Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12928 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12928 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 20/02/1988
avverse la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
letto il ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione del principio del ne bis in idem, è manifestamente infondato;
che, nella specie, i giudici del merito hanno puntualmente richiamato í principi affermati dalla giurìsprudenza di questa Corte in ordine alla convergenza, su un medesimo fatto, di sanzioni di natura diversa, penale ed amministrativa con portata afflittiva (cfr., Sez. 5, n. 31507 del 15/04/2021, COGNOME, Rv. 282038 – 01; Sez. 2, n. 5048 del 09/12/2020, dep. 2021, Russo, Rv. 280570 – 01: Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018, dep. 2019, COGNOME Rv. 275833 – 04; Sez. 4, n. 12267 del 13/02/2018, COGNOME Rv. 272533 01; Sez. 3, n. 6993 del 22/09/2017, dep. 2018. COGNOME, Rv. 272588 – 01), ha deciso, sul punto, in coerenza con l’orientamento, consolidato, secondo cui non integra una violazione del principio del “ne bis in idem” l’irrogazione, per i medesimo fatto oggetto di sanzione penale, di una sanzione disciplinare che, per qualificazione giuridica, natura e grado di severità non può essere equiparata a quella penale, secondo l’interpretazione data dalla sentenza emessa dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo nella causa “RAGIONE_SOCIALE” del 4 marzo 2014 (cfr., Sez. 6, n. 1645 del 12/11/2019, deo. 2020, Montella, Rv. 278099 – 01, resa in un caso nel quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione dal delitto di cui all’art. 337 cod. pen., emessa, nei confronti di un detenuto, sul presupposto che per il medesimo fatto gli fosse stata inflitta la sanzione disciplinare prevista dall’art. 39 1. 26 luglio 1975, n. 354; con ancora, Sez. 6, n. 31873 del 09/05/2017, Basco, Rv. 270852 – 01, in cui la Corte ha annullato la sentenza di non luogo a procedere avente ad oggetto il reato previsto dall’art. 341-bis cod. pen., commesso da un detenuto, emessa sul presupposto che per lo stesso fatto fosse stata inflitta la sanzione disciplinare della esclusione dall’attività in comune; in motivazione la Corte ha ritenuto che la sanzione disciplinare indicata non potesse essere equiparata alle corrispondenti sanzioni penali previste per il delitto di oltraggio); Corte di Cassazione – copia non ufficiale che, in particolare, la Corte d’appello ha spiegato come non vi fosse alcuna traccia documentale della irrogazione della sanzione dell’isolamento che sarebbe stata inflitta all’odierno ricorrente (cfr., pag. 4 della sentenza) senza che, s questo aspetto, il ricorso abbia preso posizione;
che anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte d’appello ampiamente motivato circa il diniego delle richieste attenuanti generiche, valorizzando a tal fine l’obiettiva gravità del fatto come la negativa
personalità dell’imputato, quale disegnata dai plurimi, recenti e gravi precedenti penali; ed è appena il caso di ribadire che, nel motivare il diniego dell’attenuante richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, COGNOME, Rv. 275509 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, GLYPH COGNOME, GLYPH Rv. 271269 GLYPH 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.