Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15928 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15928 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, n. a Trani, il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza del 08/11/2023 del Tribunale di Trani, in funzione di riesame dei provvedimenti cautelari reali e dei sequestri; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO .
Con ordinanza in data 8 novembre 2023, il Tribunale di Trani, in funzione di riesame de provvedimenti cautelari reali e dei sequestri, rigettava la richiesta di riesame propo nell’interesse di NOME COGNOME (indagato, soggetto titolare delle cose sequestrate e interessato alla loro restituzione), avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubbli ministero in data 20 ottobre 2023, avente ad oggetto assegni di conto corrente, privi dell indicazione del beneficiario ed orologi di pregio; materiale idoneo quindi a comprovare l prospettata ipotesi di reato (art. 132 d.lgs. 385/1993, esercizio abusivo del credito).
1.1 Avverso tale ordinanza proponeva ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, l’indagato soggetto cui le cose sono state sottratte ed interessato alla restituzione, deducendo circostanze di seguito enunciate, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., limiti strettamente necessari alla motivazione:
1.2 vizio esiziale di motivazione per illogicità assoluta (art. art. 606, comma 1, lett. e, cod pen.) per avere il Tribunale male interpretato ed applicato con motivazione assolutamente non convincente il principio “bis in idem cautelare” che preclude la nuova emissione del medesimo titolo sulle stesse cose già in precedenza sequestrate, laddove il decreto sia stato annullato p ragioni sostanziali;
1.3. il medesimo vizio è dedotto con riferimento alla male argomentata sussistenza del fumus commissi delicti rispetto alla ipotesi rubricata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dalla legge.
1.1. Nella nozione di “violazione di legge”, per cui soltanto può essere proposto ricorso p cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l’illogicità manife della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specif autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, COGNOME; seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/1/2009, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, COGNOME; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, COGNOME; Sez. 2, n. 5807, del 18/1/2017, Rv. 269119; più recentemente, Sez. 6, n. 4857/19, del 14/11/2018). Non può pertanto essere proposta come violazione della legge, sostanziale o processuale, la scarsa persuasività degli argomenti spesi da Tribunale per fondare la decisione di rigetto dell’istanza di riesame. (4
1.2. I motivi di ricorso, oltre a chiara indicazione (prima pagina del ricorso ult. cpv vizio di motivazione denunziato e non censurabile in questa sede di legittimità, si sviluppa pure, nel corpo della impugnazione, in una denuncia di non persuasività della motivazione, come riconosce lo stesso ricorrente, che si duole infatti principalmente del fatto che il Tribunal malinteso il senso della impugnazione e non ha offerto corretta risposta argomentativa alle deduzioni in tema di legittimità del possesso delle cose in sequestro.
1.3.1. Nondimeno, è stato precisato che il procedimento cautelare, per la ratio che lo contraddistingue, postula la necessità che i suoi provvedimenti possano andare incontro a un tendenziale adeguamento al mutare delle situazioni; sicché l’«idem», il cui «bis» è precluso, non può concretarsi ed esaurirsi, in ambito cautelare, come avviene invece nel processo cognitivo,
nella mera identità del fatto, ma ricomprende,. necessariamente, anche l’identità degli element posti (e valutati) a sostegno o a confutazione di esso e della sua rilevanza cautelar Coerentemente con tale impostazione è stato, quindi, perfino affermato che, in tema di misure cautelari, qualora il Pubblico ministero, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale de libertate, intenda utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori “nuovi”, può scegliere se riversarli nel procedimento impugnatori ovvero porli a fondamento di una nuova mozione cautelare, ma, una volta effettuata in un senso la scelta, gli è precluso di coltivare l’altra (Sez. 5, n. 29495 del 14/5/2018, Bavuso, Rv. 2734 e ancora che, in pendenza di un’impugnazione incidentale de libertate, il Pubblico ministero, a fronte di sopravvenuti nuovi elementi, può avanzare per il medesimo fatto nuova richiesta cautelare al giudice per le indagini preliminari che, una volta accolta, rende improcedib l’impugnazione pendente (Sez. 3, n. 18031 del 18/1/2019, Basile, Rv. 275958; Sez. 1, n. 36679 del 20/6/2013, COGNOME, Rv. 256887).
1.3.2. Nel caso di specie, deve osservarsi che il Pubblico ministero procedente ha assunto la nuova iniziativa probatoria, apprendendo i medesimi beni, già oggetto di sequestro probatorio annullato (per difetto di elementi atti ad integrare il “tipo” ricettazione), sulla base contestazione “nuova” (esercizio abusivo del credito), fondante sull’apprezzamento di una nuova e differente condotta di reato, peraltro abituale e non istantaneo, come la ricettazione. Ciò quanto ha rappresentato la nuova necessità di annettere la res al procedimento, per esigenze dimostrative del fatto contestato. Talché, si versa evidentemente fuori da una situazione di bis in idem, potendo escludersi in radice la sovrapposizione a un provvedimento cautelare in essere, di altro provvedimento cautelare nei confronti della stessa persona, per gli stessi fatti, diffe e rinnovata essendo la morfologia del fatto, che non si sovrappone, ma succede ad altra cautela, invalidata per difetto di elementi integrativi del nomen iuris.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il rico la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024.