Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35492 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35492 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TARANTO
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/04/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto annullarsi senza rinvio l’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Taranto, adito ex art. 671 cod. proc. pen. da NOME COGNOME, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra alcuni reati ed in particolare tra quelli oggetto delle sentenze emesse dal Tribunale di Taranto – sezione distaccata di Grottaglie in data 6 febbraio 2012 ed in data 2 aprile 2012, entrambe irrevocabili 1’11 dicembre 2012.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, deducendo violazione dell’art. 649 cod. proc. pen.
Evidenzia che il Tribunale di Taranto sezione distaccata di Grottaglie, adito quale Giudice dell ‘esecuzione, aveva già provveduto sull ‘istanza di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze indicate in premessa. Con ordinanza, in data 13 maggio 2013, aveva, infatti, riconosciuto il vincolo di cui all ‘ art. 81, secondo comma, cod. pen. e aveva determinato la pena complessiva di anni 1 e mesi 3 di reclusione. Trattandosi di decisione divenuta irrevocabile essa poteva essere modificata.
Con note scritte tempestivamente depositate il difensore di COGNOME si è rimesso alle valutazioni del Collegio chiedendo di “fare salva la continuazione riconosciuta ” con riferimento ad altro gruppo di sentenze non oggetto di impugnazione.
Il ricorso è fondato.
4.1. Come ricordato dal pubblico ministero ricorrente, il principio del “ne bis in idem” è applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell ‘esecuzione nei casi in cui esso costituisca l ‘unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona (Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, Regano, Rv. 280033).
D ‘ altra parte, l ‘art. 666, comma 2, cod. proc. pen. attribuisce rilevanza al cosiddetto “giudicato esecutivo “, sia pure con riferimento alle questioni dedotte ed effettivamente decise, tanto da imporre la declaratoria di inammissibilità di istanze con cui si ripropongono questioni già decise, basate sui medesimi elementi.
4.2. Nel caso in esame, il giudice dell ‘esecuzione, con l ‘ordinanza impugnata, ha riconosciuto la continuazione tra due reati che già, in precedenza, aveva ritenuto riuniti per continuazione: quindi, su questo aspetto, emettendo una decisione inefficace. Peraltro, nel determinare la pena complessiva, il giudice dell ‘esecuzione aveva adottato una decisione differente rispetto a quella precedente, senza che ciò fosse giustificata da elementi nuovi: con ciò violando, appunto, il principio del ne bis in idem.
L’ordinanza impugnata, per quanto sin qui chiarito, deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l ‘ordinanza impugnata limitatamente al riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle sentenze di condanna nei confronti di NOME del Tribunale di Taranto – sezione distaccata di Grottaglie del 6 ` J-3 5 gli: %febbraio 2012 e del 2 aprile 2012, entrambe irrevocabili GLYPH dicembre 2012.
Così deciso, in Roma 2 luglio 2024.