Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6265 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6265 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 11/07/2025 del TRIBUNALE di Reggio calabria dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il Tribunale di Reggio Calabria quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di applicare l’istituto di cui all’art. 669 cod. proc. pen. tra la condanna per il reato di maltrattamenti commesso nei confronti della moglie e dei figli minorenni, oggetto della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 26 giugno 2013 e la condanna per il reato di violenza sessuale commesso nei confronti della figlia minorenne, oggetto della sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 27 settembre 2022;
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’istituto in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente omessi di considerare che gli atti di violenza sessuale oggetto del secondo processo erano contenuti nei comportamenti già contestati a titolo di maltrattamenti;
Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, con il riferimento alla radicale differenza delle due condotte ha correttamente e coerentemente fatto riferimento alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto per cui «il delitto di violenza sessuale concorre con quello di maltrattamenti in famiglia qualora, attesa la diversità dei beni giuridici offesi, le reiterate condotte di abuso sessuale, oltre a cagionare sofferenze psichiche alla vittima, ledano anche la sua libertà di autodeterminazione in materia sessuale, potendosi configurare l’assorbimento esclusivamente nel caso in cui vi sia piena coincidenza tra le due condotte, ovvero quando il delitto di maltrattamenti sia consistito nella mera reiterazione degli atti di violenza sessuale» (Sez. 3, n. 40663 del 23/09/2015, dep. 2016, P.g., Rv. 267595 – 01), ciò appunto considerato che «ai fini della preclusione connessa al principio “ne bis in idem”, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona», quando cioŁ vi sia completa coincidenza fra tutte le componenti delle fattispecie concrete (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231799 – 01; Sez. 1, n. 7710, 6/12/2023, dep. 2024,
Ord. n. sez. 971/2026
CC – 22/01/2026
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 7707 del 22/11/2023, dep. 2024, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 12686 del 22/2/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 15706 dell’11/1/2022, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 30428 dell’8/2/2018, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 41172 del 26/10/2011, Cortinovis, Rv. 251554 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non Ł consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 22/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.