giuridica attribuita al medesimo fatto, eventualmente mutata in un secondo giudizio.
Coerentemente al disposto normativo, le sezioni unite, con sentenza oramai risalente, hanno chiarito che «ai fini della preclusione connessa al principio “ne bis in idem”, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storiconaturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Sez. U., n. 34655 del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231799 – 01).
Alla luce di ciò, il ricorrente ha correttamente osservato che nel caso in esame il fatto storico per cui COGNOME è stato sottoposto nuovamente a giudizio e in relazione al quale è stato condannato è esattamente identico a quello per cui era stato precedentemente assolto, essendo cambiata soltanto la qualificazione giuridica.
In entrambi i casi, invero, l’odierno ricorrente è stato sottoposto a giudizio per avere ricevuto l’autocarro IVECO Trakker 450 di colore bianco, privo di targhe e con telaio n. W3MMIVID004291916, di provenienza furtiva.
Il secondo giudizio per il medesimo fatto storico, invero, è stato avviato in conseguenza di un errore procedurale in cui è incorsa la Corte di appello di Roma con la sentenza del 18/01/2018, là dove, anziché limitarsi a riqualificare il fatto in contestazione come consentitogli dall’art. 521, comma 1, cod. proc. pen. con eventuale trasmissione degli atti al pubblico ministero, assolveva l’imputato dal delitto ascrittogli e disponeva contestualmente la restituzione degli atti al pubblico ministero per l’eventuale esercizio dell’azione penale in ordine al medesimo fatto diversamente qualificato, così che la nuova imputazione era sin da allora destinata a confliggere con la sentenza di assoluzione, passata in giudicato, in violazione del divieto del doppio processo per lo stesso fatto (cfr. sez. 2, n. 35630 del 16/05/2023, COGNOME, Rv. 284955 – 01; Sez. 4, n. 18135 del 09/02/2010, C., Rv. 247532 01).
Da ciò discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per precedente giudicato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per precedente giudicato.
Così deciso il 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore COGNOME9> Il PresiOnte