Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1568 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1568 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE di TERAMO nel procedimento a carico di: NOME nata a GIULIANOVA il 13/03/1981 avverso l’ordinanza del 27/01/2023 del TRIBUNALE di TERAMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOMECOGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 27 gennaio 2023, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Teramo ha parzialmente accolto l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME di riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con quattro sentenze di condanna del medesimo Tribunale, riconoscendo il vincolo ex art. 81 cod. pen. per i reati accertati con la terza e quarta sentenza, e rideterminando la pena complessiva in un anno e due mesi di reclusione.
Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Teramo, deducendo erronea applicazione di legge penale e processuale conseguente al riconoscimento della continuazione, per violazione dell’art. 666 cod. proc. pen. e del principio del ne bis in idem.
Si duole il Pubblico ministero che non sia stata dichiarata l’inammissibilità dell’istanza difensiva, in quanto con precedente ordinanza n. 183 del 2/12/2021 il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Teramo aveva già respinto l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata dalla medesima condannata con riferimento ai reati accertati con le stesse sentenze per le quali vi è stato accoglimento, ordinanza ormai stabilizzata per non essere stata impugnata dall’interessata.
Poiché non sono emersi elementi di novità che consentano di riesaminare i termini della richiesta, né potrebbe considerarsi tale l’aggiunta di due ulteriori titoli esecutivi ai quali è stata estesa la richiesta di continuazione, trattandosi d facile espediente per aggirare la raggiunta stabilità della precedente pronuncia reiettiva, il Pubblico ministero chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata nella parte in cui è stato riconosciuto il vincolo della continuazione.
3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
Osserva il Collegio che l’istanza di incidente di esecuzione in esame costituisce riproposizione di precedente istanza, già rigettata con provvedimento del 2/12/2021 del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Teramo, acquisito agli atti, e non presenta alcun elemento di novità, nemmeno alla stregua dell’aggiunta di due ulteriori reati derivanti dalle sentenze indicate ai nn. 1 e 2 – che non a caso ha indotto il giudice dell’esecuzione a rigettare la relativa richiesta – trattandosi di reati in materia di sostanze stupefacenti commessi nel 2010 e nel 2012, ed in circostanze del tutto eterogenee. Né emerge in alcun modo quale sarebbe il novum che discenderebbe dall’affiancamento di tali ulteriori titoli esecutivi, al cospetto di condanne (quelle qui indebitamente unificate) per due violazioni della misura di prevenzione ex art. 75 D. Lgs. n. 159 del 2011, la prima del 20/6/2015 e la seconda dell’11/12/2015, in luoghi distinti.
t-
Ne discende, conformemente alle deduzioni della parte ricorrente, che tale parte dell’impugnata ordinanza debba essere annullata senza rinvio, poiché la pretesa del condannato era già stata respinta con provvedimento del 2/12/2021, ed è stata riproposta senza alcun elemento di effettiva novità che potesse condurre a riconsiderare sotto diversa luce l’originaria istanza.
Invero, alla stregua dell’esegesi di legittimità, il principio della preclusione processuale derivante dal divieto di bis in idem, opera anche in sede esecutiva, iscrivendosi in esso la regola che impone al giudice dell’esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che costituisca mera riproposizione di altra già rigettata, basata sui medesimi elementi (Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, Pm in proc. Anello, Rv. 242533; Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, COGNOME Rv. 269841); né l’apparente mutazione del petítum può condurre a diversa soluzione, non risultando prospettate nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, ma non considerati ai fini della decisione anteriore (Sez. 1, n. 29983 del 31/05/2013, Pg in proc. COGNOME, Rv. 256406).
Ne consegue l’annullamento dell’impugnata ordinanza in parte qua, fermo restando il rigetto della continuazione per le prime due sentenze indicate, non interessato dal ricorso del Pubblico ministero.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Teramo del 3 ottobre 2017, irrevocabile il 14 marzo 2019, ed alla sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 16 ottobre 2019, irrevocabile il 16 luglio 2020.
Così deciso il 27 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente …i..,..IL