Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17998 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17998 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a PARETE( ITALIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TEVEROLA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 23/05/2023, la Corte di appello di Napoli – revocata la confisca di quattro autovetture – ha nel resto confermato il decreto del 07/03/2012 con il quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva applicato a NOME COGNOME la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza in quanto ritenuto portatore di pericolosità qualificata e la confisca per una quota del 40% di una villa intestata a NOME COGNOME.
Avverso l’indicato decreto della Corte di appello di Napoli hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, con unico atto e attraverso gli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con riferimento a COGNOME e alla misura di prevenzione personale, il ricorso denuncia violazione degli artt. 125 e 649 cod. proc. pen., 111 Cost., 1 legge n. 575 del 1965. In ordine alla dedotta violazione del divieto di bis in idem, erroneamente la Corte di appello ritiene che il presente procecimento si occupi di una condotta successiva rispetto al decreto 114/08, mentre vi è mancanza di motivazione rispetto alle deduzioni dell’appello circa l’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari del 30/12/2009 non adottata per il reato di associazione mafiosa, ma per condotte contestate in concorso con il subcommissario COGNOME negli anni 2001/2003 cui si aggiungono le condotte estorsive, per le quali furono escluse le aggravanti di cui all’art. 416-bis.l. cod. pen., come irrevocabilmente statuito dalla Corte di assise di appello. Vi è inoltre mancanza di motivazione in ordine all’anomala distanza temporale tra il decreto di primo grado e quello di appello, così come sul lungo periodo di detenzione sofferto dal proposto e sul contegno successivo alla scarcerazione nel dicembre del 2022, con l’esercizio di un’onesta attività lavorativa. Erroneamente nell’esame dell’eccezione difensiva di ne bis in idem la Corte di appello fa riferimento all’ordinanza cautelare del 2009, che non riguardava il reato associativo, oggetto di contestaz one cautelare solo nel 2016 (dopo la sentenza di primo grado), laddove l’appello rimarcava l’insussistenza di emergenze nuove e l’impossibilità di accreditare peso dimostrativo agli elementi allegati alle proposte di applicazione della misura, tanto più che per i fatti di cui all’ordinanza del 2009 la Corte di assise già in primo grado pronunciò sentenza di proscioglimento nei confronti del proposto previa esclusone dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen., mentre in appello fu pronunciata assoluzione anche per le ipotesi estorsive ai danni de struttura commissariale, mentre per il reato di cui all’art. 416-bis cod. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
relativamente agli anni 2007-2008 la Corte di assise di appello rilevò che COGNOME non aveva le stesse capacità operative.
2.2. Con riferimento a COGNOME e a COGNOME e alla confisca del 40% della villa sita a Sperlonga, il ricorso denuncia violazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 111 Cost., 2-ter I. 575 del 1965, per mancanza assoluta di motivazione, nonché in punto di sostanze possedute da COGNOME in virtù dell’attività imprenditoriale svolta fino al 1988 e alla capienza di COGNOME in ragione dei redditi percepiti e ai metodi di calcolo della percentuale dell’immobile passibile di confisca. La Corte di appello non replica alle deduzioni di cui al “parere tecnico” a firma COGNOME depositato dalla difesa con particolare riferimento ai redditi dichiarati da COGNOME, né con riguardo alla provvista finanziaria accumulata da COGNOME al 31/12/1987, così come in ordine all’apodittica “ratifica” del metodo di calcolo della percentuale passibile di confisca adottato dal decreto di primo grado.
Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi non meritano accoglimento.
Le doglianze relative alla misura personale (e, in particolare, alla dedotta violazione del ne bis in idem) non sono fondate, presentando anzi vari profili di inammissibilità. Il ricorso insiste sull’ordinanza del 2009, ma il decreto impugnato motiva diffusamente sulle sentenze divenute irrevocabili con la pronuncia della Seconda Sezione di questa Corte n. 12323 del 19/01/2021, di cui il decreto impugnato riporta vari brani, dando conto della diversa descrizione della condotta e del contesto temporale dei fatti contestati – e irrevocabilmente accertati – dalla sentenza della Corte di assise di Napoli del 15/07/2016 (il riferimento a pag. 7 del decreto impugnato alla sentenza della Corte di assise di appello in tale data deve intendersi come frutto di un mero refuso, come si desume dalla puntuale indicazione riportata a pag. 5 dello stesso decreto, refuso del tutto privo di incidenza sul decisum). In forza di tali pronunce irrevocabili, il decreto impugnato ha ritenuto accertata la pericolosità qualificata di COGNOME in quanto appartenente al RAGIONE_SOCIALE, escludendo l’identità del fatto rispetto al precedente decreto, con motivazione tutt’altro che apparente, anche perché fondata su un’analoga valutazione fatta in sede di cognizione dal Giudice dell’udienza preliminare nel 2013.
Del tutto inconferente è l’epoca della contestazione cautelare, assumendo rilievo, all’evidenza, solo l’accertamento dell’epoca dell’appartenenza al RAGIONE_SOCIALE, laddove i riferimenti alla valenza dimostrativa dei vari atti indicati dal ricorso danno corpo, al più, all’inammissibile, in questa sede, denuncia di vizi motivazional (cfr. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246), risultando, peraltro, privi di correlazione con le puntuali indicazioni offerte dal decreto impugnato circa il ruolo del proposto così come ricostruito dai giudici di merito e, sulla scorta dei relativi accertamenti, richiamato dal giudice di legittimità.
Non trova riscontro nel tessuto motivazionale del decreto impugnato la denunciata mancanza di motivazione in ordine all’anomala distanza temporale tra il decreto di primo grado e quello di appello, posto che la Corte distrettuale, richiamata la datazione del decreto di primo grado e quella dell’accertata pericolosità qualificata del proposto, per un verso, ha rimarcato l’estrema gravità delle condotte accertate a suo carico (richiamando al riguardo brani della sentenza della Corte di cassazione e di quella del giudice di appello) e, per altro verso, l’assenza di allegazione di elementi o circostanze di segno contrario. Il che rende ragione, anche sotto questo profilo, di una motivazione tutt’altro che apparente.
3. Nè meritano accoglimento le doglianze relative alla confisca di quota dell’immobile di Sperlonga, rispetto alle quali – mette conto sottolineare in premessa – coglie nel segno il rilievo del Procuratore Generale presso questa Corte lì dove ha rilevato come non sia dato comprendere se l’impugnazione presentata dal proposto e dalla terza (coniuge) assuma che il bene sia attribuibile al primo ovvero alla seconda. Rilievo, questo, valido in particolare per la seconda, posto che la sintesi dei motivi di appello offerta dal decreto impugnato (pag. 2) deduceva che la villa era stata acquistata da COGNOME nel 1982 in contanti e che ella aveva anche redditi per le successive minimali modifiche di cui ai condoni. In ogni caso, alla deduzione del ricorso relativa alle disponibilità pregresse del proposto risulta collegata la datazione delle opere ad epoca anteriore all’inizio della sua pericolosità, datazione smentita dal decreto impugnato che, sulla base di plurimi elementi, ha collocato gli incrementi – non nel 1983 come dichiarato da COGNOME nell’istanza di condono, ma – nel 1991. Quanto ai redditi percepiti da COGNOME non è dato comprendere come possano assumere il connotato della decisività, necessario per integrare il vizio della mancanza d motivazione, dati relativi a redditi che lo stesso ricorso assume percepiti dopo il 2006 e il 2011 (quando, come si è detto, l’epoca degli incrementi è ben anteriore). Infine, l’individuazione della quota dell’immobile
oggetto di confisca è frutto di specifica e puntuale motivazione da parte del giudice, in quanto tale immune dalle – peraltro aspecifiche – censure dei ricorsi.
I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/02/2023.