Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25125 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25125 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 2079/2025
CC – 12/06/2025
R.G.N. 14051/2025
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 11/03/2025 del Tribunale di L’Aquila
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
relazione agli artt. 649 e 669 cod. proc. pen. evidenziando che il fatto Ł il medesimo in quanto il documento, seppure presentato due volte dal difensore, ha lo stesso contenuto e la richiesta di ammissione al patrocinio dello stato era unica e si riferiva allo stesso procedimento.
La doglianza Ł fondata nei termini che seguono.
2.1. L’art. 669 cod. proc. pen., dispone, al comma 1, che «Se piø sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l’esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre».
La medesima disposizione, a fronte di quanto contenuto nei commi 6, 7 e 8, si applica nei casi in cui siano emessi piø decreti penali di condanna ovvero piø sentenze di non luogo a procedere o di proscioglimento e, anche, quando le pronunce relative al medesimo fatto e contro la stessa persona siano di proscioglimento e di condanna o decreti penali di condanna.
La giurisprudenza di legittimità, con lo specifico riferimento a tale norma, ha piø volte ribadito che «ai fini della preclusione connessa al principio “ne bis in idem”, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona», quando cioŁ vi sia completa coincidenza fra tutte le componenti delle fattispecie concrete (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231799 – 01; Sez. 1, n. 7710, 6/12/2023, dep. 2024, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 7707 del 22/11/2023, dep. 2024, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 12686 del 22/2/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 15706 dell’11/1/2022, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 30428 dell’8/2/2018, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 41172 del 26/10/2011, COGNOME, Rv. 251554 01).
2.2. A fronte di una istanza di pronunciarsi in tal senso, il giudice dell’esecuzione Ł tenuto a verificare se tra le due fattispecie concrete vi sia o meno la corrispondenza storiconaturalistica richiesta per l’operatività della norma.
Tale accertamento deve prendere le mosse dalla contestazione contenuta nell’imputazione e deve anche tenere conto degli elementi di fatto così come accertati e ritenuti nelle pronunce di cognizione, sia riguardo alla condotta, che all’evento e al nesso causale che in ordine alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.
2.3. La sentenza di assoluzione e il decreto penale oggetto dell’attuale procedimento si riferiscono al reato di cui all’art. 95 del d.P.R. 115 del 2002, che prevede che ‘ la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall’articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena Ł aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato ‘.
Come ribadito anche da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità «il reato di cui all’art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si consuma con la sottoscrizione dell’atto contenente le false dichiarazioni sulle condizioni di reddito, o, al piø tardi, con la presentazione al giudice della domanda di ammissione al beneficio, con la conseguenza che da tale momento decorre il termine di prescrizione del reato» (Sez. 4, n. 16194 del 22/01/2019, Del, Rv. 275580 – 01).
La condotta sanzionata, pertanto, Ł costituita dalla sottoscrizione dell’atto contenente le
false attestazioni e gli adempimenti successivi, il deposito e l’ammissione al patrocinio a spese dello stato assumono rilievo, il primo, ai soli fini dell’individuazione della data di commissione del reato laddove non sia possibile risalire a quella in cui il documento Ł stato redatto e firmato, il secondo, quale circostanza aggravante.
In tale prospettiva, quindi, la circostanza che il medesimo documento sia presentato una o piø volte nello stesso procedimento non consente di ritenere che il richiedente abbia commesso una pluralità di reati in quanto la condotta, correttamente individuata nella sottoscrizione, Ł unica e la presentazione Ł un post fatto di per sØ non punibile al quale fare riferimento, al piø, al fine di individuare il termine di prescrizione del reato. Diversa, ovviamente, Ł l’ipotesi in cui il medesimo atto Ł presentato in procedimenti distinti. Ciò in quanto in questo caso, dovendosi peraltro ritenere che il documento deve essere depositato in originale e che pertanto le condotte sarebbero comunque due, i fatti sarebbero comunque distinti perchØ diretti a ottenere un diverso e autonomo provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato.
2.4. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione non si Ł conformato ai principi indicati e ha reso sul punto una motivazione carente.
Il Tribunale di L’Aquila, infatti, ha escluso che il fatto oggetto della sentenza di assoluzione e quello oggetto del decreto penale di condanna siano il ‘medesimo’ in quanto questi sarebbero stati ‘ commessi in date differenti, addirittura in annualità differenti, ed oggetto di due diversi procedimenti ‘.
Tale conclusione, formulata in termini astratti, non tiene conto del fatto che la condotta sanzionata dalla norma Ł costituita, come visto, dall’avere formato una dichiarazione di certificazione contenente falsità e omissioni e che il reato si consuma al momento della sottoscrizione.
Sotto tale profilo, pertanto, la verifica circa la sovrapponibilità o meno dei fatti contestati non risulta essere stata correttamente compiuta in quanto il giudice non ha dato conto di essersi compiutamente confrontato con l’effettivo e concreto contenuto della dichiarazione sottoscritta (non risulta se si tratta della stessa dichiarazione relativa ai medesimi reddite o se le annualità oggetto della stessa erano diverse), con il contenuto dell’imputazione contestata nei due diversi provvedimenti (che costituisce il perimetro del fatto ritenuto dai giudici di cognizione) e, infine, di avere accertato, anche solo evidenziando il numero dei procedimenti, se l’attestazione si riferisce a due autonome e distinte domande di ammissione al patrocinio a spese dello stato ovvero se questa Ł la mera reiterazione di una precedente istanza già presentata nel medesimo procedimento.
2.5. Le violazioni e i vizi di motivazione rilevati impongono l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di L’Aquila affinchØ lo stesso, libero nell’esito e attenendosi ai principi indicati, proceda a un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di L’Aquila. Così Ł deciso, 12/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME