Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16368 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16368 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME a FOLIGNO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a FOLIGNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/12/2023 del TRIB. LIBERTA di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Perugia, con ordinanza del 19/12/2023 ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Spoleto in data 26/10/2023.
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, per mezzo del proprio difensore, proponendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.
La difesa ha dedotto la violazione di norme processuali in relazione all’art. 649 cod. proc. pen. per avere il Tribunale del riesame di Perugia escluso l’operatività della preclusione imposta dal divieto di ne bis in idem, ritenendo immune da vizi la decisione del G.i.p. di Spoleto, che aveva accolto in data 26/10/2023 la seconda richiesta di cautela reale finalizzata alla confisca di valore, a seguito di richiesta del Pubblico ministero del 17/10/2023, che aveva carattere del tutto omologo e sovrapponibile a quella avanzata in data 27/04/2023 e già rigettata in data 31/07/2023, ritenendo erroneamente che il decreto del 26/10/2023, recependo l’ordinanza ex art. 322-bis cod. proc.pen. del Tribunale del riesame di Perugia, si caratterizzasse per un c.d. novum procedimentale, idoneo a consentire, nonostante la assoluta identità del quadro probatorio, il reiterato esercizio di una identica azione cautelare, nei confronti degli stessi indagati per gli stessi fatti agli stessi ascritti (usura aggravata). Ricorre a parere della difesa un vistoso errore concettuale nelle motivazioni del Collegio in relazione all’aver ritenuto che la semplice decisione intervenuta all’esito dell’appello ex art. 322-bis cod. proc.pen., promosso dal Pubblico ministero a seguito del rigetto della prima istanza cautelare del 27/04/2023 integri di per sé in quid novi rispetto alle originarie emergenze di indagine, sufficiente a giustificare la domanda di sequestro per equivalente rispetto alla parte di sequestro in forma diretta già accolta. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato perché proposto con motivo infondato. In via preliminare, occorre considerare come secondo il diritto vivente “il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a
provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali”. (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266789-01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, COGNOME; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, COGNOME, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692-01).
Il Tribunale ha svolto, nel caso concreto, con un’ampia motivazione, con la quale i ricorrenti non si confrontano effettivamente, un concreto ruolo di garanzia, senza limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria, considerando adeguatamente le osservazioni critiche della difesa quanto alla asserita ricorrenza di una violazione del principio del ne bis in idem anche in questa fase quanto all’oggetto delle richieste introdotte dal Pubblico Ministero, esaminando così in modo completo l’integrale ricorrenza dei presupposti che legittimano il sequestro. In tal senso il Tribunale, nella ricostruzione delle diverse istanze e decisioni, ha escluso in modo motivato la ricorrenza di un ne bis in idem, precisando i termini e la portata di un giudicato endo procedimentale in fase cautelare e chiarendo come la domanda introdotta con l’ultima istanza non fosse stata proposta in sede di riesame e sulla stessa non si fosse pronunciato in alcun modo il G.i.p. Con tale argomentazione, che, appunto, evidenzia la diversa portata delle richieste introdotte, oltre che la mancata considerazione nell’originario provvedimento della domanda oggi oggetto di censura, i ricorrenti non si confrontano affatto, semplicemente reiterando l’argomentazione proposta in sede di riesame, senza confrontarsi con la ampie argomentazioni della ordinanza impugnata e con il puntuale richiamo alla giurisprudenza di legittimità sul tema (con particolare riferimento alle Sezioni Unite Coppola).
Il COGNOME Tribunale, COGNOME dunque, COGNOME nella COGNOME ricostruzione COGNOME della COGNOME sequenza procedinnentale, ha ampiamente considerato, in tema di giudicato cautelare, le preclusioni derivanti dalle pronunzie emesse nel procedimento incidentale di impugnazione (con portata più ristretta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata), facendo corretta applicazione del principio di diritto, che qui
si intende ribadire, secondo il quale tale preclusione, oltre ad essere limitata allo stato degli atti, “copre solo le questioni effettivamente dedotte e decise “(Sez. 3, n. 24256 del 21/04/2023, Drewe, Rv. 284683-01;Sez.4, n. 32929 del 04706/2009, COGNOME, Rv. 244976-01; Sez. 4, n. 4273 del 28/11/2008; COGNOME, Rv. 242502-01; Sez. 2, n. 35482 del 12/07720207, COGNOME, Rv. 238082-01). Dunque, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, e per come specificatamente e motivatamente evidenziato dal Tribunale, con motivazione logica, approfondita, che non si presta a censure in questa sede, il vincolo da giudicato cautelare nasce solo in relazione alle questioni dedotte ed effettivamente decise e la non intervenuta definitività della decisione sul precedente provvedimento non preclude, di per sé, la presentazione e l’accoglimento di una nuova richiesta di misura cautelare, eventualmente anche sulla base degli stessi elementi. La giurisprudenza di legittimità richiamata ha, in tal senso, chiarito che è così garantita l’esigenza di evitare vuoti di tutela a fronte di situazioni implicanti la necessità di provvedere con urgenza, anche atteso che il soggetto destinatario del provvedimento non rimane in alcun modo privo di tutela.
4. Il Tribunale ha specificamente motivato sul punto, indicando la portata della seconda iniziativa intrapresa dal Pubblico ministero (pag. 5 e seg.), con particolare riferimento alla introduzione del diverso tema del sequestro per equivalente (pag. 10 e seg.), questione effettivamente non decisa nel primo provvedimento richiamato dalla difesa. Il Tribunale ha inoltre precisato e chiarito, con argomentazione del tutto logica, che in sede di appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. non era intervenuta alcuna decisione in ordine alla domanda di sequestro per equivalente, in quanto non riproposta in quella sede, ed ha sottolineato che sul punto non poteva ritenersi ricorrente una decisione implicitamente reiettiva quanto alla domanda cautelare per equivalente ex art. 644, comma sesto, cod. pen.
Con tale motivazione, chiara, logica e del tutto priva di aporie, in assenza di qualsiasi violazione di legge, i ricorrenti non si confrontano, avendo omesso di considerare nelle proprie censure non solo le effettive argomentazioni del Tribunale, ma anche le conclusioni relative alla possibile proposizione della domanda in questione in via autonoma e distinta con successiva richiesta, in applicazione dei principi sopra evidenziati, in assenza di un rapporto di diretta e necessaria dipendenza dell’una domanda dall’altra, senza che si possa ritenere ricorrente alcun effetto preclusivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19 marzo 2024.