Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7707 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 7707  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POMPEI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/04/2023 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; (-1 , 4.+0  GLYPH gla –   chiesto l’annullamento con rinvio del lette le conclusioni del PGIT —q -crate –tra provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17 aprile 2023 il Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca, ex art. 669 cod. proc. pen., della sentenza di condanna emessa nei confronti di NOME COGNOME il 23 ottobre 2017, divenuta irrevocabile il 6 febbraio 2018.
Ha rilevato, in proposito, che il fatto, qualificato ai sensi dell’art. 646 cod. pen., per cui COGNOME è stato, in quell’occasione, giudicato non coincide con quello, pure costituente appropriazione indebita, per il quale egli è stato raggiunto da decreto penale di condanna, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona il 24 febbraio 2018, che, a differenza dell’altro, contiene l’indicazione del valore dei beni dei quali egli si è appropriato, ciò che vale ad escludere che possa ravvisarsi, nella fattispecie, identità degli elementi costitutivi del reato, id est di condotta, evento e nesso di causalità.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione per avere il giudice dell’esecuzione indebitamente ritenuto la diversità dei fatti indicati nell’istanza, omettendo di considerare che le imputazioni attengono alla medesima condotta e si distinguono soltanto per l’espressa indicazione, in una di esse, del valore della merce per la cui indebita appropriazione egli è stato, in un caso come nell’altro, condannato.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
L’art. 669 cod. proc. pen., dispone, al comma 1, che «Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l’esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre».
La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, stabilito che «Ai fini della preclusione connessa al principio “ne bis in idem”, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Sez. U, n. 34655
del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231799; Sez. 1, n. 41172 del 26/10/2011, Cortinovis, Rv. 251554).
3. NOME COGNOME è stato tratto e giudizio e condannato, in una prima occasione (cfr. sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 23 ottobre 2017, divenuta irrevocabile il 6 febbraio 2018), per essersi impossessato, il 14 febbraio 2014, in luogo sconosciuto, della merce a lui affidata per il trasporto su incarico della RAGIONE_SOCIALE, impresa legalmente rappresentata da NOME COGNOME, e che egli, dopo averla caricata sul mezzo targato TARGA_VEICOLO, con rimorchio targato TARGA_VEICOLO, ha omesso di consegnare al destinatario.
Nell’ambito dell’altro procedimento promosso a suo carico, egli è stato, invece, condannato (cfr. decreto del Giudice per le indagini preliminari, del Tribunale di Verona del 24 febbraio) per essersi appropriato, in Nogara, il 14 febbraio 2014, del carico di bevande, del valore complessivo di euro 23.649,25, che egli, quale dipendente del vettore RAGIONE_SOCIALE e conducente dell’autoarticolato con motrice targata TARGA_VEICOLO e rimorchio TARGA_VEICOLO, aveva, quel giorno, preso in carico.
Ora, al cospetto di fatti che presentano, ictu ocuti, notevoli similitudini avuto riguardo alla medesima collocazione cronologica, all’identità del mezzo guidato da COGNOME, all’oggetto dell’appropriazione, costituito da merce di cui egli aveva il possesso per ragioni di lavoro e che si trovava su quel mezzo di trasporto – il giudice dell’esecuzione ha assegnato valenza radicalmente ostativa all’applicazione della normativa sul ne bis in idem all’indicazione, in una sola delle imputazioni, del valore della merce oggetto di appropriazione indebita, stimato in euro 23.649,25.
Manifesta appare l’illogicità della predetta argomentazione, che fa discendere la diversità dei beni sui quali è caduta l’azione criminosa da un dato privo, in sé, di sicura attitudine probatoria e che, in ipotesi, ben potrebbe essere il portato della diversità delle informazioni raccolte in ciascuno dei due procedimenti penali anziché della non coincidenza dell’oggetto dei reati.
Se, invero, è senz’altro possibile che gli addebiti mossi a COGNOME nell’ambito dei due procedimenti penali riguardino differenti partite di merce nel qual caso non vi sarebbe spazio per l’applicazione dell’art. 669 cod. proc. pen. – non può trascurarsi, per contro, che la decisione impugnata perviene ad una conclusione che non poggia su argomentazioni razionalmente congruenti in quanto esalta un profilo che può dipendere anche da fattori contingenti e, ai fini qui considerati, sostanzialmente neutri.
In proposito, vai la pena di segnalare come il ricorrente ricolleghi il duplicato esercizio dell’azione penale alla proposizione, in relazione al medesimo episodio,
di due distinte querele, presentate dalla persona offesa, l’una, e dalla società che si era incaricata del trasporto, l’altra.
D’altro canto, il ricorrente coglie nel segno laddove evidenzia che il giudice dell’esecuzione, qualora impossibilitato ad accertare, sulla base della sola comparazione delle imputazioni, se i fatti in contestazione fossero o meno integralmente sovrapponibili, avrebbe potuto e dovuto promuovere le opportune verifiche, se del caso disponendo l’acquisizione degli atti dei rispettivi procedimenti penali, adempimento propedeutico ad una più compiuta e soddisfacente analisi critica degli elementi disponibili.
Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata per un nuovo giudizio che, libero nell’esito, sia emendato dal vizio riscontrato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata.
Così deciso il 10/11/2023.