Ne bis in idem: quando la truffa non è un duplicato del riciclaggio
Il principio del ne bis in idem rappresenta una garanzia fondamentale nel sistema penale, impedendo che un cittadino sia perseguitato più volte per la medesima condotta. Tuttavia, la sua applicazione richiede una verifica rigorosa dell’identità del fatto storico, come chiarito dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione.
Il caso oggetto di esame
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato per truffa, il quale lamentava una violazione dell’art. 649 c.p.p. Secondo la difesa, i fatti contestati erano già stati oggetto di precedenti sentenze passate in giudicato relative ai reati di associazione per delinquere e riciclaggio. La tesi difensiva puntava a dimostrare che il nuovo processo costituisse una duplicazione indebita di un giudizio già concluso.
Ne bis in idem e diversità delle condotte
La Corte di Cassazione ha analizzato la struttura dei reati contestati per verificare se sussistesse la medesima base fattuale. Il fulcro della decisione risiede nella distinzione tra le condotte di truffa e quelle precedentemente giudicate. I giudici di merito avevano già ampiamente motivato come gli episodi di truffa fossero autonomi rispetto all’attività associativa e al successivo riciclaggio dei proventi.
L’importanza delle persone offese
Un elemento determinante per escludere il ne bis in idem è stato l’individuazione delle persone offese. Nel caso della truffa, i soggetti danneggiati erano specifici e distinti rispetto a quelli coinvolti o colpiti dalle attività di riciclaggio precedentemente sanzionate. Questa divergenza soggettiva e oggettiva impedisce di considerare il fatto come “medesimo” ai sensi della legge processuale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla manifesta infondatezza del ricorso. Il giudice di merito ha applicato correttamente i criteri giuridici per escludere la sussistenza di un precedente giudicato ostativo. La Corte ha rilevato che non vi è alcuna illogicità nel ritenere che la truffa costituisca un’azione distinta, caratterizzata da artifici e raggiri specifici, non sovrapponibile alla mera partecipazione a un’associazione criminale o alla successiva schermatura dei capitali illeciti. La diversità degli elementi costitutivi del reato e la differente tempistica delle azioni hanno reso impossibile l’accoglimento della tesi difensiva.
Le conclusioni
Le conclusioni della Cassazione portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione ribadisce che il principio del ne bis in idem non può essere utilizzato come scudo automatico quando le condotte criminose, pur inserite in un contesto di illegalità diffusa, presentano tratti di autonomia fattuale e colpiscono interessi giuridici differenti.
Quando si applica il divieto di secondo giudizio per lo stesso fatto?
Il divieto si applica solo quando il fatto storico, inteso come condotta, evento e nesso di causalità, è identico a quello già giudicato con sentenza irrevocabile.
Perché la truffa può essere punita separatamente dal riciclaggio?
Perché la truffa riguarda l’acquisizione illecita di beni tramite raggiri, mentre il riciclaggio riguarda la successiva pulizia del denaro, coinvolgendo spesso condotte e vittime differenti.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre al rigetto delle proprie istanze, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma variabile in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48374 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48374 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta una violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato l ragioni del suo convincimento (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per escludere la sussistenza di un “bis in idem” tra la truffa in esame e le fattispecie di associazione per delinquere e riciclaggio già giudicate, stante la diversità di condotte e persone offese;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023
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