Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16973 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16973 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Prostamo NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 26/09/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, a seguito di riesa proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la ordinanza cautela emessa in data 9 giugno 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello ste Tribunale, ha annullato il provvedimento in relazione al reato di cui al capo 27 difetto di gravità indiziaria del coinvolgimento del predetto nella dinamica estor messa in atto da suo fratello NOMENOME confermandolo in relazione al reato di al capo 1 relativo COGNOME partecipazione del predetto COGNOME associazione ‘ndrangheti e, segnatamente, COGNOME ‘ndrina di San Giovanni Mileto, con l’applicazione de custodia in carcere.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo i seguenti motivi:
2.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione all sussistenza delle esigenze cautelari e all’applicazione della misura carcer dovendosi desumere la mancanza di attualità delle predette esigenze in ragion del lasso temporale intercorso tra la istanza cautelare (24 maggio 2024 l’esecuzione della misura (7 settembre 2024).
2.2. Con il secondo motivo omessa motivazione in relazione COGNOME ritenuta gravità indiziaria in COGNOME COGNOME partecipazione associativa essendosi operata serie di richiami di provvedimenti senza alcuna autonoma motivazione sia rispett COGNOME posizione di altri indagati che COGNOME richiesta di misura cautelare, rima priva di struttura argomentativa la ritenuta appartenenza del Prosta all’ipotizzato clan criminoso.
2.3. Con il terzo motivo omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza essendosi fatto rinvio al compendio investiga inidoneo a giustificare detti presupposti cautelari. In particolare, le dichia del collaboratore COGNOME sono prive della indicazione delle sue fonti e possono essere riutilizzate, per violazione del ne bis in idem sostanziale e processuale, le captazioni operate in altri procedimenti ormai definiti.
2.4. Con il quarto motivo violazione di legge in COGNOME COGNOME sussistenza d esigenze cautelari in termini di attualità e concretezza delle stesse in asse fatti nuovi e della intervenuta detenzione del ricorrente dal 2012 al 2023 s alcuna emergenza criminosa a carico di questi.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dCOGNOME I. 18 dicembre 2020 succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione o il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indi
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
I motivi proposti si sovrappongono e pertanto possono essere unitariamente considerati in relazione ai temi proposti.
La preliminare censura sulla mancanza di autonoma motivazione, dedotta con il secondo e terzo motivo, è manifestamente infondata trattandosi requisito che non riguarda la ordinanza resa in sede di ries (Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, COGNOME Duca, Rv. 278122).
Quanto alle censure riguardanti la gravità indiziaria in COGNOME partecipazione associativa, dedotte con il secondo e terzo motivo, il ricor genericamente proposto quando non manifestamente infondato rispetto all’incensurabile percorso argomentativo svolto dCOGNOME ordinanza impugnata che h fatto leva – da un lato – sul concludente compendio captativo considerato (v. 2 e ss.), proveniente da altri procedimenti – al quale il ricorrente si lim opporre una del tutto infondata inutilizzabilità, dovendosi escludere quals pertinenza al tema dell’invocato principio del ne bis in idem che non involge affatto le prove o gli indizi desunti da altri procedimenti secondo l’autore orientamento secondo il quale è legittimo assumere, come elemento di giudizio autonomo, circostanze di fatto raccolte nel corso di altri procedimenti penali quando questi si sono conclusi con sentenze irrevocabili di assoluzione, perché preclusione del giudizio impedisce soltanto l’esercizio dell’azione penale p fatto-reato che di quel giudicato ha formato oggetto, ma nulla ha a che vedere c la possibilità di una rinnovata valutazione delle risultanze probatorie acquisi processi ormai conclusisi, una volta stabilito che quelle risultanze proba possono essere rilevanti per l’accertamento di reati diversi da quelli già giud Ed invero l’inammissibilità di un secondo giudizio per lo stesso reato non viet prendere in considerazione lo stesso fatto storico, o particolari suoi aspet valutarli liberamente ai fini della prova concernente un reato diverso da qu giudicato, in quanto ciò che diviene irretrattabile è la verità legale del fatt non quella reale del fatto storico (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1 Fachini, Rv. 203765). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Dall’altro, l’ordinanza si fonda sulla corretta valutazione delle dichiara del collaboratore di giustizia COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME affiliazione mafios ricorrente e di suo fratello NOME NOME della diretta conoscenza da parte propalante dell’innalzamento di dote ricevuta dal ricorrente in carcere in occas della comune detenzione, in relazione alle quali il ricorrente oppone censur
merito non proposte in sede di riesame – che, come risulta dCOGNOME ordinanza, è st limitato al profilo delle esigenze cautelari (v. pg. 1) –, non emergendo alcun rifiuto da parte del dichiarante di rivelare le sue fonti (che il provvedimento indica es altri soggetti reclusi durante la sua detenzione) e, all’opposto, risulta partecipazione del ricorrente COGNOME conoscenza delle dinamiche criminose correla al programma associativo. A tal ultimo riguardo, in conformità all’orientament secondo il quale, in materia di associazione di tipo mafioso, rapprese comportamento concludente, idoneo a costituire indizio di intraneità al sodaliz criminale, l’essere posto a conoscenza dell’organigramma e della struttu organizzativa delle cosche della zona, dell’identità dei loro capi e gregari, dei l di riunione, degli argomenti trattati, nonché l’essere stato ammesso a parteci ad incontri deputati all’inserimento di nuovi sodali (Sez. 5 , n. 2583 23/07/2020, Prestia, Rv. 279597 – 02).
Quanto alle censure in COGNOME alle esigenze cautelari e COGNOME adeguatezz della misura carceraria, proposte con il primo e quarto motivo, esse so manifestamente infondate in ragione della corretta ritenuta irrilevanza del la temporale dedotto rispetto COGNOME insuperata doppia presunzione cautelare vigent in materia in ragione del contesto criminale – individuato in una mafia “storic di consumazione dei fatti e COGNOME intrinseca gravità degli stessi oltre che al g in positivo basato sui gravi precedenti a carico del ricorrente ed al ruolo di as rilievo da lui rivestito nel contesto mafioso (v. pg. 5 della ordinanza impugnat
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equ determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell’ar 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
COGNOME Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del < "Z; ammende. Manda COGNOME Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 27/03/2024.