Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32383 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32383 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 del TRIBUNALE di AVELLINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo te. SO ) ,
udito il difensore Trattazione,ritta
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 8 novembre 2023 il Tribunale di Avellino ha affermato la penale responsabilità di NOME in riferimento alla contravvenzione di cui all’art.4 legge n.110 del 1975 (per il porto senza giustificato motivo di un coltello avvenuto in Montoro il 1 luglio 2019) .
1.1 Al contempo, il Tribunale ha assolto l’imputato dalla contestazione di danneggiamento (capo a) perché il fatto non sussiste ed ha emesso sentenza di non doversi procedere in riferimento alla contestazione del reato di tentata violenza privata di cui al capo b).
In motivazione il Tribunale affronta il tema del rapporto tra i fatti oggetto di contestazione ed il contenuto della sentenza emessa in data 8 gennaio 2021 nei confronti del medesimo imputato e relativa al reato di minaccia ex art. 612 cod.pen., con pronunzia di improcedibilità per intervenuta remissione di querela (da parte delle medesime persone offese del reato di violenza privata di cui al capo b).
Su tale profilo – in diritto – il Tribunale evidenzia che l’azione penale non poteva essere esercitata per medesimezza del fatto già giudicato.
La condotta era infatti esattamente la stessa, nei due diversi procedimenti, con diversità della mera qualificazione giuridica (minaccia in un caso, tentata violenza privata nell’altro).
A diversa conclusione si perviene in riferimento alla contestazione di porto – senza giustificato motivo – di un coltello (capo c).
Ciò perché, secondo il Tribunale, nel giudizio che ha dato luogo alla sentenza del 8 gennaio 2021 non vi era stata contestazione del ‘porto’ del coltello (ma solo della minaccia) e tale condotta è cronologicamente anteriore ed ontologicamente diversa dalla condotta contestata in quel procedimento.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOME COGNOME, deducendo la violazione dei contenuti dell’art.649 cod.proc.pen. .
2.1 La difesa evidenzia che vi sarebbe identità del fatto storico tra la contestazione di porto del coltello e quella – operata nel diverso procedimento – di minaccia. Ciò perché nella contestazione del processo di minaccia si compie riferimento al ‘taglio’
2
di una parte del pneumatico di una vettura, nel contesto dell’azione, avvenuto con un coltello che il NOME prese all’interno della propria vettura. Si richiama i contenuto di Corte Cost. n.200 del 2016 allo scopo di evidenziare che ciò che rileva è l’idem factum, al di là della qualificazione giuridica.
3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Va premesso che nell’affrontare la verifica della identità o meno del ‘fatto da giudicare’ con quello ‘gia giudicato’ ciò che rileva – proprio alla luce dei contenut della decisione Corte Cost. n. 200 dep. il 21 luglio 2016 – non è la diversità dei beni giuridici tutelati quanto, in ipotesi, l’identità o diversità del «fatto» intes senso naturalistico, per come preso in esame nelle diverse norme oggetto di applicazione (condotta, evento, nesso causale, dunque idem factum).
In tal senso, il giudice delle leggi, anche confrontandosi con gli orientamenti espressi dalla Corte Edu, ha chiarito che le sempre opinabili classificazioni sugl interessi tutelati dalle norme incriminatrici, sui beni giuridici offesi, sulla natu giuridica dell’evento, sulle implicazioni penalistiche del fatto e su quant’altr concerne i diversi reati, oggetto dei successivi giudizi, non si confanno alla garanzi costituzionale e convenzionale del ne bis in idem e sono estranee al nostro ordinamento ; l’evento, in particolare, non potrà avere rilevanza in termini giuridici ma assumerà significato soltanto quale modificazione della realtà materiale conseguente all’azione o all’omissione dell’agente .
Tale opzione interpretativa, ricognitiva del testo dell’art. 649 cod.proc.pen., ha portato anche questa Corte di legittimità a precisare – in modo del tutto condivisibile che l’identità del fatto di cui all’art. 649 cod.proc.pen. deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato (v. Sez. V n. 4768 del 4.10.2016, rv 268052).
Occorre pertanto procedere, lì dove si vetta in un caso prospettato come di ‘sospetta violazione’ del bis in idem, ad una ricognizione della identità naturalistica dei tre elementi che, per costante interpretazione, caratterizzano la fattispecie condotta, nesso causale ed evento.
3.2 Nel caso oggetto del presente ricorso, la difesa ipotizza una sorta d «consumazione per consunzione» dell’azione penale relativa al porto del coltello, in ragione del fatto che nella contestazione delle condotte di minaccia si compie
riferimento anche all’utilizzo di un coltello a scopo di danneggiamento (nel contesto dell’azione di minaccia).
Tuttavia va rilevato che la contravvenzione di cui all’art. 4 legge n.110 del 1975 riguarda un reato di mera condotta (il porto senza giustificato motivo al di fuori della propria abitazione), reato che effettivamente si consuma in un momento antecedente rispetto all’incontro tra il NOME e la persona offesa e che non è mai stato contestato nel primo procedimento.
Da ciò deriva la diversità fattuale tra le due contestazioni, con infondatezza del proposto ricorso.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 11 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presid