Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3471 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5   Num. 3471  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Soriano Calabro (VV), il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia emessa in data 09/06/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Vibo Valentia, quale giudice di rinvio – a seguito dell’annullamento, da parte della Prima Sezione di questa Corte, con sentenza n. 164 del 2023, dell’ordinanza con cui il predetto Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza volta a far valere l’esistenza di una pluralità di sentenze irrevocabili a carico del ricorrente,
pronunciate per i medesimi fatti – rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME NOME.
In particolare, il provvedimento impugnato osservava che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, la sentenza n. 181/2017 della Corte di Appello di Reggio Calabria aveva assolto il COGNOME da un’associazione finalizzata al controllo ed alla gestione degli appalti pubblici relativi ai lavori di rifaciment dell’autostrada A/3 Salerno – Reggio Calabria, nei tratti compresi tra gli svincoli di Mileto e Gioia Tauro; tale associazione veniva configurata come una sorta di supersodalizio, in cui erano confluiti una serie di autonomi gruppi criminosi, accordatisi per non danneggiarsi reciprocamente e partecipare alla gestione degli appalti RAGIONE_SOCIALE, ripartendosi territorialmente le tratte su cui ciascun gruppo avrebbe esercitato il proprio controllo; tra questi vi era anche la RAGIONE_SOCIALE COGNOME, di cui il COGNOME sarebbe stato l’imprenditore di riferimento, quale subappaltatore da infiltrare nei lavori autostradali del lotto tra Rosarno e Gioia Tauro, circostanza ritenuta sfornita di prova quanto al ruolo del ricorrente.
Con la sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia il 09/02/2017, invece, il COGNOME era stato condannato per il delitto di concorso esterno nell’associazione a delinquere nota come “RAGIONE_SOCIALE“, radicata nella provincia di Vibo Valentia; il predetto, in particolare, aveva svolto il ruolo d “garante” nell’ambito di vicende estorsive collegate alla gestione degli appalti autostradali nella zona del vibonese, consentendo l’infiltrazione della RAGIONE_SOCIALE nella gestione degli appalti autostradali interessanti i territori dei comuni della provincia di Vibo Valentia.
Il provvedimento impugnato ha osservato come solo apparentemente nelle due sentenze sarebbe stato attribuito al COGNOME il medesimo fatto storico – ossia la partecipazione all’associazione RAGIONE_SOCIALE laddove i due sodalizi individuati presentavano connotazioni strutturali diverse: la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, infatti, prospettava l’esistenza di un meta-gruppo racchiudente più consorterie, tra cui quella dei RAGIONE_SOCIALE, mentre la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia si riferiva esclusivamente alla RAGIONE_SOCIALE; inoltre, le dette associazioni avrebbero avuto ingerenza in territori non coincidenti, per cui l’unico elemento comune sarebbe stato quello del riferimento temporale, posto che entrambi i fatti risalgono ad un’epoca compresa tra il 1999 in avanti, con contestazione aperta, mentre diversi erano anche i soggetti posti al vertice delle dette compagini.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, con due distinti ricorsi, rispettivamente il primo a mezzo del solo difensore di fiducia AVV_NOTAIO Accorretti, ed il secondo a firma di entrambi i difensori di fiducia, AVV_NOTAIO Ac:corretti ed AVV_NOTAIOto
NOME COGNOME, articolando un unico motivo con ciascun ricorso, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
Ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO Accorretti:
2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 649 cod. proc. pen., 416-bis, 110 e 416-bis cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la motivazione dell’ordinanza – fondata sull’elemento strutturale dei sodalizi e sul diverso territorio sul quale dette associazioni avrebbero operato – si pone in contrasto con una corretta interpretazione del principio del ne bis in idem, alla luce dei canoni ermeneutici della giurisprudenza di legittimità: nel caso in esame, infatti, palese risultava la completa coincidenza della condotta del ricorrente nell’ambito del medesimo territorio, in riferimento ad uno stesso arco temporale ed in funzione di un identico scopo personale, atto a realizzare l’interesse associativo. Il provvedimento impugnato, inoltre, finisce per fondarsi su aspetti della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria non attribuibili al ricorrente, il quale – secondo la prospettazione accusatoria – avrebbe consentito l’infiltrazione della RAGIONE_SOCIALE nel sistema di aggiudicazione degli appalti, alla luce delle emergenze processuali sintetizzate in ricorso; parimenti, anche nella sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia l’organizzazione che viene in rilievo è la RAGIONE_SOCIALE e identico è il contesto operativo. In secondo luogo, nel primo procedimento la contestazione riguarda il comune di Mileto, ambito territoriale sottoposto al controllo della RAGIONE_SOCIALE, in quanto ricadente nella provincia di Vibo Valentia, mentre nel secondo ci si riferisce all’ambito territoriale del comune di Vibo Valentia ed alla omonima provincia. In terzo luogo, avrebbe dovuto venire in rilievo, ai fini dell’idem factum, non tanto l’ipotetica espansione del sodalizio criminale, quanto l’effettiva estrinsecazione del ruolo del ricorrente nell’ambito della RAGIONE_SOCIALE, apparendo evidente come il proposito criminale del COGNOME fosse lo stesso in entrambe le vicende. Ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO Accorretti e dell’AVV_NOTAIO: Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1 bis violazione di legge, inosservanza di norma processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 6 669 cod. proc. pen., 416-bis cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in quanto il provvedimento impugnato si fonda su di una presunta diversità strutturale dei sodalizi indicati dalle due sentenze, come desumibile dal diverso tratto autostradale coinvolto e dal riferimento a diverse compagini associative; al contrario, la RAGIONE_SOCIALE di riferimento è sempre la stessa, ossia la RAGIONE_SOCIALE, operante nella provincia del vibonese, come emerge dalla stessa formulazione del capo Ci imputazione posto a fondamento della sentenza di assoluzione della Corte di Appello di Reggio
·  COGNOME Calabria, in cui si dà atto proprio di una spartizione territoriale tra le compagini criminose, il che rende evidente che il COGNOME non sia affatto passato da un’associazione ad un’altra.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è fondato, per le ragioni di seguito indicate. Va, anzitutto, osservato come la sentenza di annullamento emessa dalla Prima Sezione di questa Corte aveva onerato il giudice del rinvio di dare conto della eterogeneità delle compagini criminose individuate dalle due sentenze relativamente alle quali veniva invocata l’applicazione del principio di cui all’art. 649 cod. proc. pen.
La sentenza di rinvio, inoltre, aveva rilevato come il ruolo associativo del ricorrente era stato, comunque, unico, ossia di intermediario nelle estorsioni praticate ai danni delle imprese coinvolte nei lavori d ammodernamento dell’autostrada Salerno – Reggio Calabria.
Non vi è alcun dubbio che, anche in riferimento alle diverse vicende processuali del concorso esterno in associazione mafiosa, da un lato, e della partecipazione all’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen., dall’altro, ai fini dell’applicazi corretta del divieto di bis in idem assumano rilievo, ai fini dell’identificazione dell’idem factum, non soltanto l’astratta coincidenza degli elementi costitutivi del reato, ma anche la concreta manifestazione della condotta, del nesso causale, dell’evento e del dolo (Sez. 2, n. 57393 del 31/10/2018, COGNOME NOME, RV. 274720).
Seguendo l’elaborazione scaturita dal principio affermato delle Sezioni Unite – n. 34655 del 28/06/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799 – l’identità del fatto implica, quindi, una rigorosa analisi non solo degli elementi costitutivi delle fattispecie, ma anche delle circostanze di tempo e di luogo.
Nel caso in esame non risulta affatto appagante la motivazione del provvedimento impugnato, alla luce del principio di diritto individuato dalla sentenza di annullamento, posto che – pacifica la collocazione cronologica delle vicende esaminate nello stesso arco temporale – la preclusione derivante dal giudicato sussiste anche quando venga contestata al condannato, con il secondo giudizio, la partecipazione ad una consorteria criminale che, sebbene connotata da un’articolazione più ristretta di quella risultante dal primo giudizio, si presenta identica, quanto alla sfera operativa e di interessi, all’identità degli affiliati ed ruolo di vertice attribuito ad uno di loro (Sez. 6, n. 48691 del 05/10/2016, Maesano, Rv. 268226).
Nella vicenda specifica, quindi, posto che il ruolo ascritto al ricorrente in entrambe le sentenze risulta, innegabilmente, quello di un imprenditore di
riferimento della RAGIONE_SOCIALE, da infiltrare nei lavori autostradali, anche con svolgimento di attività estorsive, in particolare in base alle risultanze poste a fondamento della sentenza di condanna del Tribunale di Vibo Valentia, ciò che risulta carente è la motivazione circa l’individuazione delle ragioni di eterogeneità delle associazioni di riferimento in ciascuna delle due sentenze esaminate;non a caso, la collocazione soggettiva del ricorrente sembra costantemente riferibile alla RAGIONE_SOCIALE – tanto in riferimento alla condotta di concorso esterno che a quella di partecipazione – in un medesimo arco temporale.
Né si comprende in che senso ed in che misura una vicenda esterna al contributo del ricorrente – ossia l’essersi le cosche di RAGIONE_SOCIALE confederate per meglio gestire, nelle rispettive sfere di competenza territoriale, l’infiltrazione neg appalti dell’RAGIONE_SOCIALE – possa riverberarsi sull’eterogeneità del fatto, essendo incontestato che la RAGIONE_SOCIALE facesse parte proprio di tale confederazione e non sembrando – in riferimento alle due diverse vicende – mutata la sfera territoriale di controllo della detta RAGIONE_SOCIALE né la partecipazione del COGNOME alla detta compagine.
Pertanto, permane la necessità di chiarire, alla luce dei criteri ermeneutici illustrati, in cosa consista la diversità del fatto in riferimento alle vicen processuali esaminate in sede esecutiva, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice dell’esecuzione, in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vibo Valentia.
Così deciso in Roma, il 28/11/2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente