Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47794 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47794 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Durazzo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Brescia il 22/6/2023
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 giugno 2023 la Corte di appello di Brescia ha espresso decisione favorevole all’estradizione, richiesta dal Ministero della Giustizia dell’Albania, di NOME COGNOME con riferimento al delitto di gruppo strutturato criminale, per il quale è stata emessa nei suoi confronti sentenza di
custodia cautelare n. 1/23 dal Tribunale speciale di primo grado per la lotta alla corruzione e al crimine organizzato di Tirana.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, che ha dedotto l’inosservanza dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e del principio del ne bis in idem non solo con riferimento al reato fine di acquisto di sostanza stupefacente, commesso in Brescia il 26 settembre 2017, ma anche riguardo al delitto associativo. La ricorrente, premesso di essere stata condannata con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, emessa il 6 ottobre 2020, per reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, ha affermato che il compendio probatorio a disposizione dell’autorità giudiziaria italiana all’epoca del procedimento di Bergamo era lo stesso sul quale si fonda la richiesta di estradizione, poiché le indagini sono state svolte in concerto tra la Procura di Bergamo e quella dell’Albania, e la lettura congiunta dei dccumenti, depositati presso la Corte d’appello di Brescia, rendeva evidente che, al momento dell’emissione della prima ordinanza di custodia cautelare, l’Autorità giudiziaria italiana possedeva gli stessi elementi di indagine di quella albanese e che, quindi, erano in valutazione i medesimi fatti, avuto riguardo all’identità sostanziale di essi, indipendentemente dalla loro eventuale diversa qualificazione giuridica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondate le deduzioni proposte.
La ricorrente è stata raggiunta da mandato di arresto interno, emesso il 23 gennaio 2023 dal Tribunale speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata di Tirana per i reati di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, partecipazione a gruppo organizzato strutturato e a reati da parte di organizzazioni criminali, previsti dagli artt. 283/1, 28/4, 333/a/2, 334/1 del codice penale albanese, e da ordine di cattura internazionale del 24 gennaio 2023.
La Corte di appello di Brescia ha espresso decisione favorevole all’estradizione t richiesta dal Ministero della Giustizia dell’Albania / di NOME COGNOME con riferimento al delitto di gruppo strutturato criminale, per il quale è stata emessa nei suoi confronti sentenza di custodia cautelare n. 1/23 dal Tribunale speciale di primo grado per la lotta alla corruzione e al crimine organizzato di Tirana.
La menzionata Corte ha dichiarato insussistenti ai sensi dell’art. 8 della Convenzione di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, sottoscritta e ratificata da entrambi gli Stati, le condizioni per l’estradizione in ordine al reato di cessione e detenzione di sostanza stupefacente, avvenuto in Brescia il 26 settembre 2017.
Con particolare riguardo al reato di partecipazione al gruppo strutturato criminale, corrispondente al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, la Corte di appello ha precisato che per esso non si è mai proceduto in Italia.
Alla luce di tali argomentazioni deve preliminarmente considerarsi che l’art. 9 della Convenzione Europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, applicabile nelle procedure estradizionali attivate dalla Repubblica di Albania, contempla espressamente l’ipotesi del ne bis in dem quale motivo ostativo all’accoglimento della richiesta, enunciando la regola generale secondo cui «l’estradizione non sarà consentita quando l’individuo reclamato è stato definitivamente giudicato dalle autorità competenti della Parte richiesta per i fatti che motivano la domanda. Essa potrà essere rifiutata se le 3 utorità competenti della Parte richiesta hanno deciso di non aprire un perseguimento penale o di chiuderne uno già avviato per gli stessi fatti».
Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di precisare che la nozione di identità del fatto deve intendersi quale coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta oggetto dei due processi, onde il “medesimo fatto”, ai fini della preclusione connessa al rispetto del principio del ne b’s in idem, sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e in relazione alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. Un., n. 34655 del 28/06/2005, dep. 28/09/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799 – 01; di seguito, ex multis, Sez. 6, n. 26414 del 15/06/2012, F., Rv. 253046 – 01).
Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr.: C:orte EDU, Grande Camera, Zolotoukhine c. Russia, 10 febbraio 2009), al di là delle differenti espressioni linguistiche utilizzate, ha valorizzato l’identità dei fatti materiali e no l’idem legale. Escludendo ogni lettura formalistica relativa all’identità della qualificazione giuridica, la Corte EDU ha privilegiato, dunque, nella sua più recente elaborazione, il criterio dell’identità dei fatti materiali, assumendo quali parametri di riferimento l’insieme delle circostanze fattuali concrete relative allo stesso autore e indissolubilmente legate fra loro nel tempo e nello spazio.
Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche, deve rilevarsi, nel caso in esame, che, come sottolineato nel provvedimento impugnato, in Italia, nei confronti della ricorrente, non si è proceduto per il reato associativo e che la
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Corte di appello ha espresso decisione favorevole all’estradizione, richiesta dal Ministero della Giustizia dell’Albania, solo con riferimento al delitto di gruppo strutturato criminale.
In Italia, la ricorrente risulta condannata per i suddetti reati di spaccio di sostanza stupefacente, che, all’evidenza, sono fatti diversi dal reato associativo, avuto riguardo ai contenuti e alle finalità della garanzia sottesa alla previsione del motivo ostativo del ne bis in idem estradizionale.
Nessuna violazione del principio del ne bis in idem può, dunque, ravvisarsi.
Del pari insussistente è la dedotta inosservanza dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
La ricorrente ha assunto che il presente procedimento, seppure attivato dall’Autorità giudiziaria albanese, verte sugli stessi fatti oggetto del procedimento instaurato presso l’Autorità giudiziaria italiana, la quale al momento dell’emissione della prima ordinanza cautelare già disponeva di tutti gli elementi successivamente posti a fondamento della richiesta di estradizione da parte dell’Autorità giudiziaria albanese e della conseguente misura cautelare. La contemporanea pendenza di due procedimenti penali, uno in Italia e l’altro in Albania, riguardanti i medesimi fatti, non consentirebbe, pertanto, l’emissione frazionata di più misure cautelari, dovendosi applicare il principio sancito dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
La deduzione difensiva è manifestamente infondata.
Come recentemente ribadito dalle Sezioni unite, «l’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. delinea un sistema che si sostanzia nella mera sostituzione del termine iniziale di durata della misura adottata per ultima, sicché per calcolare il relativo termine di fase sarà sufficiente far riferimento al dies a quo della prima misura. Il che non comporta una sommatoria dei periodi di custodia, afferenti alle due misure, e non richiede una loro distinta considerazione a seconda delle fasi processuali in cui la conseguente privazione di libertà si è prodotta» (Sez. U, n. 23166 del 28/5/2020, COGNOME, Rv 279347).
L’istituto in esame – funzionale a garantire l’effettivo rispetto del termine di durata massima delle misure coercitive, imponendo la retrodatazione dell’efficacia della misura adottata per seconda nel caso in cui i fatti, suiXquali si basa, erano già noti al momento dell’applicazione della prima misura – si fonda su presupposti che stanno tutti all’interno di un quadro normativo omogeneo, rappresentato dai criteri di computo dei termini di durata massima della misura cautelare, adottati in procedimenti pendenti davanti all’autorità giudiziaria italiana.
L’ordinanza cautelare, finalizzata all’estradizione, invece, si basa su presupposti eterogenei rispetto a quelli riguardanti le ordinarie misure cautelari,
emesse nel procedimento, e ha una durata massima ex art. 714, comma 4, cod. proc. pen. collegata esclusivamente alla definizione de procedimento di consegna.
Ne deriva che i termini di fase, previsti per il procedimento che si svolge in Italia, e il termine relativo alla misura cautelare, disposta rei procedimento di estradizione, sono autonomi e non cumulabili tra loro (Sez. 6, n. 42784 del 10/10/2001, Mango, Rv. 220596 – 01).
In definitiva il ricorso è inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della sanzione pecuniaria, equitativamente ceterminata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso all’udienza del 16 novembre 2023 Il consigliere estensore
Il Presidente