Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22987 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22987 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTELFRANCO DI SOTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 del TRIBUNALE di LUCCA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 22.11.2023, il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice di appello, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Lucca che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di lesioni colpose in danno di NOME COGNOME, in relazione all’incidente stradale avvenuto la sera del 4.1.2018 in Capannori: l’imputato, alla guida di una autovettura, impegnando una intersezione con luce semaforica gialla, andava ad urtare l’auto condotta dalla persona offesa che, proveniente dall’opposto senso di marcia, stava eseguendo manovra di svolta a sinistra, provocandone il ribaltamento su un lato e le lesioni meglio descritte in atti.
L’imputato, riconosciuto corresponsabile del sinistro nella misura del 25% (la persona offesa per il residuo 75%), è stato condannato alla pena di euro 200 di multa; gli è stata applicata la sospensione della patente di guida per 60 giorni ed è stato condannato genericamente al risarcimento dei danni in favore della parte civile; le spese relative all’azione civile sono state compensate nella misura di 1/3 e per la restante parte poste a carico del prevenuto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando – in sintesi – le seguenti violazioni di legge.
Mancato riconoscimento della efficacia delle sentenze di annullamento delle sanzioni amministrative irrogate all’imputato, emesse dal competente Giudice di Pace a seguito di opposizione delle relative ordinanze prefettizie.
II) Violazione del principio del “ne bis in idem”, che impedisce la celebrazione di altro o nuovo giudizio sullo stesso fatto storico, anche in violazione dell’art. 32 cod. proc. civ.
III) Erronea adesione del giudice di appello alla affermazione del giudice di primo grado secondo la quale le sentenze di opposizione a sanzione amministrativa non avrebbero alcun rilievo nel processo penale.
IV) Assenza di contestazioni ex artt. 140 e 141 cod. strada nei verbali di contestazione e nelle ordinanze ingiunzione emesse in via amministrativa, pur relative allo stesso fatto storico-sinistro.
V) Violazione delle norme in tema di ammissione e valutazione delle risultanze della prova testimoniale ex artt. 187 segg. cod.. proc. pen. e illegittima applicazione delle norme giuridiche preposte alla ricostruzione del fatto, con riferimento a quanto riferito dalla COGNOME di non essere stata sanzionata per il sinistro.
VI) Violazione di norme in tema di onere della prova nel processo penale, del Principio di non colpevolezza e dell’art. 603 cod. proc. pen., per avere il giudice
riscontrato la prova del passaggio del ricorrente con luce semaforica gialla sulla base di un filmato in realtà inesistente, e senza alcuna indagine peritale anche in ordine alle capacità e reattività di guida della COGNOME.
VII) Mancata applicazione dell’art. 530 cod. proc. pen. e violazione del principio di non colpevolezza, per non essere stati delineati i limiti del campo di visibilità dell’imputato rispetto all’accusa di non avere arrestato il veicolo presenza di ostacolo e per non essere stata determinata la velocità prudenziale che egli avrebbe dovuto tenere nell’occorso.
VIII) Erronea sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, della condotta, del nesso causale con il preteso evento e della sussistenza dell’elemento soggettivo, ed in relazione all’asserita prevedibilità del comportamento della parte civile.
IX) Erronea ritenuta sussistenza della concorrente rilevanza causale del comportamento dell’imputato nonostante la violazione da parte della persona offesa dell’obbligo di guida con occhiali.
Violazione dell’art. 187 cod. proc. pen. sulla attendibilità e sulla utilizzabili Sns,QP,;’=M it 3f M )2-GLYPH . . della& rsona offesa costituita parte civile.
XI) Erronea valutazione del nesso causale tra le lesioni asserite dalla parte civile e la condotta dell’imputato nonché sulla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato.
XII) Apodittica affermazione del giudice di applicare diversi parametri e/o percentuali per il grado di responsabilità apprezzato nella causazione del sinistro e l’ammontare delle spese legali in parziale compensazione; violazione dell’art. 133 cod. pen. quanto alla misura e alla quantificazione della pena.
XIII) Richiesta di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La difesa della parte civile ha depositato memoria scritta con cui chiede la reiezione del ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5.1. Con riferimento ai primi quattro motivi di ricorso – concernenti i temi dell’asserita violazione del ne bis in idem e della efficacia del giudicato amministrativo – il Tribunale ha correttamente applicato consolidati principi di legittimità in materia, alla luce dei quali non sussiste violazione del divieto di “b in idem” convenzionale nel caso in cui, nei confronti di un soggetto cui sia già stata irrogata una sanzione amministrativa, sia emessa condanna per lo stesso fatto
storico, quando tra il procedimento amministrativo e quello penale sussista una connessione sostanziale e temporale tale per cui le sanzioni siano parte di un unico sistema, a condizione che, in tal caso, sia comunque garantito un meccanismo compensativo che consenta di tener conto, in sede di irrogazione della seconda sanzione, degli effetti della prima, onde evitare che la sanzione complessivamente irrogata sia sproporzionata (Sez. 3, n. 2245 del 15/10/2021 – dep. 2022, Rv. 282799 – 01); inoltre, in tema di prova documentale, le sentenze irrevocabili pronunciate in un giudizio civile o amministrativo non sono vincolanti per il giudice penale che, pertanto, deve valutarle a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen. ai fini della prova del fatto in esse accertato (Sez. 3, n. 17855 del 19/03/2019, Rv. 275702 – 01; in motivazione, la Corte ha osservato che, secondo il principio generale fissato dall’art. 2 cod. proc. pen., al giudice penale spetta potere di risolvere autonomamente ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito e che l’unica disposizione che attribuisce espressamente “efficacia di giudicato” nel processo penale a sentenze extra-penali è l’art. 3, comma 4, cod. proc. pen. con riferimento alla “sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza”); merita di essere segnalata anche Sez. 5, n. 31507 del 15/04/2021, Rv. 282038 01, secondo cui non sussiste violazione del “ne bis in idem” convenzionale nel caso di applicazione, per il medesimo fatto per il quale vi sia stata condanna a sanzione penale definitiva, di una sanzione formalmente amministrativa, della quale venga riconosciuta la natura sostanzialmente penale ai sensi dell’art. 4, Protocollo n. 7, CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, quando tra il procedimento amministrativo e quello penale sussista una connessione sostanziale e temporale tale che le due sanzioni siano parte di un unico sistema sanzionatorio e vengano salvaguardate le garanzie procedurali dirette ad assicurare la pienezza del contraddittorio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Non vi è spazio, quindi, per la pretesa vincolatività per il giudice penale delle sentenze emesse a seguito di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in conseguenza dell’incidente stradale in questione, non potendo ricorrere alcuna violazione del principio del ne bis in idem al riguardo, trattandosi di giudizi (quello penale e quello amministrativo) del tutto distinti fra loro, sia sotto il pro strutturale che funzionale.
5.2. Le restanti censure – con cui essenzialmente si contesta la valutazione degli elementi probatori e la ricostruzione fattuale adottata dal giudice di merito, oltre alla misura della pena – sono inammissibili, in quanto, benché formalmente prospettate come violazioni di legge, nella sostanza denunciano vizi motivazionali, pacificamente non consentiti, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. los. 6 febbraio 2018,
11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come nel caso (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557 – 01); tale regola non muta in ragione dell’Autorità giudiziaria che ha deliberato la decisione (Tribunale o Corte di appello), in quanto la norma è modellata sul reato e non già sul giudice (Sez. 5, n. 38218 del 15/09/2022, Rv. 283799 – 01).
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo; lo stesso ricorrente va, inoltre, condannato a rifondere le spese in favore della costituita parte civile, liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile COGNOME NOME, liquidate in euro tremila oltre accessori come per legge.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigl re estensore
Il Presidente