Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 51456 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 51456 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore Generale
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 20.9.2022 la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con cui il locale Tribunale/c · – · – ajn data 24.6.2019, aveva ritenuto NOME colpevole dei reati di cui ai capi A) (art. 74, commi 2 e 3 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309) e B) (art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990) e lo aveva condannato alla pena di anni dodici di reclusione, ha rideterminato la pena in anni nove di reclusione.
Dalla ricostruzione offerta dalle sentenze di merito si evince che COGNOME é stato ritenuto responsabile della commissione di un reato fine dell’associazione (capo B) consistito nell’importazione in Italia di Kg. 89 di cocaina in data non successiva al 26 febbraio 2008 per la quale l’imputato ha dato il consapevole contributo causale consistito nel procurare la disponibilità dell’appartamento di immagazzinaggio della sostanza. Ed invero nell’appartamento sito in INDIRIZZO, sesto piano, era stata rinvenut9, in data 26 febbraio 2009 sostanza stupefacente suddivisa in 80 panetti, rivestiti in cellophane e contenenti tutti il principio della cocaina.
Quanto al reato di cui al capo A), va premesso che l’esistenza del sodalizio, operante in Milano dal mese di ottobre 2007 al mese di maggio 2009, aventft)asi operative anche in Arenzano, Tirrenia e nell’ hinterland milanese, finalizzato a reperire ed acquistare stupefacente all’estero importandolo in Italia discende da giudicati di condanna contro gli associati (come puntualmente indicati a pg. 8 della sentenza impugnata) e l’apporto partecipativo dello COGNOME a detto sodalizio é stato collegato alla circostanza che lo stesso fosse conduttore dell’appartamento di cui al capo B) dove veniva custodita la cocaina destinata alla cessione a terzi nonché alla partecipazione alla cena del 24.10.2007 cui erano presenti COGNOME, COGNOME e COGNOME che la sentenza irrevocabile ha accertato essere partecipi dell’associazione.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Con il primo deduce / ex art. 606/lett. ID), cod.proc.pen. i l’erronea applicazione ed inosservanza dell’art. 649 cod.proc.pen. e dell’art. 54 dell’Accordo di Schengen del 19 giugno 1990 in quanto l’imputato era già stato giudicato per i medesimi fatti dalle autorità elvetiche.
Si assume che la Corte d’appello ha valutato erroneamente che il provvedimento ‹, emesso dalle autorità elvetiche non costituisse un provvedimento er e, . so per lo
stesso fatto in quanto pronunciato da un organo inquirente e non giudicante dovendo al contrario riconoscere la causa di improcedibilità.
Con il secondo motivo deduce ex art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione all’art. 603 cod.proc.pen. la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione delle norme penali e processuali relative alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale.
Si ritiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto sentire l’ispettore COGNOME NOME / indicato nella lista testi e ritenuto invece superfluo dal Tribunale di Milano. Con il terzo motivo deduce / ex art. 606, comma1, lett. b) e c) ( cod.proc.pen. / in relazione agli artt. 74 e 73 d.p.r. n. 309 del 1990 1 1a nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione delle norme penali e processuali relative alla presunta partecipazione alla associazione contestata ed alla consapevolezza della detenzione della sostanza stupefacente.
Si assume che la sostanza stupefacente non era presente nell’appartamento preso in locazione in INDIRIZZO, INDIRIZZO, quando aveva stipulato il contratto e vi aveva fatto accesso; inoltre é risultato che lo NOME fosse residente in Svizzera e si fosse recato in Italia solo per la stipula del contratto di locazione.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é nel complesso inammissibile.
In primo luogo, l’esame della impugnata sentenza consente di constatare come le censure in questa sede proposte ripropongano le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, cui la Corte territoriale ha fornito una risposta logica e esauriente.
Mriguardo non può che ribadirsi quanto già più volte chiarito da parte di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838- 01).
Con riguardo al primo motivo, la censura non si confronta con la sentenza impugnata che ha ritenuto privo di fondamento il riconoscimento della causa di
improcedibilità ex art. 649 cod.proc.pen. 1 atteso che nel caso di specie il provvedimento da cui la difesa dell’imputato pretenderebbe di far discendere il giudicato, preclusivo del giudizio da parte dell’autorità giudiziaria, é costituito d un decreto di non luogo a procedere adottato dal AVV_NOTAIO ministero svizzero con il quale é stata disposta nei confronti dell’imputato il non farsi luogo procedimento penale.
La Corte di merito ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza secondo cui il principio del “ne bis in idem” europeo, sancito dall’art. 54 della Convenzione dei 19 giugno 1990 di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione dall’Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388, opera nel diritto interno solo in presenza di un provvedimento definitorio del giudizio con efficacia di giudicato, quale non è il decreto di archiviazione emesso dall’autorità giudiziaria staniera. (In applicazione del principio, la Corte h ritenuto generico il motivo con il quale il ricorrente si era limitato ad affermare d essere stato indagato e processato in Germania per gli stessi fatti, senza precisare e documentare l’esito del processo e la definitività della decisione eventualmente adottata)(Sez. 2, n. 51221 del 15/06/2018, Rv. 275064 ).
Con riguardo al secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la richiesta della rinnovazione dell’istruttoria con l’assunzione del teste NOME COGNOME della Polizia della Confederazione Elvetica, la Corte territoriale, ha puntualmente risposta ad analoga censura chiarendo che il processo ha riguardato fatti accertati in Italia laddove il contributo arrecato dalle forze dell’ordine svizzero s è concretato in un mero imput di talché detta testimonianza è stata considerata irrilevante.
Inammissibile é la terza censura in quanto volta a contestare l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato proponendo di fatto una rilettura delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità.
Per converso, la sentenza con motivazione diffusa e scevra da aporie logiche ha posto in rilievo che l’odierno imputato frequentava l’appartamento di INDIRIZZO in Milano /essendo stato individuato come persona che abitualmente andava e veniva. dallo stabile né dall’insieme degli elementi analizzati, e t7-ì I segnatamente GLYPH contatti con gli altri sodali, é possibile ‘ f anche in via logica f- GLYPH 17 GLYPH el ie~zhe egli non fosse consapevole che l’appartamento de quo era il centro di stoccaggio dello stupefacente destinato all’Italia.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso l’ 8.11.2023