Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9863 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9863 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/10/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Caltanissetta Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Il difensore presente si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
Deposi.t,ta in C alice’Ieria
Oggi,
16 MAR. 2026
IL CANCELLIERE ESPERTO
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RITENUTO IN FATTO
L’indagato COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del riesame, di parziale conferma (con la sola esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e del delitto di cui al capo 33)) dell’ordinanza genetica della custodia cautelare emessa nei suoi confronti per plurimi delitti in materia di sostanze stupefacenti: in particolare, in relazione al delitto di cui all’art. 74 DPR 309 /1990, (capo 1), con il ruolo di partecipe), nonché plurimi reati fine, tutti ex art. 73 DPR 309/1990 (capi 2, 5), 17), 21), 25), 30, 31) e 34).
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla erronea applicazione del principio del ne bis in idem cautelare ed alla relativa apparente e contraddittoria motivazione. In particolare, il ricorrente evidenza che al medesimo PERITORE era stata contestata in altro procedimento la partecipazione ad altra associazione, parimenti finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, operante in Gela dal 2019 in permanenza, contestazione dalla quale poi il COGNOME era stato assolto. Il Tribunale del riesame sarebbe, quindi, incorso nelle denunziate violazioni avendo disatteso la prospettazione difensiva per la quale la precedente associazione e quella contestata nel presente procedimento sarebbero tra loro sovrapponibili (medesimi legami, medesimo territorio, medesimi canali), omettendo quindi di considerare l’effetto preclusivo scaturente dalla precedente assoluzione.
Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla erronea affermazione della sussistenza dell’associazione di cui all’art. 74 DPR 309/1990 in luogo del merso concorso ex art. 110 cod. pen., senza tenere conto della pronuncia rescindente resa dalla Corte di cassazione nell’ambito del diverso procedimento (per il quale COGNOME era un “battitore libero” e non un associato).
Il terzo motivo censura violazione di legge in relazione all’art. 73 DPR 309/1990 per travisamento e mancata confutazione RAGIONE_SOCIALE specifiche deduzioni svolte con riferimento ai singoli capi di imputazione dei reati fine.
Il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza ed attualità RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari ed alla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere.
Nelle more dell’udienza fissata per la trattazione orale del ricorso, il difensore AVV_NOTAIO ha trasmesso due memorie, la prima contenente replica alla requisitoria del Pubblico Ministero, anticipata con nota scritta dal PM, e motivi aggiunti, la seconda ulteriore replica con specifico riferimento all’illegittimo
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impiego dei reati fine come prova della partecipazione associativa e dell’affectio societatis.
È, infine, pervenuta altra memoria con la quale il difensore ha trasmesso il dispositivo di annullamento di altra ordinanza del Tribunale del riesame, emesso dalla Sez. 3 della Corte nel procedimento camerale a carico del coindagato COGNOME, annullamento disposto in relazione a taluni capi di imputazione, dei quali due (capi 17) e 30)) comuni all’odierno ricorrente.
All’udienza fissata per la trattazione orale del ricorso, la Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore presente, AVV_NOTAIO, si è riportato ai motivi e ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per genericità di tutti i motivi dedotti. Deve anzitutto premettersi che, in tema di impugnazione RAGIONE_SOCIALE misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 – 01; Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, COGNOME, Rv. 252178 – 01). La giurisprudenza consolidata della Corte ha chiarito inoltre che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Coi -te spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie. (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01). Alla luce della premessa sopra riportata, in riferimento ai singoli motivi di ricorso si osserva quanto segue.
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché non si confronta con la motivazione addotta dal Tribunale in risposta ad analogo motivo di riesame, motivazione scevra dai lamentati profili di apparenza e contraddittorietà.
L’ordinanza impugnata, infatti, individua nella compagine oggetto della contestazione di cui al capo 1) una nuova compagine associativa sorta in esito agli arresti eseguiti nel marzo 2024 nel contesto di altro procedimento (rgnr 742 del 2018), per brevità indicato come operazione RAGIONE_SOCIALE. Il motivo di riesame addotto dalla difesa del COGNOME aveva riguardo alla sussistenza di un bis in idem con specifico riferimento alla contestazione del delitto associativo, imputazione dalla quale il PERITORE era stato assolto, del quale si assumeva la sovrapponibilità proprio a quello del precedente procedimento, e ad esso il Tribunale, dopo aver precisato che l’attuale compagine associativa doveva ritenersi operante a far data dal luglio 2024, contrapponeva argomenti di novità – idonei ad escludere l’identità del fatto, intesa quale corrispondenza storico naturalistica nella configurazione del reato -, fondati essenzialmente sulla solo parziale coincidenza soggettiva dei componenti e sull’esistenza di nuovi canali di approvvigionamento. In particolare, il Tribunale evidenzia come l’associazione contestata nel presente procedimento sia “…frutto della creazione di una realtà associativa avviata ex novo grazie al contributo materiale di realtà criminali diverso, tanto che compare la figura del COGNOME NOME, quale soggetto che opera per la individuazione di canali di approvvigionamento dalla Lombardia (ma anche dalla Spagna) comunque differenti da quelli emersi nel procedimento RAGIONE_SOCIALE (che utilizzava canali di fornitura anche dai territori di Catania e Calabria, assenti nell’odierno procedimento…)”; tra i soggetti non già inclusi nel sodalizio interessato dalla precedente indagine, il Tribunale annovera altresì COGNOME NOME e di tutti i soggetti operanti a piede libero sul territorio “…totalmente diversi da quelli indicati nella sentenza del 21.07.2015 citata dalla difesa” . Sempre a pagina 13 dell’ordinanza impugnata, si legge, altresì, che ad avviso del Tribunale del riesame, data per presupposta l’esecuzione degli arresti operati nel marzo del 2024 e la sottoposizione a misura della gran parte dei sodali, il precedente sodalizio sia venuto meno. Ebbene, con tutti i predetti argomenti il ricorrente non si confronta, limitandosi a valorizzare i residui elementi ed argomenti di somiglianza dei due distinti contesti associativi, (quali la medesimezza del contesto operativo nell’ambito del narcotraffico e la localizzazione geografica) che potrebbero in astratto accomunare, a ben vedere, un numero indeterminato di sodalizi criminosi succedutisi nel tempo in una medesima area geografica. Alla luce RAGIONE_SOCIALE sopraesposte argomentazioni, il motivo oltre che generico non è consentito dalla legge in ragione del fatto che con esso si propone propone altresì una rivalutazione degli indici fattuali già sottoposti a vaglio sia dal giudice in sede di provvedimento genetico che dal Tribunale del riesame, con motivazione scevra dai lamentati profili di contraddittorietà (anche in relazione alla mancata conferma dell’aggravante di Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
cui all’art. 416-bis.1 che non avrebbe potuto valere ex se a comprovare la diversità rispetto alla ipotesi associativa del procedimento RAGIONE_SOCIALE).
Il secondo motivo di ricorso è anch’esso generico poiché non contiene argomenti idonei a contrastare la motivazione addotta dal Tribunale nel provvedimento impugnato. In particolare, l’ordinanza impugnata ha confermato il ruolo associativo ascritto al ricorrente quale partecipe del sodalizio di cui al capo 1) RAGIONE_SOCIALE provvisorie incolpazioni in ragione di plurimi elementi:
il contatto con il fornitore COGNOME ELVIS, comprovato da captazioni del 6 e dell’8 agosto 2024, dalle immagini RAGIONE_SOCIALE video riprese eseguite presso il Bar gestito dal coindagato COGNOME nonché dalle contestazioni di cui ai capi 3) e 5);
i contatti del COGNOME con COGNOME NOME e COGNOME, entrambi ristretti in carcere, luogo dal quale questi ultimi, grazie alla disponibilità d apparecchi cellulari, impartivano direttive ai coindagati e tra questi al COGNOME (conversazioni del 12 e del 14 novembre 2024 richiamate nell’ordinanza impugnata e compiutamente riportate alle pagine 173 e ss. `dell’ordinanza genetica), e ne gestivano eventuali disaccordi (conversazione T134, ritrascritta a pagina 329 e ss. dell’ordinanza genetica)
la suddivisione dei compiti tra COGNOME e PERITORE nella gestione del traffico illecito;
la circostanza che il COGNOME si avvalesse a sua volta di ulteriori soggetti la cui collaborazione si rendeva necessaria per assicurare la custodia dello stupefacente, assicurare la disponibilità di telefoni e schede all’interno del carcere, provvedere al trasporto, acquisto e collocamento sul mercato della sostanza stupefacente (pagina 16 e 17 dell’ordinanza impugnata).
A tali elementi, si aggiungono le ulteriori deduzioni svolte a pagina 18 e ss. del provvedimento impugnato, laddove si sottolinea, oltre alla natura continuativa dell’attività svolta dal COGNOME, la circostanza che lo stesso fosse coinvolto in episodi rilevanti (quale la fornitura di cui al capo 5) RAGIONE_SOCIALE imputazioni), che intrattenesse rapporti non solo con il COGNOME ma anche con COGNOME e COGNOME, ed altresì direttamente con il fornitore del canale di approvvigionamento albanese a disposizione dell’associazione. Quanto al rilievo del dato investigativo emergente dalle captazioni relativamente all’intervento del COGNOME per appianare contrasti sorti tra COGNOME e COGNOME, la motivazione addotta dal Tribunale nell’ordinanza gravata, ovvero che la stessa lungi dall’essere prova di un rapporto di subalternità tra COGNOME e COGNOME, costituisca piuttosto prova della sussistenza di un interesse comune a tutti gli interlocutori (pag. 16), risulta priva dei profili di illogicità denunciati, stante la logicità dell’argomento utilizzato, fond
sull’interesse del RAGIONE_SOCIALE ad intervenire per evitare contrasti tra i sodali accomunati da un fine unitario quantomeno di profitto.
1.3 II terzo motivo di ricorso è articolato senza tenere in alcun conto la motivazione addotta nel provvedimento impugnato in relazione ai singoli reati fine, che non si limita a richiamare le motivazioni svolte dal GIP in sede di ordinanza genetica, ma ne affronta partitamente le ragioni di censura (tra l’altro, con riferimento al capo 3) RAGIONE_SOCIALE imputazioni, posto che il capo 2) del quale si parla nel ricorso non risulta contestato al COGNOME), in ragione dei risultati RAGIONE_SOCIALE attività intercettazione svolte. Sotto tale profilo, peraltro, il dedotto vizio di motivazione del provvedimento impugnato cela una richiesta di rivisitazione del significato del compendio captativo, preclusa a questa Corte posto che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01; Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 – 01), vizi, quelli della illogicità e della irragionevolezza, che non affliggono il provvedimento impugnato.
1.4. Inammissibile anche il quarto motivo di ricorso, sia con riferimento alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari che alla idoneità della misura custodiale, tenuto conto della circostanza che dal titolo di reato di cui al capo 1) RAGIONE_SOCIALE provvisorie incolpazioni deriva la doppia presunzione (relativa) di sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e di adeguatezza della misura custodiale, superabile solo dalla prova che l’interessato fornisca di circostanze da cui desumere l’affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare o l’adeguatezza di misura meno afflittiva sicché, in mancanza di tali elementi, l’onere di motivazione incombente sul giudice deve ritenersi assolto mediante anche solo il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di una attenuazione RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari. Sul punto, l’ordinanza impugnata ha fatto comunque buon governo dell’interpretazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni del codice di rito in tema di attualità RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari ove correlate alla commissione di reati associativi di tipo diverso da quello di cui all’art. 416-bis cod. pen. ed ha espressamente ritenuto l’attualità RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari in ragione della prossimità temporale RAGIONE_SOCIALE condotte contestate, della personalità dell’indagato desumibile dai suoi precedenti, del ruolo di anello di congiunzione tra gli organizzatori reclusi, i fornitori e gli acquirent finali, con ciò assolvendo all’onere motivazionale con argomentazioni scevre dai profili di censura articolati in ricorso.
Parimenti generico il motivo nella parte in cui censura la scelta della misura, in ragione della valutazione di non utilità degli elementi addotti della difesa al superamento della richiamata presunzione relativa di idoneità della misura custodiale, anche tenuto conto dell’atteggiamento del ricorrente, valutato come non rispettoso RAGIONE_SOCIALE prescrizioni correlate al regime detentivo, tanto da commettere i fatti in concorso con soggetti sottoposti ad esso.
Quanto, infine, all’invocata estensione dell’annullamento del titolo cautelare disposto da questa Corte come da dispositivo trasmesso, non si ravvisano ragioni di automatica estensione del relativo effetto favorevole, né sul punto il ricorrente ha comprovato una coincidenza dei motivi di ricorso addotti nel presente procedimento rispetto a quelli del coindagato (concorrente limitatamente a due ipotesi di reato).
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter RAGIONE_SOCIALE disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perc provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato art. 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 27/02/2026