Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10099 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10099 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME, diretta ad ottenere il riconoscimento del ne bis in idem in relazione a due sentenze irrevocabili: la prima, emessa dal G.u.p. di Monza 1’8 novembre 2024 e divenuta irrevocabile il 24 novembre 2024, di applicazione della pena per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e 648-ter cod. pen.; la seconda, pronunciata dalla Corte di appello di Milano il 4 ottobre 2024 e divenuta irrevocabile il 29 marzo 2025, di condanna per il delitto di cui all’art. 416 cod. pen.
A fondamento del rigetto, il giudice dell’esecuzione, nell’affermare che non «sussiste certezza alcuna circa l’esatta sovrapponibilità della materia oggetto dei due giudizi», ha valorizzato, da un lato, la parziale diversità della compagine soggettiva dei due sodalizi e, dall’altro, la ritenuta mancata coincidenza temporale delle condotte, evidenziando che l’associazione oggetto della prima sentenza aveva operato nel periodo compreso tra il 2013 e il 2019, mentre quella considerata nella seconda decisione è risultata attiva dal 2013 e permanente sino all’attualità, quantomeno quindi sino alla sentenza di primo grado emessa nel 2021.
Il giudice dell’esecuzione ha ulteriormente osservato che l’eventuale traslazione, totale o parziale, del precedente contesto associativo in quello successivo non sarebbe idonea a fondare il riconoscimento del ne bis in idem, trattandosi di mera prosecuzione di una identica attività criminosa.
Avverso l’ordinanza indicata, NOME COGNOME ha proposto ricorso per mezzo del difensore, AVV_NOTAIO, che deduce un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge, per erronea applicazione degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen. in relazione all’art. 416 cod. pen., e violazione dell’art. 4, prot. 7 CEDU e dei principi affermati da Corte cost. n. 200 del 2016; nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e motivazione apparente su punti decisivi.
L’ordinanza impugnata, in modo assertivo ed inconferente, evidenzia la diversità soggettiva dei partecipanti alle due associazioni, trascurando il fatto che in entrambi i sodalizi NOME COGNOME era imputato nella medesima qualità di promotore e organizzatore e con le medesime funzioni di direzione e coordinamento delle società cartiere, nonché di gestione delle operazioni di prelevamento e “spallonaggio” di denaro contate in Italia; in entrambi i procedimenti inoltre NOME COGNOME, oltre che NOME NOME e NOME COGNOME, rivestivano ruoli sostanzialmente identici. Ed ancora, la Corte milanese ha omesso di considerare la parziale coincidenza, nei due procedimenti, delle società cartiere impiegate, e la piena identità del modus operandi e dei reati fine.
Quanto al dato cronologico, la Corte ha omesso di svolgere alcun accertamento in ordine alla effettiva cessazione della permanenza del reato associativo giudicato con la sentenza milanese, la cui operatività era contestata dal 2015, e non dal 2013, come erroneamente riportato nel provvedimento impugNOME; in particolare, non risulta essere stato accertato che il vincolo associativo si sia protratto oltre il lugli 2019 (data di cessazione di operatività del sodalizio giudicato dalla sentenza di Monza), epoca in cui lo COGNOME, unitamente ad altri correi, fu tratto in arresto.
L’impugnata ordinanza, infine, si pone in contrasto con i principi espressi da Corte cost. n. 200 del 2016 che impongono, in presenza di margini di incertezza la soluzione più favorevole all’imputato, valorizzando la forza espansiva del ne bis in idem.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In materia di ne bis in idem, il giudice dell’esecuzione è tenuto a verificare l’identità del fatto storico attraverso un’analisi comparativa in concreto delle condotte, che, nei reati permanenti, deve investire il nucleo essenziale del fatto nella sua dimensione naturalistica, avuto riguardo al programma criminoso, alle modalità operative, ai ruoli rivestiti dai partecipi e alla sfera di interessi perseguita, secondo criteri desumibili dagli artt. 649 e 669 cod. proc. pen., dall’art. 4 del Prot. n. 7 al CEDU, come interpretato dalla Corte EDU e dalla Corte costituzionale (Corte cost., n. 200 del 2016), nonché dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
L’ordinanza impugnata si è discostata da tali parametri, avendo escluso la preclusione del giudicato senza procedere a una effettiva e completa verifica dell’identità del fatto, limitandosi a valorizzare, in modo frammentario e assertivo, la parziale diversità della compagine soggettiva e la ritenuta non coincidenza temporal delle contestazioni, senza svolgere la necessaria comparazione in concreto dell condotte.
Va osservato che entrambe le sentenze irrevocabili concernono il delitto d associazione per delinquere di cui all’art. 416 cod. pen., contestato in relazi programmi criminosi omogenei, incentrati sull’emissione e sull’utilizzazione di fattu per operazioni inesistenti e su condotte di riciclaggio e autoriciclaggio, con l’imp di società cartiere in parte coincidenti e con modalità operative sostanzialme sovrapponibili. Parimenti rilevante è la parziale coincidenza di so9,getti apicali
sostanziale identità dei ruoli funzionali attribuiti allo COGNOME, il quale, in entrambi procedimenti, risulta avere svolto compiti di gestione contabile e amministrativa delle società estere, di organizzazione dei prelievi di denaro contante e di cura della consegna delle somme.
Tali elementi, specificamente dedotti nell’incidente di esecuzione, non sono stati oggetto di una reale confutazione, avendo il giudice dell’esecuzione valorizzato in modo esclusivo e non decisivo una differenza soggettiva quantitativamente limitata, senza accertare se essa fosse effettivamente idonea a fondare una autonoma affectio societatis e una distinta capacità decisionale e operativa dei due sodalizi.
Del pari carente risulta la motivazione in relazione al profilo temporale.
L’ordinanza impugnata non si confronta infatti, in alcun modo, con il tema, espressamente prospettato nell’incidente di esecuzione, della possibile continenza tra i fatti giudicati dalle due sentenze irrevocabili, omettendo di verificare se una delle decisioni ricomprenda l’altra e di valutare, in caso positivo, l’applicazione dell’art. 669 cod. proc. pen., secondo cui, in presenza di un bis in idem anche solo parziale, deve essere disposta l’esecuzione della sentenza relativa al segmento di condotta più ampio, con revoca dell’altra.
In particolare, l’ordinanza impugnata richiama una diversa estensione cronologica delle contestazioni, ma omette di considerare la parziale e significativa sovrapposizione dei periodi di operatività, quantomeno con riferimento all’arco temporale compreso tra il 2015 e il 2019, e soprattutto non svolge alcun accertamento in ordine alla effettiva cessazione della permanenza del reato associativo giudicato con la sentenza milanese.
Erronea è, a tale proposito, l’impostazione seguita dal giudice dell’esecuzione nella parte in cui sembra desumere dalla contestazione “aperta” del reato associativo nel procedimento milanese la protrazione automatica della permanenza sino alla sentenza di primo grado. Come opportunamente evidenziato dal Procuratore generale presso questa Corte in sede di requisitoria, infatti, la regola dettata dall’art. 158 cod. pen., secondo cui la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado, ha natura meramente processuale e non equivale ad una presunzione di protrazione della condotta criminosa sino a tale data, gravando sull’accusa l’onere di fornire la prova del protrarsi dell’attività associativa e sull’imputato un mero onere di allegazione di eventuali fatti interruttivi (Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023 rv. 285414).
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha omesso ogni verifica, in relazione alla contestazione mossa nella sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano il 4 ottobre 2024 e divenuta irrevocabile il 29 marzo 2025, in ordine alla cessazione in concreto del vincolo associativo, nonostante la specifica deduzione difensiva
secondo cui le condotte contestate si sarebbero arrestate nel 2019, in coinciden con l’esecuzione delle misure cautelari.
Va a tale proposito ricordato che, in materia di reati associativi, la na permanente dell’illecito impone di ritenere che la parziale difformità del pro temporale delle contestazioni non sia di per sé ostativa all’operatività del ne bis in idem, quando risulti l’identità della consorteria sotto il profilo strutturale e funz dovendo l’analisi comparativa essere condotta in funzione della tutela di un diri fondamentale e orientata alla massima espansione della garanzia, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento all’art. 416-bis cod. pen applicazione di principi estensibili alle associazioni semplici. (Sez. 6, n. 4869 05/10/2016, Maesano, Rv. 268226 – 01)
Ne consegue che, in presenza di margini di incertezza, la soluzione non può che essere quella più favorevole all’imputato, non potendo la preclusione del giudica essere esclusa sulla base della mera ipotesi di una non identità del fatto, occorre invece che tale non identità risulti in termini di ragionevole certezza.
GLYPH Le omissioni GLYPH motivazionali GLYPH rilevate GLYPH impongono GLYPH l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio, affinché il giudice dell’esecuzione – in dive composizione come prescrive la sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 – proceda a un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Milano.
Così deciso il 05/02/2026