Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25648 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25648 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 25/03/2025 del TRIBUNALE di Bergamo lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto rideterminarsi la pena stabilita nel provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 620 co. 1 lett. l) c.p.p. in anni 5, mesi 9, giorni 20 di reclusione ed € 1350,00 di multa
Con ordinanza del 25 marzo 2025 il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha parzialmente accolto l’istanza di riconoscimento della continuazione avanzata nell’interesse di NOME COGNOME in relazione a sette sentenze di condanna.
In particolare, ha ritenuto fondata la richiesta con riguardo alle sentenze contrassegnate ai nn. 1), 2), 4) e 5) dell’epigrafe del provvedimento e infondata, invece, nel resto.
Si tratta delle sentenze emesse dal Tribunale di Brescia il 21 giugno 2018, irrevocabile, il 15 settembre 2020, dal Tribunale di Vercelli il 21 gennaio 2019, irrevocabile il 25 maggio 2021, dalla Corte di appello di Brescia il 18 marzo 2022, irrevocabile il 25 gennaio 2023 e dal Tribunale di Vercelli il 21 ottobre 2020, irrevocabile il 27 aprile 2023.
La pena Ł stata, così, rideterminata nella misura di sei anni di reclusione e 1.350 euro di multa.
Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un motivo con il quale deduce violazione di legge.
Evidenzia come, sin dalla proposizione della originaria istanza, era stato precisato che tra e sentenze di cui ai nn. 1), 2), 4) e 5), il vincolo della continuazione era stato già riconosciuto con ordinanza del Tribunale di Bergamo, per come desumibile anche dal provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso quel Tribunale dell’11 febbraio 2025.
La pena, peraltro, nel precedente provvedimento ex art. 671 cod. proc. pen. era stata determinata nella misura di cinque anni, nove mesi e 1.350 euro di multa.
In sostanza, il provvedimento impugnato sarebbe affetto da una doppia violazione di
Sent. n. sez. 1901/2025
CC – 29/05/2025
R.G.N. 12821/2025
legge atteso che risulta essere stata operata una, non consentita, reformatio in peius , del precedente provvedimento di riconoscimento della continuazione e sarebbe stato, comunque violato il principio del bis in idem essendosi, peraltro, limitato l’istante a chiedere il riconoscimento della continuazione per le sentenze di cui ai nn. 3), 6) e 7) in estensione a quello già concesso nel provvedimento precedente.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto annullamento senza rinvio e rideterminazione della pena nella misura di cinque anni, nove mesi e 1.350 euro di multa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento.
Dalla disamina degli atti, consentito in ragione della natura della questione posta con il ricorso, emerge che, in sede di proposizione dell’istanza di riconoscimento della continuazione nell’interesse di NOME COGNOME Ł stata sottoposta al giudice dell’esecuzione la circostanza dell’avvenuto riconoscimento, del vincolo per le sentenze di cui ai nn. 1), 2), 4) e 5).
La circostanza, peraltro, risulta agli atti ove Ł presente l’ordinanza del Tribunale di Bergamo in data 23 luglio 2024 che, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha già riconosciuto il vincolo per le sentenze emesse dal Tribunale di Brescia il 21 giugno 2018, irrevocabile il 15 settembre 2020, dal Tribunale di Vercelli il 21 gennaio 2019, irrevocabile il 25 maggio 2021, dalla Corte di appello di Brescia il 18 marzo 2022, irrevocabile il 25 gennaio 2023 e dal Tribunale di Vercelli il 21 ottobre 2020, irrevocabile il 27 aprile 2023.
Nell’istanza del 10 marzo 2025, dalla quale ha preso origine il presente procedimento, peraltro, il ricorrente ha argomentato unicamente in punto di unificazione in continuazione dei reati oggetto delle sentenze di cui ai nn. 3), 6) e 7).
Sussiste, pertanto il doppio vizio eccepito in ricorso.
Da un lato, infatti, nel riconoscere nuovamente il vincolo della continuazione già riconosciuto, il giudice dell’esecuzione ha violato il principio del ne bis in idem , pronunciando una seconda volta sulla medesima regiudicanda .
Dall’altro, ha determinato una, non consentita, modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio precedentemente determinato in sede esecutiva.
Risalente e ancora attuale Ł l’affermazione che «il principio del “ne bis in idem” -che tende ad evitare che per lo stesso fatto-reato si svolgano piø procedimenti e si emettano piø provvedimenti, anche non irrevocabili ed uno differente dall’altro- ha portata generale ed opera in tutto l’ordinamento penale: esso infatti trova espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art 28 e seguenti cod. proc. pen.), nel divieto di un secondo giudizio (art 649 cod. proc. pen.) e nella disciplina della ipotesi in cui, per il medesimo fatto, siano state emesse piø sentenze nei confronti della stessa persona(art. 669 cod. proc. pen.)» (Sez. 6, n. 512 del 11/02/1999, COGNOME, Rv. 212864 – 01; Sez. 5, n. 1919 del 10/07/1995, COGNOME, Rv. 202653 – 01).
Con riferimento a ciò che piø rileva in questa sede, va ribadito il principio di diritto in base al quale «il principio del “ne bis in idem” Ł applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell’esecuzione nei casi in cui esso costituisca l’unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona. » (Sez. 1, n. 45556 del 15/09/2015, P.m. in proc. COGNOME, Rv. 265234 – 01; conformi Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, COGNOME, Rv. 280033 – 01; Sez. 1, n. 1285 del 20/11/2008, dep. 2009, Linfeng, Rv. 242750 – 01).
Si tratta di principio affermato, in occasione della prima sentenza, in fattispecie
coincidente con quella oggetto del presente procedimento, ossia in materia di continuazione tra reati che erano stati già unificati tra loro, con rideterminazione in misura piø gravosa della pena.
Da quanto esposto discende l’annullamento del provvedimento impugnato che, stante la natura delle questioni poste nel ricorso e dei vizi rilevati, deve essere pronunciato senza rinvio ai sensi dell’art. 620, lett. l ), cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così Ł deciso, 29/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME