Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48370 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48370 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dalla costituita parte civile COGNOME ;
considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazional punto di prova degli elementi costitutivi del reato, sono privi di specificità e tendono a pref una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del pr giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emerge processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senz cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti log e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 – 7);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio manifestamente infondato in quanto si prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 17054 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 – 03; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258011; Sez. 1, n. 8857 del 07/02/1977, COGNOME, Rv. 136409), secondo cui, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, il giudice può tenere cont volte del medesimo dato di fatto, sotto differenti profili e per distinti fini, senza che ciò alcuna lesione del principio del cosiddetto “ne bis in idem sostanziale”;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
ritenuto di non dover procedere alla liquidazione delle spese di parte civile non aven quest’ultima fornito un utile contributo alla decisione contrastando, con motivi specifici, l’ pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 2, n. 12784 del 23/ Rv. 278834; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021,Rv. 281713).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023.